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Adempimento di obbligazione: l'invio deve avvenire entro le ore 21

La tecnologia non può essere motivo di ulteriore aggravio lavorativo. È quanto emesso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 7079 del 21 marco 2018, trovatasi a esaminare un caso che vede come protagoniste una notifica digitale fatta pervenire dopo le ore 21 e la convinzione che gli orari di ufficio, se si ha a che fare con la tecnologia, siano dei paletti così deboli che in caso di necessità è doveroso infrangere.
La notifica in questione era un adempimento con una sua scadenza, che poteva essere effettuato sia in versione cartacea che digitale. La differenza tra i due supporti non si ferma solo alla mera forma, ma va più in là: il cartaceo ha validità dal momento in cui l’atto viene affidato all’ufficio postale (Corte Costituzionale 447/2002); il digitale, invece, impone il rispetto degli orari riportati nell’art. 347 c.p.c., i quali vanno dalle 7 alle 21. Se la notifica viene effettuata dopo le 21, la si intende come effettuata a partire dalle 7 del giorno dopo.
Come stabilito dalla sentenza di Cassazione n. 31209/2017, l’arrivo di una notifica equivale a un eventuale accesso dell’ufficiale giudiziario in quel preciso momento. Questo, se fatto dopo le 21, può andare a causare seri problemi in termini di diritto di riposo e affanno del normale ritmo di vita. Quindi, nonostante le possibilità “fuori orario” offerte da Internet, sarebbe bene rispettare gli orari di riposo indicati per legge, e rimandare il lavoro e le sue problematiche al giorno dopo; ma solo se la notifica in esame obbliga il lavoratore a passare dagli uffici pubblici.
Si va, così, a delineare una differenza tra le notifiche:

  1. Comunicazione: non richiedendo un intervento immediato per il suo risolvimento, ma essendo appunto una comunicazione, basterà che la si invii entro la mezzanotte del giorno di scadenza;
  2. Adempimento obbligazione: è necessario un intervento puntuale. Per il suo invio si rispettino gli orari riportati nell’art. 347 c.p.c.
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Redazione interna sito web giuridica.net

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