CivileDiritto di Famiglia

Assenza del mantenimento dei figli

L’assenza del mantenimento dei figli e l’assenza stessa di un padre può creare conseguenze importanti sullo sviluppo psicologico dei figli

di Sara Mascitti avvocato in Latina

La figura del padre ha un preciso valore nell’architettura relazionale della famiglia. Queste nozioni di psicologia sono state recepite dalla Corte di Cassazione che ha statuito il diritto del figlio naturale al risarcimento dal genitore che lo ha trascurato per tutta vita, sia dal punto di vista affettivo che di mantenimento dei figli in termini economici, tale obbligo al risarcimento coinvolge gli eredi di questi in caso di morte.

Se un genitore abbandona il figlio, privandolo sin da bambino del sostegno morale e delle cure materiali necessarie alla sua crescita, quest’ultimo ha diritto al risarcimento per il danno conseguente alla privazione affettiva subita.

Ma la vera novità consiste nel fatto che la Cassazione ha aggiunto che le responsabilità scaturenti dal ruolo di padre e madre non vengono meno neppure alla morte del genitore.

La violazione dell’intera sfera di diritti scaturenti dal rapporto di filiazione da diritto al figlio naturale di agire nei confronti degli eredi del padre che lo aveva trascurato dalla nascita, al fine di essere da loro risarcito del danno “non patrimoniale” subito.

La Corte precisa che ciascun genitore è tenuto al mantenimento, all’educazione, all’istruzione e all’assistenza morale dei figli per il solo fatto che siano venuti al mondo; tale dovere prescinde da qualsiasi domanda giudiziale (come, ad esempio, quella volta all’accertamento della paternità).

Pertanto, anche se uno solo dei genitori abbia riconosciuto il figlio alla nascita, provvedendo in via esclusiva alle sue cure, resta fermo il dovere dell’altro di ottemperare ai propri doveri di genitore.

Ricordano i giudici supremi che il disinteresse mostrato dal genitore nei confronti del figlio, se da un lato integra una grave violazione dei doveri di cura e assistenza morale da parte del genitore, dall’altro non può che provocare una inevitabile e profonda lesione di tutti i diritti del figlio nascenti dal rapporto di filiazione: ferita, destinata ad incidere in modo permanente nella vita del soggetto che ha subito l’abbandono.

La Corte precisa, inoltre, che il risarcimento del danno morale spettante al figlio e dovuto, in caso di morte del genitore, dagli eredi di questo, raccoglie in sé il complesso insieme dei diritti che sorgono già dalla sua nascita (che vanno ben al di là del solo mantenimento dei figli in termini economici) e ben si inquadra nella nozione di danno endofamiliare; quando, infatti, vengono lesi diritti della persona rientranti nell’ambito dei rapporti familiari, chi ha subito il danno può ricorrere a strumenti di tutela.

Nello specifico, la violazione dei diritti del figlio quindi anche l’assenza di mantenimento dei figli (riconosciuti dalla Costituzione e dalle leggi internazionali recepite dal nostro ordinamento), fa ricadere il comportamento del genitore assente nella sua vita nell’ambito dell’illecito civile; il danneggiato matura, così, il diritto di promuovere un’autonoma domanda giudiziaria (estranea al procedimento familiare in senso stretto) per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale.

Corte di Cassazione, sent. n. 3079/2015 del 16.02.15.

Da www.saramascitti.it

 

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

Sara Mascitti

Avvocato in Latina www.saramascitti.it

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button