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Cassazione: qualche precisazione sul reato di stupro e la caduta dell’aggravante per alcol

Sta facendo scalpore la notizia secondo la quale la Corte di Cassazione ha disposto un nuovo processo per un caso, giudicato dalla Corte d’Appello di Torino, che ha visti coinvolti due cinquantenni in uno stupro di gruppo. Nel caso in specie, i giudici di Cassazione hanno ritenuto impropria l’aggravante per «aver commesso il fatto con l’uso di sostanze alcoliche».
Mettendo da parte i facili titoloni e reazioni indignate che già stanno intasando i social network, l’unica cosa utile da fare è analizzare la notizia attenendosi ai fatti.
Innanzitutto i giudici di Cassazione specificano il fatto che una persona ubriaca, data l’evidente alterazione psicologica, non è in grado di fornire un consenso valido a un atto sessuale, il che rende i due cinquantenni colpevoli di uno stupro di gruppo.
L’argomento vero e proprio della pronuncia, però, riguarda la presenza o meno di una delle aggravanti previste dall’art. 609-ter del Codice Penale. Quella di nostro interesse, la seconda per la precisione, prevede che la pena venga aumentata dai 6 ai 12 anni di reclusione nel caso in cui lo stupro trovi compimento con «uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa».
Analizzandola da un punto di vista puramente linguistico, quindi, affinché l’aggravante possa configurarsi, serve che le sostanze alcoliche vengano somministrate contro la volontà della persona offesa. Nel caso in esame, invece, era stata la donna stessa ad assumere una quantità eccessiva di vino durante una cena con i due uomini, tanto da non ricordare pienamente l’accaduto. I due, quindi, sono imputabili del fatto di aver portato la vittima in camera e aver abusato di lei.
Non è vero, quindi, quanto si legge sui social in queste ore propugnato anche da diverse figure appartenenti alla politica, ovvero che la Cassazione avrebbe scagionato i due dall’accusa di stupro. Ciò che si legge nella sentenza n. 32462 emessa dalla III sezione penale, è che sussiste «violenza sessuale di gruppo con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica» anche nel caso in cui la vittima assume volontariamente sostanze alcoliche, in quanto vengono a mancare le condizioni utili alla formulazione di un consenso o rifiuto da considerarsi valido. Tuttavia, «l’assunzione volontaria di alcol esclude la sussistenza dell’aggravante» e l’aumento di pena relativo, in quanto i due imputati non hanno fatto in modo che la vittima assumesse sostanze alcoliche per ordine loro. «L’uso volontario, incide sì sulla valutazione del valido consenso ma non anche sulla sussistenza aggravante», hanno specificato i giudici di Cassazione.
Non cade, quindi, l’imputazione per stupro, semmai la sola aggravante. L’unica domanda da porsi, comunque, è: commettere violenza sessuale su una persona che abbia assunto volontariamente sostanze alcoliche può, di per sé, essere considerato un’aggravante e non solo la fattispecie di un reato? Una considerazione sicuramente molto più utile del polverone sollevato dalla voglia di creare scandalo a tutti i costi.
 

Fonti
Repubblica
Ansa
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