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Cassazione: tenore di vita come parametro per mantenimento dei figli

Il mantenimento del tenore di vita è un concetto secondo il quale va calcolato l’assegno di mantenimento per i figli, non certo per l’ex coniuge, e sempre tenendo conto delle reali possibilità del genitore. È quanto ha stabilito la Sesta sezione civile di Cassazione con ordinanza n. 3922 in data 19 febbraio.
Si va a confermare, quindi, la decisione presa con la sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017, la quale era stata il superamento di un orientamento ormai consolidato per ben 27 anni e che ha sempre favorito il coniuge più debole economicamente.
L’ammontare dell’assegno, viene specificato dai giudici, non deve rappresentare una somma di puro sostentamento, ma essere frutto del calcolo di più voci: tra queste figurano esigenze scolastiche, sportive, di abitazione, sociali e sanitari. Tutto ciò «con la precisazione che i figli hanno il diritto di mantenere il tenore di vita loro consentito dai proventi e dalle disponibilità concrete di entrambi i genitori», mantenendo le condizioni nelle quali il figlio avrebbe vissuto se l’unione dei genitori non fosse mai venuta meno.

Leggi il testo integrale – Corte di Cassazione, ordinanza n. 3922/2018

 
Fonte: IlSole24Ore

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