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Cattivo isolamento acustico: responsabilità e valutazione del danno

Come emerso da due sentenze, le conseguenze di un cattivo isolamento acustico sono da attribuire all’appaltatore, ma solo nel caso in cui la denuncia dell’anomalia avvenga entro un anno di tempo dal suo manifestarsi.
È quanto si può leggere nella sentenza del Tribunale di Milano emessa il 13 novembre 2015, con la quale si è giunti a due conclusioni:

  1. i vizi costruttivi non sono da far valere solo sul committente o sui suoi aventi causa, ma anche all’acquirente stesso dell’immobile. In questo senso si è definito il cattivo isolamento acustico come un «grave difetto costruttivo», normato così dall’art. 1669 c.c. Insieme all’appaltatore, poi, vanno a concorrere anche tutti quei soggetti che hanno prestato la propria opera alla realizzazione dell’immobile concorrendone così alla cattiva realizzazione (si parla del direttore dei lavori, del progettista e via dicendo);
  2. la denuncia dell’anomalia, fatto non secondario, oltre alla sua validità a partire da un anno dalla scoperta del vizio, deve essere completa di tutti gli accertamenti necessari a stabilire la conoscenza del difetto costruttivo così da poter stabilire, il più chiaramente possibile, l’esistenza di un nesso causale tra le fasi di progettazione e costruzione e il vizio stesso.

La valutazione di questo particolare tipo di difetto dovrà essere effettuata a partire da quanto stabilito dal Dpcm del 5 dicembre 1997, il quale permette di stabilire se il costruttore ha rispettato o no tutte le regole del caso.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale che ne scaturisce, il giudice stabilisce che la sua quantificazione possa prendere luogo considerando il minor valore dell’immobile rispetto a quello di mercato e l’ammontare dei costi per la riparazione del danno.
 

Leggi altre sentenze riguardanti il tema “isolamento acustico” su iltuoforo.net

Fonte: Il Sole 24 Ore
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