Diritto medico

Cellule Staminali: quali i limiti giuridici al loro utilizzo?

L’opinione pubblica diffusa, incentivata spesso da canali informativi poco professionali in materia, tende a considerare le cellule staminali come una sorta di panacea che in un tempo futuro prossimo ci potrebbe consentire di sconfiggere malattie rare e terribili, di far ricrescere organi, arti o parti del corpo.

Pochi sanno invece che l’utilizzo delle cellule staminali è già una realtà certa e consolidata in pratiche mediche e chirurgiche magari non salva vita, ma ben più diffuse: chirurgia plastica, ortopedia, maxillo, implantologia dentale, solo per citarne alcune.

La tecnica è di per sé relativamente semplice: le cellule vengono estratte dal paziente e reimpiantate in un unico tempo chirurgico per favorire la naturale rigenerazione del sito malato.

Perché tanto interesse sulle cellule staminali?

Perché tra tutte le cellule, le staminali sono delle eterne Peter Pan, capaci di rinnovarsi e di restare uguali a loro stesse ma, al tempo stesso, di “accorrere in aiuto” di tessuti o organi malati e, quando serve, trasformarsi per l’appunto in quella parte malata che viene dunque sostituita o rigenerata da queste interessantissime cellule.

È come se dentro ciascuno di noi esistesse un battaglione di Marines, tranquillo e beato finché tutto funziona, ma capace di intervenire con rapidità quando lo richiede l’organismo: siamo tutti delle lucertole e, anche se non ci fa ricrescere la coda, il nostro corpo è capace di autoripararsi ed autorigenerarsi, ovviamente sino a quando, per gravi problemi di salute o di vecchiaia, le nostre cellule/Marines saranno costrette inevitabilmente ad andare in pensione e non riusciranno più nelle loro “imprese rigenerative”.

L’immagine, per quanto semplicistica, fotografa esattamente questo interessantissimo aspetto della biologia umana.

Dove si trovano le cellule staminali?

Attualmente le cellule staminali, sono facilmente reperibili in cinque specifici “siti” corporei:

1) il sangue cordonale: tale fonte è tuttavia sottoposta a molteplici limiti giuridici in quanto in Italia la conservazione autologa del sangue cordonale non è consentita per uso personale ma lo stesso può essere solo donato a Banche Pubbliche e messo a disposizione di chi ne ha bisogno (donazione solidaristica eterologa).
Chi intende conservare il proprio sangue del cordone ombelicale, può farlo solo presso strutture estere, a pagamento (1);

2) il sangue periferico: nel sangue esistono cellule staminali “circolanti”, ovvero in grado di arrivare, per mezzo del sangue, sul sito malato. In Italia, tuttavia, la manipolazione del sangue periferico è riservata per legge ai Servizi Trasfusionali (2). Conseguentemente, oggi in Italia sembra difficile ipotizzare un utilizzo massiccio di tale interessante fonte cellulare senza il controllo degli Enti territoriali Pubblici preposti al controllo e monitoraggio dell’uso del sangue;

3) la polpa dentaria: sia nei denti da latte che perdono i bambini sia nei denti degli adulti esiste un gran numero di cellule staminali. Tuttavia il vero limite all’utilizzo di questa interessante fonte è dato dalla necessità, una volta effettuata l’estrazione, di mettere le cellule dentro un struttura (cell factory) in cui le stesse subiscono un procedimento di espansione, ovvero vengono fatte proliferare su terreni di coltura, per aumentarne il numero. Sotto un mero profilo giuridico, questo particolare tipo di lavorazione trasforma le cellule da un semplice prodotto biologico ad un vero e proprio farmaco (come l’aspirina, per intenderci).

4) il tessuto adiposo: è la fonte cellulare più interessante in un’ottica futura, in quanto presente in abbondanza nel corpo umano e di relativamente facile prelievo.

5) il midollo osseo: allo stato attuale è la fonte più sfruttata: il prelievo avviene attraverso strumenti in grado di aspirare tessuto midollare presente nella cresta iliaca (previa sedazione del paziente) e di concentrare le cellule ottenute dall’aspirazione in modo da amplificarne effetti ed efficacia.

Il panorama giuridico di riferimento

La normativa di riferimento in materia di cellule è di origine comunitaria ed è costituita dalla Direttiva 2004/23/CE (3) .

Il tipo di utilizzo

In base a tale normativa nell’ipotesi in cui non vi sia identità tra donatore e ricevente (utilizzo allogenico) (4) oppure nell’ipotesi in cui l’utilizzo autologo non sia intraoperatorio, ovvero comporti la necessità di conservare ed eventualmente processare la cellula prelevata in un Istituto delle Cellule prima del successivo autotrapianto, le attività di prelievo, processazione (5), conservazione e distribuzione saranno soggette alla normativa di cui alla Direttiva 2004/23/CE (6) e relativi allegati, recepita in Italia con Decreto Legislativo 6.11.2007 n. 191 (pubblicato in GU n. 261 del 9.11.2007 – Suppl. Ordinario n. 228).

Nell’ipotesi, invece, di utilizzo autologo intraoperatorio, la Direttiva 2004/23/CE (7) non trova applicazione (8).

Il tipo di manipolazione

Nell’ipotesi in cui la cellula staminale venga sottoposta a manipolazione minima (9), gli aspetti regolatori saranno soggetti alla normativa di cui alla Direttiva 2004/23/CE (10) e relativi allegati.

Nell’ipotesi in cui la manipolazione sia estensiva o rilevante (11), gli aspetti regolatori saranno soggetti alla normativa di cui alla Direttiva 2004/23/CE (12) solo per quanto concerne l’approvvigionamento e il controllo mentre la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione ed eventuali ulteriori fasi di fabbricazione saranno disciplinate dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, la quale è stata modificata dal regolamento n°1394/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui Medicinali per Terapie Avanzate, in vigore su tutto il territorio comunitario a far data dal 30.12.2008.

La manipolazione estensiva determina pertanto l’ingegnerizzazione delle cellule, le quali, in quanto prodotti dell’ingegneria cellulare, diventano a tutti gli effetti medicinali per terapie avanzate e come tali soggette alla relativa disciplina.

L’omofunzionalità

Già nel 2004, attraverso il duttile strumento delle Linee Guida, l’Istituto Superiore di Sanità aveva fornito precise indicazioni in merito ai cosiddetti Prodotti per Terapia Cellulare (PTC).

Tra tali prodotti (PTC), di fatto assimilati ai farmaci, sembrerebbe ricompresa anche la seguente categoria: «L’uso di un tessuto o parte di un organo in modo “non omologo” alla sua normale funzione biologica lo rende ai fini normativi un PTC. Per uso non omologo si intende la somministrazione di popolazioni cellulari anche se minimamente manipolate in siti dove normalmente non sono presenti, o per svolgere una funzione che normalmente non hanno.»

L’uso non omologo (o non omofunzionale) di cellule, per quanto minimamente manipolate, deve essere considerato come PTC a causa dell’aumentato rischio per il paziente (13).

L’indirizzo in esame ha trovato attuazione normativa nell’articolo 2, paragrafo 1, punto c, del regolamento n°1394/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui Medicinali per Terapie Avanzate recante modifiche della direttiva 2001/83/CE e del regolamento CE n°726/2004, laddove testualmente leggiamo che “[…] cellule o tessuti devono essere considerati ingegnerizzati se soddisfino almeno una delle condizioni seguenti: OMISSIS 2. Le cellule o i tessuti che non sono destinati ad essere utilizzati per le stesse funzioni essenziali nel beneficiario e nel donatore.”

L’uso non omofunzionale determina l’inquadramento delle staminali, ancorché con minima manipolazione o in assenza di manipolazione, tra i prodotti dell’ingegneria tessutale, rendendole a tutti gli effetti medicinali per terapie avanzate e soggette alla relativa disciplina.


1. E’ questo il sistema delineato nel nostro Paese dall’Accordo Stato Regioni 29.4.2010 attuativo del decreto ministeriale 18.11.2009 (Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso autologo – dedicato).
2. Legge n. 219 del 21 ottobre 2005 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati).
3. Direttiva sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, così come attuata in Italia dal D.Lgs. 191/2007.
4. L’utilizzo di cellule eterologhe, ovvero di specie diversa, quindi non umane ma animali, rientra a tutti gli effetti nella regolamentazione di cui alla direttiva 2001/83/CE, ovvero nel novero dei medicinali per terapie avanzate.
Nel caso di minima manipolazione.
5. Articolo 2, comma 1 (Ambito di applicazione): “La presente direttiva si applica alla donazione, all’approvvigionamento, al controllo, alla lavorazione, alla conservazione, allo stoccaggio e alla distribuzione di tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull’uomo nonché a prodotti fabbricati derivati da tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull’uomo. Qualora tali prodotti fabbricati siano disciplinati da altre direttive, la presente direttiva si applica soltanto alla donazione, all’approvvigionamento e al controllo degli stessi.”
6. Così come attuata in Italia dal D.Lgs. 191/2007.
7. Articolo 2, comma 2 (Ambito di applicazione): “La presente direttiva non si applica a: a) tessuti e cellule utilizzati per un trapianto autologo nell’ambito dello stesso intervento chirurgico;”.
8. Nell’ottavo considerandum la Direttiva in esame motiva tale esclusione per il fatto che, per tessuti e cellule utilizzati per il trapianto autologo nell’ambito dello stesso intervento e non soggetti a un processo di inserimento in una banca, le considerazioni di qualità e sicurezza collegate con tale processo sono completamente differenti.
9. Ai sensi e per gli effetti dell’Allegato I del regolamento n°1394/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui Medicinali per Terapie Avanzate recante modifiche della direttiva 2001/83/CE e del regolamento CE n°726/2004, pubblicato in data 10.12.2007 e in applicazione dal 30.12.2008: “Non si considerano come manipolazioni rilevanti le manipolazioni seguenti: taglio; macinazione; sagomatura; centrifugazione; immersione in soluzioni antibiotiche o antimicrobiche; sterilizzazione; irradiazione; separazione, concentrazione o purificazione cellulare; filtraggio; liofilizzazione; congelamento; crioconservazione; vetrificazione.”
10. Articolo 2, comma 1 (Ambito di applicazione): “La presente direttiva si applica alla donazione, all’approvvigionamento, al controllo, alla lavorazione, alla conservazione, allo stoccaggio e alla distribuzione di tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull’uomo nonché a prodotti fabbricati derivati da tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull’uomo. Qualora tali prodotti fabbricati siano disciplinati da altre direttive, la presente direttiva si applica soltanto alla donazione, all’approvvigionamento e al controllo degli stessi.”
11. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, paragrafo 1, punto c del regolamento n°1394/2007 manipolazione rilevante è quella “che ha alterato le loro caratteristiche biologiche, le loro funzioni fisiologiche e le loro proprietà strutturali originali al fine di rigenerarli, ripararli o sostituirli”.
12. Articolo 2, comma 1 (Ambito di applicazione): “…Qualora tali prodotti fabbricati siano disciplinati da altre direttive, la presente direttiva si applica soltanto alla donazione, all’approvvigionamento e al controllo degli stessi.”
13. L’aumento di rischio è dovuto alla mancanza di informazioni su possibili controindicazioni, limitazioni o reazioni avverse sia a breve che a lungo termine dovute alla presenza di tessuto con caratteristiche funzionali diverse da quello originale. In effetti, la stessa base razionale per l’uso di tessuto di origine diversa per svolgere azioni biologiche sottintende una capacità di modificazione del tessuto ricevente e quindi una capacità di modificazione in modo non strutturale. Questa capacità comporta un aumento del rischio e quindi la necessità di controlli mirati per la sicurezza dei pazienti.

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Stefano Fiorentino

Avvocato in Verona, si occupa dal 1997 degli aspetti giuridici e regolatori in materia di biotecnologie medicali, biomateriali, biofarmaci e tessuti ingegnerizzati. Autore di pubblicazioni in materia di diritto delle biotecnologie medicali, partecipa come docente a numerosi master dedicati alla formazione di specifiche figure professionali nelle Biotecnologie in Italia e viene chiamato come relatore ai congressi medici sui profili giuridici della medicina rigenerativa. Membro dal 2008 della Commissione SIOT sulla rigenerazione tessutale, funge da consulente del tutto autonomo nei pi? importanti progetti italiani in materia di biotecnologie medicali.

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