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È cittadino italiano anche il disabile che non può prestare giuramento

L’art. 10 della legge 91 del 1992 sulla cittadinanza dichiara che «il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato»; è necessario quindi che avvenga il giuramento di fedeltà ai valori della Repubblica perché la cittadinanza possa venir riconosciuta a chi ne abbia presentato domanda.
L’articolo è finito nel mirino di un giudice di Modena, il quale ha sollevato questione di legittimità  davanti la Corte Costituzionale, quando si è trovato a dover decidere sulla richiesta di un amministratore di sostegno, padre di una giovane che aspirava a diventare cittadina italiana, di autorizzare la trascrizione del decreto concessivo di cittadinanza. Il problema? La figlia, affetta da grave disabilità, non era in condizione di prestare il giuramento e, secondo la norma vigente, il giudice non poteva esonerarla dal farlo.
La Corte ha accolto la questione rilevando come la Repubblica abbia il compito di garantire la «massima autonomia» del disabile e il suo inserimento nella società attraverso il pieno esercizio dei diritti fondamentali. In presenza di persone affette da disabilità e, che a causa di questa siano incapaci di prestare giuramento, la norma in questione assume un carattere «irragionevolmente» escludente. Un’altra forma di emarginazione, ha aggiunto la Corte, può risultare rispetto ad altri familiari a cui la cittadinanza sia stata riconosciuta.
 

Fonte: ItaliaOggi
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Redazione interna sito web giuridica.net

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