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Commento a sentenza: Tribunale di Belluno, n. 134/2018

Con la sentenza n. 134/2018 il Tribunale di Belluno, premesso che nel caso di specie la responsabilità del giornalista per lesione dell’altrui onore o reputazione non è esclusa dal legittimo esercizio del diritto di cronaca, ha condannato ex art. 2049 cod. civ. la convenuta società editrice al risarcimento del danno non patrimoniale subìto dall’attore in conseguenza della pubblicazione sulla prima pagina dell’edizione locale di Belluno di una notizia falsa, lesiva del diritto costituzionalmente riconosciuto e tutelato all’onore; non ha invece accolto la richiesta di condanna della convenuta al pagamento di una somma di denaro a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12, Legge n. 47/1948, atteso che detta riparazione presuppone la ricorrenza del delitto di diffamazione, che tuttavia era ascrivibile in capo all’autrice materiale dell’articolo e al direttore del giornale ma non anche alla società editrice, unica convenuta in giudizio dall’attore e responsabile civile, come tale tenuta al solo risarcimento del danno e non anche al pagamento delle pene pecuniarie (art. 185 cod. pen.).
L’attore, oltre al danno della perdita del fratello avvenuta un anno prima in circostanze analoghe, aveva subìto anche la beffa di vedersi additato come il colpevole del grave ferimento di colui che aveva per errore ferito mortalmente il fratello.
Durante una battuta di caccia il carnefice del fratello dell’attore rimaneva ferito da un colpo partito accidentalmente dal fucile di uno dei partecipanti; il giorno successivo la testata giornalistica bellunese convenuta dava notizia dell’incidente, riportando per errore che a sparare era stato “il fratello del morto”; notizia che già il giorno seguente risultava falsa e pertanto gravemente diffamatoria, avendo avuto anche nel frattempo notevole risonanza mediatica a livello nazionale.
La questione giuridica affrontata dal Tribunale verteva sulla possibilità o meno di scriminare l’erronea attribuzione di un fatto, astrattamente idoneo ad assumere rilevanza penale, mediante il legittimo esercizio del diritto di cronaca.
Per costante insegnamento della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. Sez. III, n. 22600 del 03/10/2013; Cass. Sez. III, n. 14822 del 04/09/2012; Cass. Sez. III, n. 22190 del 20/10/2009) la divulgazione di notizie lesive dell’onore può sì essere coperta dalla scriminante del legittimo esercizio del diritto di cronaca, ma a condizione che sussistano i presupposti della verità oggettiva del fatto oggetto di cronaca (o verità putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca che tenga conto della gravità della notizia pubblicata), dell’interesse pubblico all’informazione (c.d. pertinenza) e della correttezza formale dell’esposizione (c.d. continenza).
La Corte bellunese ha ritenuto che nel caso di specie il diritto di cronaca fosse stato esercitato illegittimamente: in primis la pubblicazione della notizia non era stata preceduta da un serio ed adeguato lavoro di ricerca, a maggior ragione considerata la particolare gravità della notizia che richiedeva un rigoroso approfondimento, trattandosi di fatto di rilevanza penale; in secondo luogo, pur sussistendo l’interesse pubblico alla diffusione della notizia relativa all’incidente, non vi era alcuna urgenza di indicare senza alcun dubbio, in assenza di riscontri oggettivi ed attendibili, il responsabile del ferimento.

dott.ssa Veronica Foroni

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Veronica Foroni

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Verona, tesi "Il consenso informato ai trattamenti sanitari nei soggetti incapaci tra esigenze di protezione della salute e tutela dell'autodeterminazione", relatore Prof. Riccardo Omodei Salè (110/110). Frequento la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università degli Studi di Trento e Verona. Praticante avvocato e tirocinante presso Tribunale di Verona - III sez. civile (magistrato referente dott. Massimo Vaccari). Appassionata di biodiritto e bioetica, mi interesso dei temi di diritto civile relativi a persone e famiglia (in particolare della tutela dei soggetti incapaci).

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