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Commento a sentenza: Tribunale di Parma, n. 652/2018

Con la sentenza n. 652/2018 il Tribunale di Parma ha accolto l’appello proposto dal Comune di Parma avverso la sentenza del Giudice di Pace con la quale questi aveva annullato il verbale di contestazione impugnato in primo grado dal ricorrente sanzionato.
Il conducente, “pizzicato” mentre superava di ben 23 km/h il limite di velocità consentito, violando così l’art. 142, c. 8 del Codice della Strada, aveva impugnato il provvedimento chiedendo l’accertamento della sua nullità per omessa indicazione della taratura dell’apparecchiatura autovelox e per l’illegittimità del suo posizionamento (in violazione di quanto disposto dalla legge n. 120/2010). Tuttavia il Giudice di Pace annullava il verbale di contestazione non sulla base dei motivi esposti dal ricorrente, bensì ponendo a fondamento della sua decisione una questione non sollevata dall’attore, riguardante la leggibilità della targa nel secondo fotogramma dell’autovelox con conseguenti dubbi circa la corretta identificazione del mezzo indicato nel verbale impugnato.
Il Comune di Parma proponeva appello avverso tale sentenza lamentando il vizio di ultra petizione, chiedendo la conferma del provvedimento annullato in primo grado.
Il Tribunale, nell’accogliere l’appello, afferma come in primo grado parte ricorrente abbia basato l’impugnazione del verbale di accertamento esclusivamente sul difetto di omologazione dell’autovelox e sul suo illegittimo posizionamento; motivi poi questi ritenuti infondati dal Giudice di Pace, secondo il quale non solo l’Amministrazione aveva rispettato tutte le norme indicate sulla funzionalità dello strumento, ma anche la postazione di controllo era adeguatamente segnalata.
Il conducente pertanto non ha mai contestato né l’errata individuazione del mezzo indicato nel verbale impugnato, né l’illeggibilità della targa nei fotogrammi scattati dall’autovelox.
Sulla base del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. il giudice deve porre a fondamento della sua decisione oltre alle prove proposte dalle parti o dal P.M. anche i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, che vengono considerati pacifici; pertanto il Giudice di Pace avrebbe a ben vedere dovuto considerare come non contestato quanto attestato dal verbale impugnato, vale a dire il superamento del limite di velocità consentito.

dott.ssa Veronica Foroni

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Veronica Foroni

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Verona, tesi "Il consenso informato ai trattamenti sanitari nei soggetti incapaci tra esigenze di protezione della salute e tutela dell'autodeterminazione", relatore Prof. Riccardo Omodei Salè (110/110). Frequento la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università degli Studi di Trento e Verona. Praticante avvocato e tirocinante presso Tribunale di Verona - III sez. civile (magistrato referente dott. Massimo Vaccari). Appassionata di biodiritto e bioetica, mi interesso dei temi di diritto civile relativi a persone e famiglia (in particolare della tutela dei soggetti incapaci).

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