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Commento a sentenza: Tribunale di Treviso, n. 27/2018

La sentenza n. 27/2018 del Tribunale di Treviso ha oggetto la richiesta di risarcimento del danno, in seguito a sinistro stradale in cui un autoveicolo ha investito una bicicletta.
Il convenuto ha prima affermato che il ciclista era ruzzolato a terra da solo; successivamente, ha parzialmente corretto il tiro, dichiarando che l’incidente era sì avvenuto, ma a causa del comportamento imprudente del ciclista, il quale procedeva con entrambe le mani distanti dal manubrio.
In tema di circolazione stradale vi è una copiosa giurisprudenza, tra cui la sentenza n. 23079/2017, secondo cui «il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto a usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità del veicolo a due ruote, nonché la conseguente probabilità di ondeggiamenti e deviazione da parte del ciclista».
È chiaro che il conducente sia venuto meno a tale prudenza, tanto più laddove abbia preso atto del comportamento negligente altrui, intraprendendo comunque una manovra azzardata di sorpasso.
Sebbene sia acclarato che i ciclisti siano una delle categorie più perniciose della carreggiata, ostruendo spesso e volentieri il normale scorrimento del traffico, circolando o a una velocità parchimedica o con una pericolosa boria da padroni della strada, il conducente dell’autoveicolo deve sempre, e comunque, armarsi di pazienza e prudenza prima di effettuare una manovra di sorpasso.
Il giudice, alla luce di ciò, non può che riscontrare la colpevolezza del conducente, citando a fortiori il codice della strada, laddove esso prescriva che «lo spazio libero sufficiente previsto, in tema di sorpasso, deve essere inteso non soltanto nel senso della distanza che separa il conducente da eventuali ostacoli che si trovino o sopraggiungano nell’opposta corsia di marcia, ma anche nel senso di un’adeguata distanza laterale alla sinistra del veicolo da superare».
Ciò non toglie che possa essere riscontrata una concorrenza del danno anche del ciclista in questione, colpevole non solo di circolare senza avere le mani sul manubrio, quando è prescritto che il velocipede debba essere condotto con almeno una mano, ma anche circolando sulla carreggiata, sebbene fosse presente una pista ciclabile.
Il giudice pronuncia definitivamente la soccombenza reciproca, decurtando della metà il risarcimento per i danni riscontrati al ciclista.

dott. Michel Simion

 

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Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

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