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Compravendita: anche il preliminare fa sorgere il diritto del mediatore alla provvigione

In tema di intermediazione immobiliare, sorge in capo al mediatore il diritto alla provvigione anche nel caso in cui le parti intermediate abbiano stipulato un contratto preliminare. Muovendo dall’idea che la conclusione dell’affare, osserva la Cassazione, quale fonte del diritto del mediatore alla provvigione, coincide con il compimento di un’operazione di contenuto economico risolventesi in un’utilità di carattere patrimoniale, e, cioè, di un atto in virtù del quale si costituisca un vincolo che dia diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in mancanza, per il risarcimento del danno, si ritiene pacificamente che anche la conclusione di un contratto preliminare sia sufficiente a fondare il diritto del mediatore alla provvigione: è questo il requisito minimo, essendo nella facoltà delle parti derogare alla disciplina legale e procrastinare l’acquisto del diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo. Lo ha ribadito la Cassazione con Sent. 30 novembre 2015, n. 24397.

(Cass. Civ., Sez. VI, 30 novembre 2015, n. 24397)

da Pluris Quotidiano Giuridico

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