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Il condominio e le irregolari immissioni acustiche

Commento alla sentenza 17/2018 del tribunale di Trieste
 
Tale sentenza pone l’accento su un tema oggigiorno sensibile per moltissime persone: il condominio e le sue difficoltà. In un’idilliaca e utopica visione tali strutture abitative potrebbero rappresentare centri di coesione tra i cittadini, edifici eco-friendly orientati al risparmio di spazio ed energie e simboleggiare, quindi, da un punto di vista residenziale, il nuovo millennio. Nella realtà invece appaiono, nella quasi totalità dei casi, fonte di problemi e malumori.
La sentenza in esame risulta essere un tipico esempio di tale prospettata situazione. In particolare viene qui affrontato il tema delle irregolari immissioni acustische.
Per la precisione, nel caso di specie, una signora ricorre nei confronti del proprio condominio per ottenere il risarcimento del danno a causa del deprezzamento subito dal suo immobile in seguito alle immissioni acustiche provenienti dalla limitrofa rampa carrabile.
Di contro il condominio argomenta, a sua difesa, di aver incaricato una impresa di costruzioni di attuare dei lavori per ridurre le immissioni.
Il tutto deve essere inquadrato entro il paradigma dell’obbligazione alternativa che permette al debitore di liberarsi prestando altra cosa. Pertanto, mentre in caso di obbligazione facoltativa fin quando l’obbligazione, nel suo oggetto originario, non sia adempiuta o non sia esattamente adempiuta se ne può sempre chiedere l’adempimento o l’esatto adempimento, in caso di obbligazione alternativa in cui la scelta della prestazione sia rimessa come nel caso di specie al debitore, l’opzione per l’una impedisce al creditore di agire per ottenere l’adempimento dell’altra prestazione non optata.
La sentenza precedente a quella in esame aveva assegnato al Condominio soccombente un termine per compiere la scelta tra le due prestazioni, attraverso l’indicazione di un termine finale per l’esecuzione della prestazione di fare, consistente nella realizzazione delle opere di riduzione delle immissioni, pari a nove mesi dalla notifica della sentenza, prima della scadenza del quale l’odierna attrice non avrebbe potuto esigere il pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.
Deve dunque essere sottolineato che la prestazione pecuniaria, indicata dalla sentenza suddetta, aveva ragion d’essere solo per l’eventualità in cui il Condominio non eseguisse alcuna opera utile alla riduzione delle immissioni acustiche. Si appalesa, invece, eccessiva e sproporzionata alla luce della nuova situazione di fatto, ossia in ragione del manufatto eseguito che appare comunque idoneo a ridurre considerevolmente l’esposizione dell’immobile alle immissioni acustiche.
Inoltre, dalle indagini peritali svolte nel corso del presente giudizio (i cui esiti non sono stati oggetto di contestazione da parte della difesa attorea) è emerso che il manufatto realizzato dal Condominio è idoneo a impedire il superamento dei limiti di cui all’art. 4 comma 2 DPCM 14.11.1997 in periodo diurno, e che circa il periodo notturno esso risulta idoneo a impedire il superamento della predetta soglia legale solamente nel locale adibito a camera da notte e non anche nel locale cucina, dove però il limite differenziale risulta superato soltanto dalle automobili che percorrono la rampa in salita e solo per 0,7 db.
Pertanto deve ritenersi che la realizzazione del manufatto indichi la scelta del condominio di voler adempiere l’obbligazione del fare; con la conseguenza (per la parte attrice) di poter chiedere l’adempimento esatto o il risarcimento da inadempimento. Tuttavia, nella fattispecie, la condomine ha agito per l’adempimento dell’altra prestazione rimasta inoptata e ormai non più esigibile.
Né si può ritenere automaticamente convertibile la domanda iniziale in azione risarcitoria da inadempimento per inesatta esecuzione della prestazione scelta dal debitore, poiché quest’ultima differisce sia per causa petendi che per petitum rispetto a quella di adempimento.
Infine, anche volendo ritenere ricompresa nell’azione, esperita da parte attrice, una domanda risarcitoria tout court per il danno da inesatto adempimento della prestazione di fare, essa non potrebbe in ogni caso trovare accoglimento, poiché l’inidoneità del manufatto realizzato è soltanto parziale e (ossia la frequentazione del locale cucina durante il periodo notturno e il contemporaneo passaggio sulla rampa di mezzi in salita) appare insufficiente a fondare una condanna per risarcimento del danno da inesatto adempimento dell’obbligazione.
Per questi motivi la domanda attorea è rigettata.

Giulia Magagnotti

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