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Il contratto di spedalità – Tribunale di Brindisi, sentenza n. 1020/2018, giudice Natali

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, in persona del giudice Dott. Antonio Ivan Natali, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2055/2013 del Ruolo Generale promossa da
C. A. A. rappresentata e difesa dall’Avv. D. D.

– ATTRICE –

CONTRO

ASL BR (P. L.), rappresentata e difesa dall’Avv. L. D.

– CONVENUTA –

FATTO E DIRITTO

Con atto, notificato il 20/6/2013, C. A., conveniva dinanzi a questo Tribunale l’A. B. chiedendone la condanna al pagamento dei danni subiti (da quantificarsi in corso di causa) in conseguenza dell’intervento chirurgico di “Bartolinectomia a sx” cui era stata sottoposta il 21/11/2011 presso l’Ospedale di Francavilla Fontana.
A sostegno deduceva che il 21/11/2011 avvertiva forti dolori al basso ventre e veniva immediatamente ricoverata presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Francavilla Fontana dell’A. B. ove in pari data veniva sottoposta a “Bartolinectomia a sx”. Subito dopo (23/11/2011) era stata dimessa, ma l’attrice continuava ad avvertire forti dolori alla parte operata riscontrando, nelle successive verifiche ginecologiche, che i dolori erano causati dal distacco del “piccolo labbro di sinistra” e da una concomitante infezione in atto.
Ciò configurava una consistente alterazione funzionale anatomiche tale da pregiudicare sia i rapporti sessuali col proprio coniuge c sia la sua normale vita quotidiana dovendo ricorrere periodicamente a cure mediche con evidenti sofferenze e risultando impossibilitata a svolgere proficuamente l’attività casalinga.
Con comparsa depositata il 23/10/2013 si costituiva l’A. B. preliminarmente eccependo la nullità dell’atto di citazione, e nel merito contestando la fondatezza della domanda.
Parte convenuta eccepisce la nullità della citazione in quanto sarebbe priva dei requisiti di cui ai nn. 3 e 4 dell’art 163 c.p.c. L’eccezione è infondata.
Ed, invero, l’oggetto della domanda è evincibile dalla semplice lettura della citazione laddove il petitum e rappresentato dalla richiesta risarcitoria e la causa petendi e rappresentata dalla lesione alla propria integrità psicofisica derivata all’attrice dall’inadeguato intervento chirurgico.
2. Giova ricordare come la responsabilità del medico dipendente sia stata oggetto di diversi interventi normativi.
L’art. 3, 1 comma, d.l. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, c.d. “Decreto si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità’ scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo f obbligo di cui al ! ‘ articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinatone del risarcimento de ! danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo Orbene, se non era priva di suggestioni la riflessione secondo cui “il legislatore sembr (erebbe) medica come disegnato anteriormente al 1999, in cui, come noto, in assenna di contratto, il paziente 26.11.12), nondimeno è indubbio come tale scelta si ponesse in contrasto con l’univoco orientamento interpretativo in materia che, muovendo le mosse da Cass. 589 del 1999, ricostruiva come contrattuale – seppur non da contratto ma da contatto – la responsabilità dei medici e della struttura ospedaliera.
Proprio tale ordine di considerazioni, ha indotto a ritenere che tale novella legislativa che inerisce alle condotte di colpa lieve – per così dire penalmente “scusabili”, perché conformate dalla comune prassi medica e per le quali si introduce la non sanzionabilità sul piano penale, ma provviste di permanente rilevanza dal punto di vista civilistico dovesse essere oggetto di un’interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 Cost.. In primis, si è ritenuto che l’inciso “fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codici civile”costituisse un implicito riconoscimento, da parte del legislatore, del fatto che, in tale materia, non fosse prefigurabile un vincolo inter partes dal quale far discendere le obbligazioni di protezione che si assumono violate.
D’altronde, sotto altro profilo, con l’uso della suddetta locuzione con valenza “eccettuativa”, il legislatore il cui intento era quello di regolamentare i soli profili penali – non aveva espressamente e univocamente limitato i rimedi risarcito esperibili, prevedendo, cioè, che, a fronte delle suddette condotte, fosse esperibile solo il rimedio aquiliano.
L’eventuale adesione, pure paventata in dottrina, ad un modello di responsabilità (quello ex art. 2043 c.c.) diverso da quello consacrato, in via interpretativa, ovvero quello contrattuale, avrebbe, per contro, richiesto una previsione espressa ed esplicita (del tipo.: “il medico risponde solo ex art. 2043 c.c.”) che, nel caso di specie, appunto, difetta.
Dunque, nella vigenza del decreto-Balduzzi, nulla impediva all’interprete di ritenere che, a fronte di una responsabilità medica – anche per colpa lieve – in relazione ad illeciti consumati sotto la vigenza della predetta legge, fossero esperibili l’azione extracontrattuale, da sola, o, in alternativa, a quella contrattuale da contatto sociale, secondo il generale principio della cumulabilità dei due rimedi, quando venisse in rilievo la lesione di diritti della persona.
Anche a non voler accedere a tale ricostruzione “correttiva”, che questo Giudice predilige, è indubbio che non potesse riconoscersi alla norma de qua una valenza retroattiva, con conseguente inidoneità della stessa a regolamentare fattispecie perfezionatesi nella vigenza del quadro normativo previgente.
In ogni caso, l’ipotetica opzione legislativa per il modello aquiliano doveva considerarsi valevole con riguardo alla sola responsabilità medica per colpa lieve e non anche per colpa grave o dolo e non sarebbe, a fortiori, estendibile alla responsabilità della struttura sanitaria. Ciò, dato il carattere circoscritto dell’intervento normativo.
3. Dunque, il medico, anche dopo il decreto Balduzzi, continuava a rispondere sulla base delle regole della responsabilità contrattuale, e ciò, quand’anche, come già evidenziato, difettasse un vero c proprio contratto quale momento genetico del rapporto professionista-paziente.
Ciò, in virtù del c.d. contatto sociale che s’ instaura tra il paziente ed il medico, chiamato ad adempiere nei confronti del primo la prestazione dal medesimo convenuta con la struttura sanitaria.
Tale contatto dava luogo ad un rapporto il cui contenuto non consisteva nella protezione del paziente, bensì in una prestazione che si modellava su quella del contratto d’opera professionale e alla quale il medico era tenuto, in virtù dell’esercizio della propria attività nell’ambito dell’ente ospedaliero.
Ne conseguiva che, data l’assenza di un contratto formale, il paziente non poteva pretendere la prestazione sanitaria dal medico.
Nondimeno, qualora il medico in qualche modo fosse intervenuto (ad es., in quanto al riguardo tenuto nei confronti dell’ente ospedaliero), l’esercizio della sua attività sanitaria (e quindi il rapporto paziente-medico) non poteva essere differente, nei contenuti, da quella che avesse come fonte un comune contratto tra paziente e medico (v. Cass., 22 gennaio 1999, n. 589). Peraltro, il suindicato principio poteva essere esteso a qualunque soggetto che esercitasse una professione c.d. protetta (cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato), specie, quando l’esercizio della stessa incidesse su beni costituzionalmente garantiti, come accade in relazione all’attività medica, che incide sul bene “salute” tutelato ex art. 32 Cost.. Nell’ipotesi del contatto sociale, doveva escludersi la configurabilità di una responsabilità di tipo aquiliano, prefigurandosi, invece, una responsabilità di tipo contrattuale. Infatti, la responsabilità sia del medico che dell’ente ospedaliero derivavano eziologicamente dall’inadempimento delle obbligazioni ai sensi degli artt. 1218 ss. c.c.. Quanto alla diligenza cui era tenuto il professionista, dal combinato disposto di cui all’art. 1176 c.c., comma 2, c art. 2236 c.c. si desumeva che “la diligenza richiesta è non già quella ordinaria, de ! buon padre di famiglia (cfr. Cass., 1 5 gennaio 2005, n. 585) bensì quella ordinaria del buon professionista (v. Cass., 51 maggio 2006, n. 12995), e cioè la diligenza normalmente adeguata in ragione de ! tipo dì attività e alle relative modalità di esecuzione”. _ 1 Veniva, dunque, in rilievo un modello standard di condotta che implicava (al di là della veste specifica del professionista) il ricorso ad un adeguato sforzo tecnico, con conseguente impiego di tutte quelle energie e di quei mezzi abitualmente ed obiettivamente necessari o, anche solo semplicemente utili, in relazione alla natura dell’attività esercitata; ciò, al duplice fine di soddisfare l’interesse creditorio e di evitare possibili eventi dannosi.
Quanto ai limiti operativi di tale responsabilità, operavano quelli tipici della responsabilità contrattuale (1 2), essendo sufficiente al fine del riconoscimento della stessa, anche la colpa lieve del debitore, ovvero il difetto dell’ordinaria diligenza. Infatti, la limitazione di responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave ex art. 2236 c.c. operava limitatamente alle ipotesi che presentassero problemi tecnici di 1 Cass., civ., ult- cit 2 Si veda Cass., civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, di particolare difficoltà, in ogni caso attenendo esclusivamente all’imperizia e non anche all’imprudenza e alla negligenza.
4. Dopo l’approvazione della L. 24 del 2017 (legge Gelli), l’esercente la professione sanitaria, invece, è chiamato a rispondere del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile (salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente), cioè secondo le norme sulla responsabilità extracontrattuale, che prevedono per quanto qui di interesse un termine prescrizionale di “soli”cinque anni ed un gravoso onere della prova in capo al danneggiato, che dovrà non solo allegare ma provare il fatto illecito, il danno, l’elemento soggettivo ed il nesso eziologico tra condotta ed evento Tale normativa non è, però, applicabile nel caso di specie dal momento che il fatto dedotto in giudizio si c verificato prima della entrata in vigore della Legge Gelli.
5. In primis, quanto alla natura giuridica della responsabilità de qua come evidenziato, non incisa dal Decreto Balduzzi, né dalla Legge Gelli – quella dell’ente convenuto è da ascriversi al paradigma contrattuale, in quanto “l’accettazione del parente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria-ospedaliera, ai fini de ! ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestatone d’opera atipico di spedalità, essendo essa tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generati e specialistiche) già prescritte dalla L, n. 132 del 1968, art. 2, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposifione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere ” (cfr. Cass., civ., 19 ottobre 2006, n. 22390; Cass., civ., 24 Maggio 2006, n. 12362). D. altronde, la previsione di cui al Decreto Balduzzi non ha in alcun modo disciplinato tale profilo di responsabilità, intervenendo esclusivamente in materia di responsabilità medica, con le incertezze ermeneutiche già illustrati.
L’articolo 7 della Legge Gelli Bianco del marzo 2017 prevede una bipartizione della responsabilità civile, differenziando la posizione della struttura sanitaria da quella dell’esercente la professione sanitaria.
In particolare la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. La medesima disciplina si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale nonché attraverso la telemedicina.
Ciò premesso, la responsabilità dell’ente ospedaliero ricorre 1) sia, ex art. 1218 c.c., in relazione a propri fatti d’inadempimento (ad es., in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario e paramedico, o alle prestazioni di carattere alberghiero), 2) sia, ex art. 1228 c.c., per quanto concerne il comportamento specifico dei medici dipendenti, dal momento che il debitore che, nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, per quanto non siano alle proprie dipendenze.
Ovviamente, si tratta di una responsabilità per fatto dell’ausiliario o preposto dalle caratteristiche peculiari in quanto “prescinde dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato del medico con la struttura (pubblica o privata) sanitaria, essendo irrilevante la natura del rapporto tra i medesimi sussistente ai fini considerati, laddove fondamentale rilevanza assume viceversa la circostanza che dell’opera del terzo il debitore originario comunque si avvalga nell’attuazione del rapporto obbligatorio” (Cass., civ., sez. III, 13 aprile 2007, n. 8826, cit.). Da ciò la configurabilità di una responsabilità contrattuale della struttura per il fatto non solo del personale medico, dipendente, ma anche di quello meramente ausiliario.
Ciò spiega l’abituale richiamo del principio generale tipico della responsabilità delle strutture organizzative cuius commoda eins edam incommoda”, la responsabilità dell’ente traendo origine non già da un profilo di colpa nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza, bensì dal rischio insito nell’utilizzazione di terzi, nell’adempimento delle obbligazione, gravanti sulla propria sfera giuridica (Cass., civ., 17 maggio 2001, n. 6756; Case., civ., 30 dicembre 1971, n. 3776. Si veda anche Cass., civ., 4 aprile 2003, n. 5329). Né la responsabilità dell’ente incontra il limite del fatto doloso del soggetto agente, quale fatto idoneo a interrompere il rapporto in base al quale l’ente è chiamato a rispondere, dal momento che, ai fini della responsabilità dell’ente, non si richiede un nesso di causalità in senso stretto, ma é sufficiente una mera occasionalità necessaria (Cass., civ,, 17 maggio 2001, n. 6756; Cass., civ., 15 febbraio 2000, n. 1682). In origine, la responsabilità della struttura ospedaliera era modulata su quella del medicopaziente, ragione per cui si considerava indefettibile presupposto della stessa l’accertamento di un comportamento, imputabile (colposo o doloso), del medico operante presso la stessa. Più recentemente, invece, il rapporto intercorrente fra il paziente e la struttura ospedaliera è stato ricostruito, in via autonoma, da quello paziente-medico, individuandosi il fondamento giustificativo dello stesso, in un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive (il già menzionato contratto di spedalità, in virtù del quale, la struttura deve fornire al paziente una prestazione “articolata”, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, ricomprensiva, oltre che della prestazione principale medica, anche di una serie di obblighi di protezione ed accessori che rinvengono, nella buona fede oggettiva, ex artt. 1375-1175 c.c., la propria ragion di essere). Da ciò 1′ affermarsi di un modello di responsabilità che prescinde dall’accertamento di un condotta negligente dei singoli operatori e che trova, invece, la propria fonte, nell’inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all’ente.
Questo interpretativo ha trovato un autorevole avallo nella citata sentenza delle Sezioni Unite (1.7.2002 n. 9556, seguita poi da altre delle sezioni semplici: Cass. 571 del 2005; Cass. n. 1698 del 2006). Ricostruita in termini contrattuali la responsabilità della struttura sanitaria, nel rapporto con il paziente, il riparto dell’onere probatorio risponde ai criteri, enucleati al riguardo dalle Sezioni Unite, con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell’inadempimento e dell’inesatto adempimento (vedasi anche SS.UU. 28.07.2005, n. 15781), secondo cui, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo, costituito dall’avvenuto adempimento.
Analogo principio è stato enunciato con riguardo all’inesatto adempimento, rilevando che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento.
Ciò premesso, l’inadempimento rilevante ai fini dell’azione risarcitoria, almeno in relazione alle obbligazioni c.d. di mezzo, non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno; competerà poi al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno.
6. Nel caso di specie, anche a voler escludere l’imperizia chirurgica dell’operatore sanitario, non può escludersene l’omessa diligenza professionale.
Infatti, il CTU ha ravvisato “una lacuna nell’assistenza post-operatoria che può avene senflaltro costituito la causa determinante la cattiva riuscita dell’intervento” (così a pag. 6 sub 2 dell’elaborato peritale). Ha spiegato, infatti, il CTU nei chiarimenti scritti del 2/5/2017 (pag.2) che “he possibili complicanze sono sempre in agguato e dovute non solo alto stato flogistico dei tessuti da operare (piccole e grandi labbra dei genitali femminili) ma anche alla sede, che attraverso il perineo comunica con il foro anale e quindi con tutte le possibili infezioni che nel proprio domicilio si possono avere”, sicché “deve essere valutato l’esame istologico ed è proprio questo referto che avrebbe dovuto allertare l’operatore nel postoperatorio”che pertanto ” avrebbe dovuto tenerla ricoverata sino all’arrivo dell’esame istologico e tanto non è avvenuto ! ‘ Deve, dunque, ritenersi l’esistenza del nesso causale tra l’imperito intervento chirurgico e/o l’omessa diligenza professionale post-operatoria e il danno riportato dall’attrice.
Il danno subito dalla sig. ra C. è consistito nel distacco del piccolo labbro a sinistra della vagina che, oltre a ledere la sua integrità fisica, è, verosmilmente, fonte di difficoltà ad avere rappord sessuali col proprio coniuge con conseguente turbamento della sfera psicosessuale.
D’altronde, sia l’integrità fisica c sia l’espletamento della propria attività sessuale, in rapporto di coniugio, sono valori costituzionalmente tutelari (artt. 29 e 32 Cost.), sicché la loro lesione ne impone il risarcimento sotto ogni profilo.
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio il CTU, a seguito delle osservazioni esplicitate dal CTP attoreo, ha chiarito che l’invalidità permanente della sig. ra C. è pari al 10% con una invalidità temporanea assoluta di 10 gg. e parziale di 20 gg. A tal riguardo, merita di essere esaminata l’ipotesi prospettata dal CTU- (ancorché superata in sede di chiarimenti), secondo cui il pregiudizio può essere emendato con un nuovo intervento chirurgico, residuando, in tal caso, una invalidità permanente del 4%. Tuttavia, ai fini della liquidazione del danno, ciò è ininfluente.
Infatti la scelta di sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico, in quanto concernente il diritto personalissimo alla salute, è rimessa unicamente al titolare di quel diritto. Di conseguenza chi abbia patito un danno alla salute, emendabile con ulteriori interventi, non può mai ritenersi “obbligato”a sottoporsi a questi ultimi.
Come esattamente rilevato da Trib. Verona sez. III 22/6/2017 “una decisione di questo tipo rientra nel novero delle scelte che possono considerarsi del lutto discrezionali e soggettive, giacché, per un verso riguardano beni strettamente personali e costituzionalmente tutelati (come la salute e l’integrità fisica) e per altro verso ogni intervento chirurgico porla con sé un non irrilevante margine di rischio al quale non è quindi esigibile richiedere di sottoporsi.
7. Ciò premesso, è noto come le Sezioni Unite dell’ll.11.2008 abbiano degradato il danno biologico a mera componente descrittiva della più ampia categoria del danno non patrimoniale.
Esso va inteso come menomazione dell’integrità psico-fisica in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione.
Tale voce di danno, come precisato dalla Corte Costituzionale, n. 184/86, non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza del danneggiato, con il conseguente paradosso, al contempo, dell’irrisarcibilità del danno biologico, subito da chi sia sprovvisto di un’attività lavorativa e della commisurazione del danno all’occupazione del soggetto o, persino -secondo un’inammissibile visione della società, rigidamente ripartita per classi – dei genitori, Come espressamente affermato anche dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni, per danno biologico deve, invece intendersi “la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. Ciò premesso, il danno biologico consistente nella violazione dell’integrità psico-fisica della persona va considerato ai fini della determinazione del risarcimento, sia nel suo aspetto statico (diminuzione del bene primario dell’integrità psico-fisica in sè e per sé considerata) sia nel suo aspetto dinamico (manifestazione o espressione quotidiana del bene salute). In relazione al nesso causale valgano le seguenti considerazioni.
I primis, per le ragioni suesposte, si deve ritenere che, dimostrato dal paziente danneggiato il contratto od il contatto sociale, nonché l’aggravamento della patologia sofferta o l’insorgenza di un’altra affezione e allegato dallo stesso l’inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno, compete a questi dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato o che esso, pur esistendo, è stato eziologicamente non rilevante o comunque a lui non imputabile.
Dunque, la sussistenza o meno del nesso causale materiale fra condotta ed evento naturale, inerendo il profilo dell’inadempimento del medico, rientra nella sfera probatoria del medico.
Le conclusioni della consulenza sul danno non patrimoniale di tipo biologico, sono condivise dal Tribunale, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e vizi logici.
Quanto all’ulteriore figura descrittiva di danno non patrimoniale sub specie del danno morale – dalla stessa pronuncia dalle Sezioni Unite del 2008 disancorato dal dato temporale, con conseguente abbandono dello schematismo concettuale per cui il danno morale deve essere necessariamente transeunte – giovino le seguenti considerazioni.
In primis, non può accedersi alla tesi, frutto di un’interpretazione riduttiva delle Sezioni Unite, secondo cui il danno morale, nell’ipotesi di una sua derivazione “biologica”non sarebbe voce autonomamente risarcibile, rispondendo le due figure descrittive alla tutela di beni giuridici distinti, come, peraltro, evincibile anche dalle scelte della legislazione speciale. Tal ultima, spesso, (si pensi, ad esempio, al Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181 che introduce un Regolamento recante i criteri medico-legali per l’accertamento e la determinazione dell’individualità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell’articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206) non solo continua a distinguere le due categorie di danno ma contiene una nozione legale di danno morale. Ciò premesso, e affermata l’astratta risarcibilità del danno morale anche quando sia ravvisabile un pregiudizio all’integrità psico-fisica, nel caso concreto nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale.
Non può, infatti, obliterarsi come secondo le Sezioni Unite del 2008, una delle ipotesi in cui il danno non patrimoniale è considerato risarcibile, al di là della lesione di un diritto costituzionalmente garantito, è proprio quella del danno morale da reato (quali sono le lesioni colpose, derivanti da un sinistro stradale). In tale circostanza è risarcibile qualunque pregiudizio areddituale (e, quindi, anche la sofferenza derivante eziologicamente dal non poter più fare), anche se derivante dalla lesione di un interesse privo di rilievo costituzionale, purché suscettibile di superare il generale vaglio di meritevolezza ex art. 2043 c.c.. Infatti, la tipicità, in questo caso affermano le Sezioni Unite – non è determinata soltanto dal rango dell’interesse protetto, ma dalla stessa scelta del legislatore di considerare risarcibili i danni non patrimoniali cagionati da reato. Scelta che comunque implica la considerazione della rilevanza dell’interesse leso, desumibile dalla predisposizione della tutela penale. Nell’ipotesi di reato assume dignità risarcitoria l’impossibilità (totale o parziale) di svolgere una qualunque delle attività realizzatrici della persona, quand’anche non ne sia possibile un ancoramento costituzionale (attività ludiche, sportive, ricreative…..). Ciò premesso, nel caso di specie, è ravvisabile, in astratto, la fattispecie del reato di lesioni, con conseguente irrilevanza dell’individuazione di un diritto costituzionalmente rilevante che possa definirsi leso.
Si ritiene opportuno applicare, al caso di specie, ai fini della valutazione del danno individuato dal CTU, le tabelle di Milano, in quanto strutturate e concepite – diversamente dalle attuali Tabelle di Lecce – in funzione del nuovo inquadramento concettuale del danno non patrimoniale, quale categoria unitaria, cui sono approdate le Sezioni Unite dellTl.ll. 2008. Né la maggiore o minore diffusione delle stesse presso i tribunali locali – a fronte della prevalenza statistica delle tabelle Milanesi sul territorio nazionale – può costituire ragione sufficiente ad impedirne l’applicazione nel caso di specie.
D’altronde, come affermato dalla Suprema Corte, con la sentenza del 2011, n. 12408, alle tabelle Milanesi deve riconoscersi “una sorta di vocazione nazionale”, anche perché, coi valori da esse tabellari, esprimono il valore da ritenersi “equo”, e cioè’ quello in grado di garantire la patita’ di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l’entità’. Ciò, al punto che l’applicazione delle suddette tabelle sarebbe oggetto di un vero e proprio uso normativo. Le nuove Tabelle – approvateli 28 aprile 2009 e aggiornate, anche, nel 2014 – presentano profili di innovatività rispetto alle precedenti tabelle quanto alla liquidazione del danno permanente da lesione all’integrità psico-fisica. Infatti, esse individuano il nuovo valore del c.d. “punto”muovendo dal valore del “punto”delle Tabelle precedenti (connesso alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, c.d. danno biologico permanente), aumentato in riferimento all’inserimento nel valore di liquidazione “medio”anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”di una percentuale ponderata (dall’1 al 9% di invalidità l’aumento è del 25% fisso, dal 10 al 34 % di invalidità l’aumento è progressivo per punto dal 26% al 50%, dal 35 al 100% di invalidità l’aumento torna ad essere fisso al 50%), e prevedendo inoltre percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di c.d. personalizzazione.
Sulla scorta delle suddette Tabelle il danno subito dall’attrice va quindi liquidato nei seguenti termini : I.P. 10% (punto base 2.793, 43 x 0, 860) 24.024, 00 I.T.T. gg. lOx 98, 00 980, 00 I.T.P. gg.20 x 73,50 1.470,00 per complessivi 26.474,00. Tale importo merita, però, di essere personalizzato in considerazione della particolare fattispecie.
Deve ritenersi, in applicazione di massima di comune esperienza e in considerazione delle risultanze della prova orale, che la lesione in oggetto, non solo abbia compromesso la fisiologica funzionalità dell’organo interessato, ma sia causa di disagio psicologico per fattrice anche in considerazione dell’inestetismo cutaneo da cui é, attualmente, affetta. Peraltro, il CTU ha espressamente riferito, in risposta al quesito del Giudice, che la percentuale di invalidità permanente (10%) non comprende il danno psichico essendo limitata al danno anatomo-funzionale.
Dunque, appare equo personalizzare l’importo suddetto fino a 35.000, oltre interessi legali, da computarsi sugli importi devalutati al momento della commissione del fatto illecito e rivalutati di anno in anno, detratti gli importi (eventualmente) già corrisposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda così come proposta in epigrafe, così provvede: 1) condanna la convenuta al pagamento di curo 35.000, oltre interessi legali, da computarsi sugli importi devalutati al momento della commissione del fatto illecito e rivalutati di anno in anno, detratti gli importi (eventualmente) già corrisposti; 2) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate nel complessivo importo di 6.000, 00 oltre IVA, cap e spese generali come per legge, detratti gli importi già corrisposti, da distrarsi in favore dell’avvocato anticipatario; 3) pone, definitivamente, a carico di parte convenuta, le spese della disposta CTU.
 

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