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Corte di Cassazione: quando è possibile controllare i pc dei dipendenti?

L’indagine portata avanti dal datore di lavoro nei riguardi del computer utilizzato da un lavoratore dipendente è una materia piuttosto controversa, soprattutto tenendo conto di quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori:
«Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.»
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13266/2018, si è trovata a esaminare il caso di un lavoratore licenziato dopo che erano stati effettuati dei controlli sull’attività svolta sul computer aziendale durante l’orario di lavoro.
Il direttore tecnico dell’impresa aveva sorpreso il dipendente impegnato in attività ludiche, convincendo così la società ad effettuare un’indagine a priori sull’utilizzo del computer. È bastato fare due più due per emanare un’azione disciplinare, tradotta poi nel licenziamento. Il lavoratore, però, ha impugnato il recesso sostenendo che le indagini entravano in conflitto con quanto previsto dalla norma che regola l’utilizzo di apparecchiature dalle quali può derivare un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori; indagini che possono avvenire solo previo accordo sindacale o autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro.
I giudici di Cassazione, rispettando quanto già sentenziato dal tribunale territoriale, escludono che le indagini eseguite si siano svolte in violazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori. La motivazione tira in ballo il fatto che la raccolta dei dati a proposito delle attività svolte non riguardava solo le obbligazioni previste dal rapporto di lavoro, ma anche la tutela dei beni estranei. Si deve, però, operare un bilanciamento tra le esigenze del datore di lavoro e il lavoratore stesso, a patto che quest’ultimo venga avvisato in anticipo del possibile controllo delle sue comunicazioni. In questo caso, l’estrazione dei dati contenuti nelle e-mail o nelle comunicazioni telefoniche avviene con la finalità di tutelare i beni estranei al rapporto di lavoro tra cui si comprendono il patrimonio e l’immagine aziendale. Tali dati, conclude la Corte, possono essere utilizzati col fine dell’azione disciplinare contro il lavoratore.
 

Fonte: IlSole24Ore

 

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