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Corte di Cassazione, sentenza n. 24014/2017 – Legittimo il licenziamento anche quando il furto è di valore esiguo

In caso di furto è grave il fatto in sé, non tanto il valore di quanto rubato. Lo afferma la sezione lavoro Corte di Cassazione tramite la sentenza n. 24014 del 12 ottobre 2017.
Nel caso esaminato, la legittimità del licenziamento causa furto da parte del lavoratore vale in quanto sussiste il fatto in sé. Al di là del danno patrimoniale, per quanto esiguo possa essere, ciò che conta è la rottura del rapporto di fiducia che il lavoratore costruisce con l’azienda.
Nella circostanza oggetto d’esame, il danno patrimoniale arrecato all’azienda consisteva di 9.80 €: il lavoratore aveva “semplicemente” sottratto un pacco di caramelle dagli scaffali del supermercato in cui lavorava. Il gesto in sé è una dimostrazione di inaffidabilità, la quale avrebbe potuto tranquillamente manifestarsi in futuro e in maniera anche più lesiva nei confronti del datore di lavoro.
Nella propria difesa, il lavoratore ha insistito sull’esiguità del danno. L’accertamento di quest’ultimo, poi, non era stato effettuato in modo incontrovertibile. Inoltre, prima del licenziamento, il datore di lavoro non era ricorso ad alcun tipo di sanzione disciplinare “minore”, optando per la sanzione più grave e ritenuta sproporzionata rispetto al fatto contestato.
Premettendo che la Corte non è giudice del merito, e che quindi non può effettuare una valutazione dei fatti oggetto di contestazione (come richiesto, invece, dal ricorrente), è giusto specificare che la richiesta di riesame è stata respinta. Nella pronuncia, comunque, la Corte specifica che: «secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la valutazione in ordine alla ricorrenza della giusta causa e al giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla utilità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale o di quello colposo».

Leggi il testo integrale della sentenza 24014/2017

 

Fonte: diritto.it
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