Diritto amministrativo e sanzioniNews giuridiche

Corte Costituzionale: le Regioni e il dovere di rendicontazione

L’obbligo di cui è investita una Regione a proposito del predisporre e approvare il rendiconto permane anche oltre i termini stabiliti per legge. Nel caso di un grave ritardo in tale adempimento, vale quanto riportato dall’art. 2, comma II, della Costituzione Italiana: «Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione».
È quanto espresso con sentenza n. 49 del 5 marzo 2018, con la quale la Corte Costituzionale ha accolto il ricorso dello Stato nei confronti della Regione Abruzzo decretando l’incostituzionalità della legge regionale n. 16 del 2017 nei confronti degli artt. 81 e 117 e sottolineando l’importanza della trasparenza dei conti.
Secondo la Consulta, la Regione Abruzzo (che per predisposizione e approvazione dei rendiconti è ferma al 2012) «potrebbe – anzi dovrebbe – effettuare le operazioni necessarie per recuperare immediatamente, in modo costituzionalmente corretto, tutti gli adempimenti scaduti inerenti ai rendiconti successivi, pur nel rispetto dei separati riscontri secondo la partizione annuale».
All’interno della sentenza, inoltre, si ribadisce che «l’elevata tecnicità degli allegati di bilancio e […] la loro sofisticata articolazione deve essere necessariamente compensata – nel testo della legge di approvazione del rendiconto – da una trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile indicazione del risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge. Tali caratteri non si riscontrano nella legge della Regione Abruzzo di approvazione del rendiconto 2013, che presenta una struttura normativamente e logicamente incongrua».
Non secondari i principi di informazione e trasparenza nei confronti della collettività, le quali devono poter conoscere i risultati conseguiti dall’amministrazione territoriale: «La trasparenza dei conti risulta elemento indefettibile per avvicinare in senso democratico i cittadini all’attività dell’Amministrazione, in quanto consente di valutare in modo obiettivo e informato lo svolgimento del mandato elettorale, e per responsabilizzare gli amministratori, essendo necessariamente servente al controllo retrospettivo dell’utilizzo dei fondi pubblici».
 

(La Corte Costituzionale si era già espressa in termini di bilancio regionale, qui il nostro articolo)
Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Controlla altro
Close
Back to top button