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Corte Ue: è possibile la gestione privata delle urne cinerarie

Novità per quanto riguarda la normativa italiana sulla gestione delle urne cinerarie. Con la causa C-342/17, la Corte di giustizia europea considera contrario al diritto dell’Unione il divieto italiano di conservazione presso un soggetto privato delle ceneri di un defunto.
La causa in questione vede una società e una vedova contro il Comune di Padova. La società offre un servizio di conservazione delle urne cinerarie, così da evitarne il mantenimento in un’abitazione privata o presso un cimitero comunale.
La vedova parte attrice, si è rivolta alla società per l’affidamento delle ceneri del marito. Tuttavia, con una delibera del 2015, il Comune di Padova aveva stabilito il divieto di gestione in modalità differenti da quelle del servizio cimiteriale comunale o dell’ambito domestico.
La società e la vedova si sono allora rivolti al Tar del Veneto per chiedere l’annullamento della delibera comunale. Il tribunale si è poi rivolto alla Corte di giustizia europea per sapere se il principio di libertà di stabilimento previsto dall’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) può essere surclassato da un provvedimento come quello adottato dal Comune di Padova.
Per prima cosa, precisa la Corte, la domanda posta è ricevibile sebbene le parti coinvolte appartengano tutte allo stesso Stato membro. La controversia in sé, infatti, si collega direttamente all’art. 49 Tfue la quale interpretazione è necessaria per la risoluzione della lite. A questo proposito, il Tar sostiene che la legge italiana dispone che «nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell’ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell’ordinamento italiano ai cittadini dell’Unione europea».
In secondo luogo, la Corte osserva che, la norma introdotta dal Comune di Padova, si impone come sorta di monopolio nella fornitura dei servizi d’interesse. In questo caso, non essendo applicabile la direttiva servizi, la questione deve essere analizzata esaminando l’art. 49 Tfue, il quale sancisce la libertà di stabilimento dell’urna. Di conseguenza, una norma nazionale che vieta a un cittadino dell’Unione di fornire un servizio di conservazione di urne cinerarie è contraria alla libertà di conservazione sancita dal diritto europeo. La restrizione, in quanto tale, non è nemmeno giustificabili dalle ragioni di interesse tirate in ballo dal governo italiano, quali salute e il garantire il rispetto dei defunti e dei valori morali e religiosi.
Le ceneri di un defunto, infatti, contrariamente alle spoglie mortali, sono assolutamente innocue, quindi non rappresentano un pericolo per la salute pubblica.
Per quanto riguarda il rispetto dei defunti, invece, esistono misure meno restrittive come, ad esempio, l’adeguamento degli standard di conservazione a quelli dei cimiteri comunali.
Infine, riguardo i valori morali e religiosi che entrerebbero in contrasto con la finalità lucrativa del servizio offerto, la Corte nota come la stessa conservazione comunale sia soggetta al pagamento di una tariffa stabilità dalla pubblica autorità. Le ragioni della direttiva comunale, quindi, cadono con la stessa facilità con la quale sono state fatte valere.
 

Fonte: Il Sole 24 Ore
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