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Diritto d'autore: serve autorizzazione per trasmissioni televisive registrate in cloud

La messa a disposizione di registrazioni di programmi televisivi su cloud deve essere autorizzata dal titolare dei diritti d’autore in quanto considerata come ritrasmissione.

È quanto si evince dalla sentenza n. C-265/16 emessa dalla Corte di Giustizia Europea in riferimento a una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Torino.

Il caso è quello di Vcast, società britannica che rende disponibili online un sistema di videoregistrazione da remoto per le trasmissioni televisive via digitale terrestre (comprese quelle di Rti). L’utente deve solo selezionare rete e fascia oraria desiderata, dopodiché sarà la piattaforma a captare il segnale, registrare e mettere a disposizione il tutto affinché venga visto.
La stessa azienda ha chiesto al Tribunale ordinario di Torino di accertare la liceità della propria attività. Al fine di tutelarsi la Vcast ha compreso nelle argomentazioni il concetto di “copia privata”, ovvero una copia che rimane in solo possesso dell’utilizzatore finale e per la quale riproduzione non necessita di alcuna autorizzazione da parte del titolare dei diritti.

Rti, invece, presenta un ricorso cautelare, per il quale il Tribunale di Torino ha vietato provvisoriamente a Vcast di proseguire le attività.

La decisione finale, però, spetta alla Corte di Giustizia Europea. Nella sentenza citata viene chiarito che il servizio di Vcast ha due principali finalità: 1) la riproduzione di opere tutelate e 2) la messa a disposizione di opere tutelate; ed è proprio quest’ultima che suggerisce la conclusione.
La messa a disposizione di opere tutelate può essere considerata in tutto e per tutto una comunicazione al pubblico, la quale secondo direttiva deve essere autorizzata dal titolare dei diritti. La comunicazione al pubblico ha una ampia accezione che, in questo caso, comprende qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico (tramite filo o no, radio compresa).
La comunicazione di Vcast, cambiando anche solo il mezzo, avviene diversamente rispetto a quella originaria. Deve, quindi, ricevere l’autorizzazione dal titolare dei diritto. Cade, perciò, l’accezione di “copia privata”.

Fonte: IlSole24Ore
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