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Errore medico e morte – Tribunale di Modena, sentenza n. 1236/2018, giudice Pagliani

Leggi il commento a sentenza.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Giudice istruttore dott. G P, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 6148/2015 R. G.
promossa da
C. G. C. F. C. M. – Attori – rappresentati difesi dall’Avv. A. P. del Foro di Modena

CONTRO

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI Modena – Convenuto- rappresentato e difeso dall’Avv. M. L. del Foro di Modena;
In punto a: risarcimento danni.
All’udienza del 2/5/18 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 31/5/18 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 15/6/18 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice: “Voglia l’Ill. mo Giudice adito, ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa, in via principale, previo accertamento del relativo diritto e della esclusiva responsabilità contrattuale ovvero in subordine extracontrattuale dei sanitari del Policlinico di Modena nell’esecuzione dell’intervento del 19/11/2007 che ha causato il decesso della sig. ra B. B. condannare, anche a norma dell’art. 1228 c.c., il Policlinico di Modena nella persona del suo legale rappresentante direttore generale pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi patrimoniali e non patrimoniali sofferti dagli attori sia iure proprio che iure successionis evidenziati che si quantificano nella complessiva somma di euro 695.970 ovvero della diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre al pagamento delle spese sostenute, gli interessi legali e rivalutazione monetaria dall’evento al saldo.
Condannare altresì il Policlinico di Modena al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari tutti della presente procedura e della procedura di mediazione”;
per parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, respingere le domande tutte spiegate dagli attori, siccome infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.

Svolgimento del processo

1. Come da atti di causa e relativo verbale d’udienza.

Motivi della decisione

2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. In sintesi, la vicenda storica è la seguente: B. B., nata il XX, era da circa 35 anni portatrice di un’epatite cronica poi diagnosticata da 18 anni come Epatite C. Nel corso di controlli di routine, in data 10/4/2007 eseguiva presso il N. X Civile di Sassuolo una T.A.C. addominale, che evidenziava diagnosi di neoformazione di mm 25 solida vascolarizzata con i caratteri di epaocarcinoma in corrispondenza del VI segmento epatico. Esperiti ulteriori accertamenti, i sanitari della società convenuta avevano deciso di procedere al ricovero della stessa per effettuare un intervenuto chirurgico di termoablazione; a seguito dello stesso B. B. aveva presentato sin da subito stati febbrili e dolori addominali progressivi. Successivamente all’intervento, le condizioni della paziente erano peggiorate, tanto che la medesima a causa dei lancinanti dolori all’addome decideva di recarsi al Pronto Soccorso dell’O. in data 29/11/2007, laddove veniva ricoverata d’urgenza per “Addome acuto da verosimile perforazione intestinale in pz di recente sottoposta a termoablazione in radiofrequenza di nodulo HCC in cirrosi epatica HCV correlata”. In data 4/12/2007 la situazione era precipitata, tanto che una radiografia diretta all’addome aveva dimostrato la presenza di aria libera in sede sottodiaframmatica, espressione di una perforazione addominale tale da costringere i sanitari a trasferire la paziente al reparto di Chirurgia dell’O. B., dove veniva immediatamente operata. Nel corso di tale operazione si era verificato un versamento ascitico purulento con peritonite stercoracea da ampia perforazione sul versante anteriore del colon traverso.
Il decorso postoperatorio era alquanto complesso tanto che in data 9/12/2007 è sopraggiunto il decesso.
Dopo una fase di trattative stragiudiziali, gli attori -coniuge, figlio e nipote-hanno iniziato azione giudiziale verso l’odierno convenuto, allegando a la responsabilità dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Modena nella causazione del decesso di B. B., per un errata tecnica chirurgica dei sanitari del Policlinico di Modena nell’esecuzione dell’intervento di termoablazione, che aveva determinato la perforazione del colon della predetta.
4. Nel merito, va osservato che nella presente controversia non sono in contestazione le circostanze storiche di fatto inerenti le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti della congiunta degli attori dai medici della struttura sanitaria convenuta. Esse sono documentati dalle cartelle cliniche e dalla documentazione medica prodotta.
Parte convenuta oppone, peraltro, l’assenza di responsabilità nella determinazione del decesso come conseguenza dell’intervento chirurgico, contestando la sussistenza id imperizia e qualificando la complicanza letale come evento non prevenibile.
5. Sul punto è stata esperita consulenza tecnica d’ufficio, risultata esente da vizi logici ed esauriente sui quesiti proposti. La consulenza (cfr. pagg 42-44) ha anzitutto evidenziato che “a seguito dell’effettuazione della termoablazione in radiofrequenza presso il Policlinico di Modena la paziente non è mai stata bene, poiché ebbe febbre con dolore addominale intenso: in altri termini, presentò immediatamente dopo detto trattamento un quadro clinico anomale e nient’affatto non regolare per intensità rispetto a quanto mediamente si è soliti osservare a seguito di tale procedura Comparve poi anche dopo qualche giorno ascite con liquido ematico”. Quindi ne ha dedotto: “L’interpretazione più probabile di questa situazione è che l’atto terapeutico (termoablazione) abbia provocato fin dall’inizio una lesione a carico della flessura epatica del colon, che si è successivamente approfondita fino a provocare la completa perforazione, la quale, infatti, era localizzata sulla faccia anteriore del colon, come riportato nella descrizione dell’intervento effettuato presso l’O. B., dove già si ipotizzò che si trattasse di una conseguenza di un effetto termico”. Con le seguenti ulteriori considerazioni: “Considerando il chiaro nesso topografico tra la sede di esecuzione della termoablazione e la lesione del colon e l’altrettanto chiaro nesso cronologico tra i due eventi, è quindi concretamente probabile che durante il trattamento di termoablazione sia stata causata la lesione del colon, che costituisce un’eventualità tanto prevedibile, quanto evitabile attraverso l’adozione di una corretta tecnica chirurgica”A fronte di un evento prevedibile quanto prevenibile ed evitabile, la consulenza esclude l’intervento di altre cause: “Per contro, non si può affermare che vi sia stata una precoce dimissione dal Policlinico di Modena; anzi, la paziente fu trattenuta anche qualche giorno in più rispetto al normale decorso, come era giustificato dalle sue condizioni cliniche.
Altrettanto, non si può affermare che vi sia stato un ritardo diagnostico, perché la successione temporale che portò alla corretta formulazione diagnostica appare adeguata alla reale ed effettiva pratica clinica”. Premesso quanto sopra, la consulenza tecnica affronta il tema della colpa professionale, che così valuta: “Tuttavia, come detto, non appare giustificabile che durante un intervento di normale difficoltà di esecuzione per uno specialista in materia, quale è una termoablazione, si sia verificata una lesione del colon, che rappresenta un’eventualità da scongiurare mediante un’adeguata manualità operatoria, esigibile da parte di un esperto nello specifico settore”; ed esclude anche le concause: “Né risulta che durante l’esecuzione della predetta termoablazione siano intervenuti inattesi e straordinari fenomeni che abbiano reso ineluttabile la lesione del colon, che pertanto deve ritenersi evitabile nel caso di specie”. Relativamente al nesso causale, la consulenza tecnica afferma che: “Da questo errore medico è scaturito un progressivo aggravamento del quadro clinico generale, del tutto concatenato al medesimo errore e culminato nel decesso della Signora B.
Infatti, a causa della lesione del colon provocata nel corso della termoablazione si realizzò una perforazione intestinale con conseguente peritonite settica, che aggravò le già precarie condizioni generali della paziente giocando però un ruolo causale efficiente nella successione dei fenomeni morbosi che condussero all’esito letale proprio in virtù dell’intrinseca pericolosità di tali processi settici”. Il rapporto consequenziale è ribadito in vari passaggi della consulenza tecnica, nel senso che “i dati documentali e le comuni conoscenze scientifiche portano a concludere che la perforazione intestinale è stata la conseguenza della termoablazione eseguita presso il Policlinico di Modena” (cfr. pag. 47). Con la conclusione che: “Dunque, il decesso della Sig. ra B. è stato determinato dalle conseguenze settiche provocate dalla peritonite stercoracea (cioè dalla presenza di feci in addome) secondaria alla perforazione intestinale causata dalle incongrue manovre adottate nel corso dell’intervento di termoablazione effettuato in data 20 novembre 2007 presso il Policlinico di Modena” (cfr. pag. 50). La conclusione è altrettanto chiara con riferimento al giudizio controfattuale: “(…) in assenza della letale peritonite stercoracea che conseguì alla perforazione intestinale di natura jatrogena la paziente non sarebbe certamente deceduta in quell’epoca con quella pessima qualità di vita o, per meglio dire, di sopravvivenza che caratterizzò l’arco di tempo trascorso dal criticabile trattamento sanitario effettuato presso il Policlinico di Modena ed il suo decesso” (cfr. pag. 53). In breve, la consulenza tecnica d’ufficio ha accertato che, senza l’errore professionale in sede chirurgica, la paziente con tutta probabilità sarebbe sopravvissuta all’intervento, sarebbe stata dimessa e soprattutto non sarebbe intervenuto in tempi brevi il decesso, evento al quale, invece, è direttamente riconducibile peritonite settica e, più in generale, la successione dei fenomeni morbosi che hanno condotto all’esito letale.
Nella specie, è ampiamente rispettato il criterio eziologico del “più probabile che non”, essendo indiscutibilmente collegati gli eventi succedutisi agli errori riscontrati nelle prestazioni ospedaliere, e alla successiva evoluzione negativa della situazione, che avrebbe potuto avere un esito ben diverso da quello letale.
6. Le esposte e condivisibili conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio comportano il collocamento della fattispecie nel quadro dei principi di equivalenza causale e di causalità adeguata di cui agli artt. 40 e 41 c. p., che in tema di responsabilità civile per danni vengono costantemente ritenuti utilizzabili.
Per il riconoscimento di nesso di causalità tra la condotta del medico e il danno patito dal paziente la giurisprudenza suole applicare tradizionalmente la teoria condizionalistica della sussumibilità sotto leggi scientifiche e fondata sul concetto di probabilità statistica. I principi elaborati in tema di colpa medica in sede penale vanno, peraltro, traslati in campo civilistico dove, da un lato, il mero accertamento del nesso materiale non appare dirimente, dovendosi invece aver riguardo ai criteri di imputazione del danno, e dove, d’altro lato, si verte in un settore ove vige uno stretto principio di onere della prova. La prospettiva civilistica si pone quale fine non la ricerca del colpevole, ma la diversa ottica della ristorazione dei danni della vittima; se, quindi, in sede penale tutto può basarsi sul riscontro del nesso casuale, nel settore civile, da un lato i criteri di colpa e dolo sono differenti, dall’altro vi è l’esigenza di una rigida ricostruzione dell’onus probandi. Prendendo in considerazione le pronunce meno risalenti della Suprema Corte (III, 30/09/2015, n. 19541; III, 03/02/2012, n. 1620), sotto il profilo probatorio le conseguenze sulla ricostruzione civilistica della responsabilità sanitaria, in riferimento al caso specifico -nel quale è indiscusso il rapporto di spedalità- possono essere così riassunte: la responsabilità ascrivibile al medico per danni cagionati al paziente nell’esercizio della professione sanitaria ha sempre e comunque natura contrattuale: sia nell’ipotesi in cui sussista uno specifico e formale rapporto contrattuale tra medico e paziente, sia nell’ipotesi in cui il medico esegua la sua prestazione in adempimento del contratto di spedalità stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria; la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale, in quanto l’accettazione del paziente comporta la conclusione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità o di assistenza sanitaria), da cui sorgono a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo “lato sensu”alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, dal personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie a garantire il buon esito degli interventi e la ottimale gestione di eventuali complicazioni od emergenze; su colui che ritiene di essere stato danneggiato grava l’onere di provare il titolo dell’obbligazione (nel caso di specie il contratto di spedalità) nonché l’inadempimento della struttura medica, ovvero l’inesattezza dell’adempimento dovuta a negligenza o imperizia, mentre grava sulla struttura medica provare il proprio esatto adempimento e dunque la mancanza di colpa nell’esercizio della prestazione; in tal senso vi sono anche precedenti di questo stesso ufficio: “La relazione che s’instaura tra la struttura sanitaria, pubblica e privata, ed il paziente da luogo ad un rapporto di tipo contrattuale (il cd. contratto di spedalità), quand’anche fondato sul solo contatto sociale, sicché in base alla regola prevista dall’art. 1218 c.c., il paziente ha l’onere di allegare l’inesattezza dell’inadempimento e non, invece, la colpa né tanto meno la sua gravità da parte del sanitario, mentre spetta alla controparte la dimostrazione della non imputabilità dell’inadempimento” (Trib. Modena, sez. I (Di Pasquale), 6/10/2011, n. 1533, in: Giurisprudenza locale – Modena 2012); in definitiva, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, è compito del danneggiante provare che, nonostante l’inadeguatezza delle condotte poste in essere, l’evento lesivo si sarebbe comunque verificato, in quanto se il personale ospedaliero pone in essere condotte inadeguate alla cura tempestiva ed ottimale del paziente, spetta all’ente dimostrare che il successivo decesso di quest’ultimo non è imputabile a quei comportamenti (Cass. 19/10/2015, n. 21090). Nella specie, la parte onerata della prova liberatoria, infatti, in ordine alla sopravvenienza di un fattore causale autonomo e indipendente, non l’ha fornita, essendo anzi risultato un errore professionale causalmente rilevante.
Sotto il profilo causale, quindi, il decesso è riconducibile all’errore professionale -certamente di non lieve portata per uno specialista- commesso nel corso dell’intervento chirurgico a cui è stata sottoposta la paziente.
8. In ordine alla quantificazione dei danni, parte attrice chiede il risarcimento del danno, consistente in: A) Richieste avanzate “iure hereditario”: a1) danno biologico; a.) morale/non patrimoniale B) Richieste avanzate “iure proprio”: b1) danno morale/non patrimoniale; b2) danno patrimoniale/spese.
Con la specificazione che C. G. agisce anche in qualità di erede di C. O., coniuge della paziente deceduta.
Quanto al punto A), il danno c.d. iure hereditatis nella specie consiste nel danno non patrimoniale per l’invalidità e per sofferenza morale patita in vita dalla defunta B. B. in ragione delle complicanze seguite all’intervento; il relativo credito risarcitorio è passato per successione in capo agli eredi, nella specie il marito C. O. e il figlio C. G. nella misura di metà per ciascuna, atteso che la successione si è aperta ab intestato ed è stata, pertanto, devoluta per legge in presenza di un coniuge e un discendente diretto (art. 581 C. c). In proposito va considerato che dai documenti in atti risulta che B. B. ha subito una agonia di diciannove giorni (intervento in data 20/11/2007-decesso in data 9/12/2007) durante i quali si è svolto l’iter clinico caratterizzato da dolore addominale intenso e dallo sviluppo di una rilevante sindrome settica sfociata in una letale peritonite stercoracea, senza soluzione di continuità. Si può quindi ritenere maturato e prodotto in capo alla vittima un danno non patrimoniale sia sotto il profilo biologico, che sotto quello morale iure proprio, trasferibile poi agli eredi in seguito al decesso. Come ha affermato in modo costante la Suprema Corte: “in caso di illecito civile che abbia determinato la morte della vittima, il danno cosiddetto “catastrofale”, conseguente alla sofferenza dalla stessa patita -a causa delle lesioni riportate- nell’assistere, nel lasso di tempo compreso tra l’evento che le ha provocate e la morte, alla perdita della propria vita (danno diverso sia da quello cosiddetto “tanatologico”, ovvero connesso alla perdita della vita come massima espressione del bene salute, sia da quello rivendicabile “iure hereditatis” dagli eredi della vittima dell’illecito, poi rivelatosi mortale, per avere il medesimo sofferto, per un considerevole lasso di tempo, una lesione della propria integrità psico-fisica costituente un autonomo danno “biologico”, accertabile con valutazione medico legale) deve comunque includersi, al pari di essi, nella categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 C. c., ed è autonomamente risarcibile in favore degli eredi del defunto. (v. Cass. III, 21/3/2013, n. 7126). Il che è ben diverso dal risarcimento del danno da perdita della vita, non risarcibile “iure successionis”. Per quanto riguarda il danno biologico la giurisprudenza ha affermato che “nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per quel periodo di tempo ed il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi “iure hereditatis”; in questo caso, l’ammontare del danno biologico terminale sarà commisurato soltanto all’inabilità temporanea, e tuttavia il giudice di merito, ai fini della liquidazione, dovrà tenere conto, nell’adeguare l’ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte” (Cass. III, 28/8/2007, n. 18163; Cass. III, 8/1/2010, n. 79; Cass. III, 8/7/2014, n. 15491; Cass. III, 19/10/2016, n. 21060). Viceversa, “nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni non può essere invocato un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis. Se, infatti, è alla lesione che si rapportano i danni, questi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando il medesimo sia in vita. Questo spentosi, cessa anche la capacità di acquistare, che presuppone necessariamente l’esistenza di un soggetto di diritto” (Cass. sez. un., 22/7/2015, n. 15350). Nel caso in esame deve, quindi, liquidarsi in primo luogo il cosiddetto danno biologico terminale tenendo conto dei parametri di cui alle tabelle di Milano 2018 (che prevedono 122, 50 per ogni giorno di invalidità totale) in rapporto alla durata della sopravvivenza in vita della vittima per giorni 19, pari quindi ad 2.055, 29. A tale danno deve, però, aggiungersi nel caso in esame un’ulteriore voce propria in favore della vittima per il risarcimento del dolore subito dalla stessa nel periodo di sopravvivenza per l’imminente perdita della propria vita e per di più in relazione alle particolari circostanze dell’evento, che ha comportato un iter clinico particolarmente gravoso, con progressivo forte aggravamento e prolungata degenza ospedaliera, rendendo altresì necessario un ulteriore intervento chirurgico, per peritonite settica provocata, anche se va tenuto conto del fatto che ciò si è inserito su condizioni generali già precarie.
Tale ultimo danno non patrimoniale non potrà che essere liquidato con riferimento a criteri meramente equitativi, che tengano conto delle predette circostanze del fatto e della durata del periodo di sopravvivenza e di agonia. Si ritiene pertanto equo, proprio in relazione al non molto lungo lasso di tempo tra il sinistro e la morte pari a 19 giorni, liquidare tale danno parametrandolo in qualche misura a quello (certamente ben diverso) spettante per la morte di uno stretto congiunto; tale danno non patrimoniale per le sofferenze causate alla vittima e per tutto quanto sopra -età, condizioni di salute già precarie- si stima equo valutarlo nella misura del 20% di quello che sarebbe il danno da morte di un congiunto, posto che vi è stata una agonia di quasi tre settimane, mentre per un congiunto la sopravvivenza al proprio caro dura molto più a lungo. Pertanto tenuto conto sia delle sofferenze fisiche subite da B., che delle particolari condizioni in cui è avvenuto il fatto, che infine della durata del periodo di malattia che ha condotto alla morte, si stima equo riconoscere ai congiunti iure hereditatis l’importo di 40.000, 00 per tale voce di danno non patrimoniale maturato in capo alla vittima. Quindi complessivamente a titolo ereditario spetta -per intero a C. G., ormai unico erede di B. B. l’importo di 42.055, 29. Non risultano ulteriori voci di danno patrimoniale (per degenza, spese sanitarie, assistenza personale del congiunto), e non è quindi provata una diminuzione patrimoniale in conseguenza dell’evento.
Per quanto riguarda le sofferenze, lo sconvolgimento della vita sia durante la malattia del loro caro che dopo la sua morte, per tutti i disagi patiti in proprio dai congiunti, tale voce potrà essere valutata complessivamente in via equitativa nel danno non patrimoniale spettante iure proprio ai congiunti.
9. Deve a questo punto rilevarsi che la quantificazione dei danni, patrimoniali e non, sia iure proprio che iure hereditatis, proposta nell’atto di citazione e poi nella comparsa conclusionale dalla difesa degli attori, non può ritenersi in questa sede vincolante e quindi, nei limiti dell’ammontare complessivo della domanda e delle singole voci di danno richieste, è ben possibile addivenire ad una diversa quantificazione dei danni, nell’ambito di tale limite.
Infatti, mentre deve escludersi per le ragioni già esaminate che possa trasmettersi agli eredi un danno cosiddetto biologico relativo alla propria morte quantificato come se vi fosse stata una invalidità permanente del 100% in base all’aspettativa di vita della vittima (Cass. III, 20/10/2014, n. 22228), per contro il danno conseguente alla perdita del congiunto per la moglie convivente e per i figli può essere riconosciuto iure proprio come lesione del rapporto parentale e come lutto che determina uno sconvolgimento della vita profondo ed irreversibile, accentuato dal fatto, proprio di questo caso, che tale morte sia intervenuta dopo tanti giorni di agonia ed in seguito ad un evento inaspettato quale un incidente subito in ambito ospedaliero.
Pertanto per tale voce, secondo quanto previsto dalle tabelle di Milano come danno da perdita di un congiunto, può essere riconosciuto, tenuto conto dell’età della vittima, al figlio 150.000 in quanto lo stesso al momento della morte della madre aveva raggiunto l’età di 59 anni, ed era con la stessa convivente; quanto ai nipoti, in considerazione, da un lato, del rapporto affettivo e di convivenza con la nonna e, dall’altro, dell’età al momento della perdita dell’ava (31 e 35 anni), l’importo di 33.000.
10. Quanto al danno patrimoniale, si identifica nel caso di specie nelle spese per le consulenze mediche di parte e in quelle sostenute per il procedimento di mediazione (domanda presentata dagli attori all’incontro tenutosi presso l’Organismo di Mediazione degli Avvocati di Modena e conseguente verbale negativo). Per le prime, sulla base della documentazione prodotta, va complessivamente riconosciuta la somma di (2.220, 00+4.411, 52=) 6.631, 52. Per le spese inerenti alla domanda di mediazione, in assenza di documentazione, va equitativamente riconosciuta la somma di 500, 00. Tali somme risultano anticipate dall’attore C. G.; sulle stesse vanno corrisposti interessi legali, secondo gli indici ISTAT, dalla data della presente pronuncia, fino alla data di saldo effettivo.
11. Conclusivamente, le somme complessivamente dovute sono le seguenti: spetta al figlio della vittima C. G. l’importo di (42.055, 29+150.000+.631, 52+500, 00=) 199.186, 81, ai nipoti C. M. e F. spetta l’importo di 33.000 ciascuno, importi da intendersi al valore attuale.
Su tali somme andranno corrisposti interessi legali, secondo gli indici ISTAT, dalla data della presente pronuncia, fino alla data di saldo effettivo.
12. Le spese di causa seguono la soccombenza e, pertanto, attesa anche la differenza rilevante tra il chiesto ed il pronunciato, parte convenuta deve rifondere la metà delle spese di parte attrice, restando le stesse compensate per il restante cinquanta per cento per le ragioni della decisione.
Nella specie, infatti, l’importanza della differenza patrimoniale tra la richiesta effettuata con l’atto introduttivo e nelle difese conclusive, e la soluzione adottata, consente di ricondurre la vicenda alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni”di cui all’art. 92 comma 2 C.p.c., nella lettura costituzionalmente orientata (cfr. Corte cost. 19/4/2018, n. 77), al fine di ritenere integralmente compensate le spese processuali tra le parti.
Le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta, con diritto di ripetizione di parte attrice di quanto eventualmente corrisposto.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara obbligata e condanna la A. UNIVERSITARIA POLICLINICO DI Modena a corrispondere a C. G., C. F. e C. M., a titolo di risarcimento del danno, le seguenti somme: a C. G. 199.186, 81; a C. F. 33.000; a C. M. 33.000; oltre rivalutazione ed interessi legali su dette somme, calcolati secondo gli indici ISTAT dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino a quella saldo effettivo; dichiara obbligati e condanna la A. UNIVERSITARIA POLICLINICO DI Modena a rifondere C. G., C. F. e C. M. la metà delle spese processuali, dichiarandole compensate nel resto e che liquida, per la parte dovuta, nella somma di complessivi 11.000, 00, di cui 1.000, 00 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge.
Pone definitivamente a carico di AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI Modena le spese di consulenza tecnica d’ufficio così come liquidate, con obbligo di restituzione a parte attrice di quanto eventualmente anticipato.
Così deciso in Modena, il 29/6/18 e contestualmente depositato nel sistema telematico.

Il Giudice
Giorgio Pagliani

 

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