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Il genitore pubblica foto del figlio senza il suo consenso? Può scattare la sanzione pecuniaria

In caso di social network e diritto ogni giorno rivela delle sorprese.
L’ultimo caso riguarda i genitori che pubblicano sui propri profili foto dei figli minori senza che questi siano a conoscenza della cosa. Il Tribunale di Roma, con ordinanza a procedimento 39913/2015 del 23 dicembre 2017, ha stabilito che il minore può chiedere al giudice la rimozione delle immagini incriminate e anche un risarcimento di 10 mila euro nei confronti del genitore.
Nel caso in questione la madre è stata condannata non solo a rimuovere i contenuti incriminati, ma anche a versare un somma di 10 mila euro al figlio sedicenne e al marito nel caso l’ordine di rimozione non venisse ottemperato. Tra i contenuti da rimuovere figurano: dettagli personali del figlio, storia familiare, controversie giudiziarie tra moglie e marito. Un’esposizione social tale da accrescere il disagio del sedicenne, il quale si è trovato a chiedere al giudice di poter proseguire gli studi negli Stati Uniti così da potersi «rifare una vita».
«Secondo lei una persona che dice di voler bene può scrivere queste cose?» ha detto il ragazzo parlando al responsabile del servizio sociale. “Queste cose” sono pagine e pagine di contenuti pubblicati.
Questa è solo l’ultima della lunga fila di disposizioni sul tema genitori e social network, materia che sta infiammando dibattito pubblico e giuridico a tal punto da essere entrato anche nelle condizioni per separazioni e divorzi (come il caso di Mantova); tra queste ultime figura proprio l’utilizzo delle foto dei figli sui social e persino sui profili Whatsapp.
Il principio che sta dietro a tale divieto può essere rinvenuto nell’articolo 96 della legge 633/1941 sul diritto d’autore: «Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente»; gli unici casi in cui il ritratto può essere esposto sono quelli riportati nell’articolo 97: «Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico».
Le stesse disposizioni possono essere rinvenute nel decreto legislativo 196/2003 in tema di dati personali: la fotografia è da considerare a tutti gli effetti un dato personale, quindi non può essere diffuso senza l’autorizzazione dell’interessato. In aggiunta, i minori godono della tutela espressa dall’articolo 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo ratificato dalla legge 176/1991.
Se il minore è un figlio, tra l’altro, intervengono anche gli artt. 147 e 357 del Codice Civile, i quali impongono ai genitori il dovere di cura ed educazione. Questo ultimo punto, attualizzato nel caso in questione, comprende la corretta gestione dell’immagine pubblica del minore. Nel caso in cui i genitori dovessero disattendere questi ultimi doveri, il giudice può intervenire per tutelare il minore anche per arginare i rischi più frequenti nel web.
 
Fonte: IlSole24Ore

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emanuelesecco

Dottore in Editoria e Giornalismo. Appassionato di scrittura, editoria (elettronica e digitale), social media, musica, cinema e libri. Viaggio il più possibile, ma Budapest è sempre nel cuore.

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