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Il concomitante impegno "non professionale" del difensore non costituisce legittimo impedimento

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La VI Sezione della Suprema Corte, con la Sent. n. 25262 del 2015, ha stabilito che può stimarsi sussistente una situazione dante luogo a legittimo comparire in caso di concomitante impegno del difensore dell’imputato legato, non all’esigenza di esercitare patrocinio in un altro processo, bensì di seguire un corso di formazione professionale, seppure con frequenza obbligatoria: tale situazione si pone fuori dall’alveo del disposto normativo laddove il “legittimo impedimento” contemplato dall’art. 420-ter, comma 5, c.p.p. è suscettibile di assumere valenza impeditiva assoluta soltanto allorquando si tratti di contestuale impegno professionale.

(Cass. Pen., Sez. VI, 16 giugno 2015, n. 25262)[/fusion_text][accordian class=”” id=””]

Art. 420 ter. C.p.p.

[1] Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta all’udienza e risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d’ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l’avviso all’imputato, a norma dell’articolo 419, comma 1.

[2] Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l’assenza dell’imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

[3] Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d’ufficio l’udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all’imputato.

[4] In ogni caso la lettura dell’ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.

[5] Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l’imputato è assistito da due difensori e l’impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l’imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

da Pluris Online

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