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Il divieto di caccia

Nella sentenza n. 220/2017 il Tribunale di Rovigo ha statuito su un’opposizione a una sanzione amministrativa, dovuta all’esercitazione della caccia vagante con fucile carico a meno di 50 metri dalle vie di comunicazione.
Perché sia possibile comminare la sanzione sono necessari due requisiti:

  • l’esercizio della caccia;
  • la vicinanza a una via di comunicazione.

Il primo punto non è contestato nemmeno dell’opponente; secondo la sentenza n. 14824/2000 della Cassazione «costituisce esercizio venatorio anche il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, senza che tale attitudine possa considerarsi esclusa dal fatto che il cacciatore abbia il fucile scarico e aperto, potendo essere, proprio perché aperto, rapidamente caricato e utilizzato per abbattere la selvaggina». Preso atto che il cacciatore aveva il fucile carico al momento della constatazione, si concretizza sicuramente la fattispecie di esercizio venatorio.
Il pomo della discordia risiede invece sul secondo punto, essendo opposta la non pubblicità della strada oggetto della controversia, in quanto utilizzata infrequentemente e solo per il passaggio dei pochi clienti che transitano verso l’agriturismo alla fine del percorso.
Non contestata la scarsa frequenza di percorrenza, il giudice rigetta l’opposizione, chiarendo che «all’idoneità  della strada al pubblico passaggio, anche solo saltuario, corrisponde l’esigenza preminente di tutelare la sicurezza degli utenti che esercitino tale passaggio – anche saltuario – dai pericoli derivanti dalla attività  venatoria».
La presunzione di pericolo all’incolumità pubblica è quindi assoluta.

Leggi il testo integrale – Tribunale di Rovigo, sentenza n- 220/2017

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Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

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