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Imu, Tasi e Tari: possibile usufruire di un ravvedimento

L’art. 13 del decreto legislativo 471 del 18 dicembre dispone che chi non avesse pagato, o l’avesse fatto in ritardo, Imu, Tasi o Tari possa usufruire di un ravvedimento. Esso è valido anche per coloro i quali hanno pagato meno del dovuto. Inoltre, tale misura è prevista anche per Iuc (Imposta unica comunale, anche se quest’ultima altro non è che una sigla che accorpa i tre tributi in tema).
Per quanto riguarda la Tasi, la decisione di non applicare sanzioni è discrezionale al Comune.
Sanzioni
Nel testo si specifica che la sanzione può essere ridotta a 1/9 del minimo previsto se la regolarizzazione di omissioni o errori avviene spontaneamente entro 90 giorni dalla data in cui questi sono state fatti.
Per i pagamenti effettuati con un ritardo di massimo 90 giorni dal termine, la sanzione passa dal 30% al 15%. Per i ritardi che non vanno oltre ai 14 giorni, invece, la sanzione giornaliera sarà del 0,1%; per quelli compresi tra i 15 e i 30 giorni vi sarà una sanzione fissa dell’1,5%; infine, per quelli compresi tra 30 e 90 giorni, la sanzione sarà fissata all’1,67%.
Un’ulteriore riduzione a 1/8 del minimo, ovvero al 3,75%, potrà essere applicata se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine stabilito al fine di presentare la dichiarazione delle variazioni relative all’anno in cui è stata commessa la violazione (si parla del 30 giugno 2018 per le violazioni commesse nel 2017).
Interessi
Agli importi appena illustrati sono da sommare gli interessi. Questi, tuttavia, rappresentano un importo minimo: 0,3% annuo. Per ogni giorni di ritardo, quindi, si andrà a calcolare 0,3/365 = 0,00082%.
 
 

Fonte: IlSole24Ore
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