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Incidenti sul lavoro: responsabilità del committente

Il committente non è esente da responsabilità nel caso un incidente sul lavoro da lui commissionato fosse causato dal mancato rispetto delle regole antinfortunistiche e non servissero particolari competenze tecniche per accorgersi della situazione di pericolo.
È quanto emerge dalla sentenza n. 50967/2017 emessa dalla Cassazione penale, che vede protagonisti la proprietaria di un immobile e l’impresa incaricata per tinteggiare l’esterno dell’immobile in questione.
Il lavoratore, titolare unico dell’impresa, muore a causa di una caduta dall’impalcatura da lui stesso costruita. Quest’ultima era evidentemente instabile e in mancanza anche delle più semplici misure di sicurezza.
La proprietaria – dopo essere stata condannata nel 2015 per omicidio colposo – decide di fare ricorso in Cassazione, ma quest’ultima conferma la condanna riportando le considerazioni fatte già dalla Corte d’Appello, asserendo perciò che l’impalcatura era effettivamente «carente di elementi essenziali, quali tavole fermapiedi, parapetti, aste e tiranti e controventatura, di agevole e immediata rappresentazione che attribuiva all’apparato delle impalcature una parvenza di instabilità e di approssimazione».
A nulla è valsa la difesa della proprietaria, la quale sostiene la sua impossibilità di controllare l’effettivo stato dell’impalcatura in quanto «priva di specifiche competenze tecniche» e quindi impossibilitata a «verificare la concreta adozione di cautele antinfortunistiche». Oltretutto, il lavoratore agiva in piena autonomia imprenditoriale, assumendosi quindi tutti i rischi.
La Cassazione, pur in prima battuta riconoscendo il fatto che la committenza non sempre può essere «gravata da obblighi in materia antinfortunistica con riguardo alle precauzioni che riguardano una specifica competenza tecnica», conferma la condanna in quanto non può esserci esonero da «obblighi prevenzionali, di carattere non specifico, come nella ipotesi di caduta dall’alto di un operaio, da un lucernario o da un cornicione».
In questo modo la Cassazione si conferma coerente con quanto emanato dalla sentenza n. 43452 del 21 settembre 2017, dove ha ritenuto colpevole di omicidio colposo chi non si accorge di evidenti carenze «specie nel caso in cui la mancata adozione o la inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini». Basta anche solo la mancanza di un casco per costituire elemento di forte rischio. Anche in questo caso la proprietaria avrebbe dovuto «adoperarsi per la eliminazione delle fonti di rischio anche mediante i poteri inibitori nascenti dalla posizione contrattuale di cui era titolare, in tale inerzia risolvendosi la condotta colposa da lei attribuita».
 
Fonte: IlSole24Ore
 

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