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La competenza territoriale nel codice dei consumatori

Nella sentenza n. 2206/2017 del Tribunale di Verona la parte convenuta «eccepiva l’incompetenza del Tribunale adito, ossia quello di Verona, per la previsione del foro territoriale esclusivo del Tribunale di Milano all’art. 20 del contratto preliminare sottoscritto tra le parti».
È possibile derogare alla disciplina della competenza territoriale?
La regola generale è sancita dall’art. 18 del c.p.c. secondo cui per le persone fisiche «è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio». Esiste però una eccezione, prevista dall’art. 28 c.p.c., secondo cui «la competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti».
La clausola derogatoria del contratto privato sembra pertanto legittima.
In realtà, come accade spesso nell’universo giuridico, esiste un’eccezione all’eccezione stessa.
Lo stesso art. 28 stabilisce infatti i casi nei quali non è possibile derogare:

  • nei procedimenti di esecuzione forzata;
  • nei procedimenti cautelari e possessori;
  • nei procedimenti in camera di consiglio;
  • nei casi in cui sia espressamente prevista dalla legge.

Dato che non vi sono dubbi sul fatto che la parte attrice sia un consumatore e che la parte convenuta sia un professionista, è interessante dare uno sguardo al Codice di Consumo, in particolare all’art. 33, secondo cui «si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che stabiliscono la competenza di un foro diverso da quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore».
In buona sostanza, il professionista del caso di specie è chiamato a dimostrare che la sottoscrizione della clausola derogatrice sia scaturita da trattativa consapevole, seria ed effettiva.
Non vi è traccia di essa nella sentenza; la clausola privata è da considerarsi nulla, a favore della previsione generale dell’art. 33 Codice del Consumo.

Leggi il testo integrale – Tribunale di Verona, Sentenza n. 2206/2017

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