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La minore severità del reato continuato

Cosa può spingere un soggetto a chiedere in Cassazione l’applicazione della disciplina del reato continuato, negato nei gradi inferiori?
Il codice penale definisce il reato continuato all’articolo 81.
Al comma 1 stabilisce che «è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la pena più grave, aumentata fino al triplo, chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge».
Al comma 2 aggiunge che «alla stessa pena soggiace chi con più azioni e omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge».
I tre requisiti di tale reato risultano quindi essere:

  • Pluralità di azioni e/o omissioni;
  • Pluralità di violazioni della stessa norma o di diversa disposizione di legge penale;
  • Medesimo disegno criminoso.

Su quest’ultimo punto è necessario soffermarsi.
Secondo la sentenza n. 22650/2014 della prima sezione penale della Cassazione: «L’unicità del disegno criminoso non può identificarsi in un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione di tutti i fatti successivi almeno nelle loro connotazioni fondamentali».
Nel caso di specie la sentenza n. 3136/2018 della prima sezione penale della Cassazione ha accolto il ricorso: «nonostante quanto rilevato nei giudizi precedenti, che avevano sottolineato la non omogeneità dei reati basandosi più su un criterio geografico che fattuale, le violazioni riguardano un medesimo disegno criminoso, essendo tutte concernenti la detenzione e lo spaccio di droga».
Per rispondere al quesito iniziale, con l’accoglimento del proprio ricorso il richiedente ha la possibilità di accedere ai benefici del reato continuato, i quali prevedono l’applicazione del cumulo giuridico, così come stabilito dal suddetto art. 81 comma 1 del codice penale.
L’approdo a tale istituto, maggiormente favorevole, non è certo casuale.
Le Sezione Unite della Cassazione hanno infatti rilevato che, gradualmente, si è preso coscienza del rifiuto per il cumulo materiale al fine di accentuare il carattere personale della responsabilità penale, adeguando la pena alla personalità del reo, evitando di incorrere in un ferreo automatismo.
Preso atto di ciò, perché un soggetto dovrebbe essere punito in modo meno severo per il semplice fatto di aver predisposto un medesimo disegno criminoso? Secondo la dottrina maggioritaria la risposta è semplice: è meno riprovevole chi, pur commettendo una pluralità di reati, cede una sola volta ai motivi a delinquere. Tale ratio lascia una sensazione di  perplessità in molti; per la dottrina minoritaria il medesimo disegno criminoso dovrebbe costituire un motivo di aggravamento della pena e non di attenuazione.
Nonostante la razionalità di questa tesi avversa, il reato continuato resta saldo nel nostro ordinamento.

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Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

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