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La motivazione nelle cartelle esattoriali

Originariamente l’obbligo di motivazione riguardava solo i provvedimenti giurisdizionali. Nulla era previsto per quelli amministrativi.
Le cose sono cambiate con l’avvento della legge n. 241/1990; all’art. 3 è sancito che:

  1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi e il personale, deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione.
  2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
  3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama.
  4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.

Alla luce di ciò, nella sentenza n. 96/2018 del Tribunale di Verona, il ricorrente conviene in giudizio un’agenzia di riscossione richiedendo la nullità della cartella per difetto di motivazione.
Il giudice non accoglie la doglianza; a suo avviso la mancanza di motivazione della cartella esattoriale integra un vizio di forma, risolvendosi in una carenza dei requisiti formali minimi di validità della stessa.
Il giudice evidenzia ancora come l’irregolarità formale della cartella esattoriale, la cui opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, preveda un termine di impugnazione tassativo che il ricorrente del caso di specie ha superato. L’eventuale opposizione sarebbe comunque stata tardiva e la soccombenza certa.

Leggi il testo integrale – Tribunale di Verona, sentenza n. 96/2018

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Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

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