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La responsabilità del fisioterapista

Nella sentenza 180/2017 del Tribunale di Savona un soggetto ricorre in giudizio contro una struttura ospedaliera.
In particolare il ricorrente asserisce che, durante una seduta di fisioterapia, egli stava salendo le scale, accompagnato da un dipendente di parte convenuta, quando era inciampato su un grandino, procurandosi una frattura al femore dopo essere andato a incocciare il primo gradino.
La convenuta, d’altro canto, contesta il fatto, in particolare il deficit di sorveglianza posta in essere dal suo dipendente.
Preso atto che tra la casa di cura e l’attore fu stipulato un contratto, va ora visto cosa esso preveda in concreto e in astratto.
Con il contratto di specie la struttura ospedaliera si obbligò a eseguire, a favore del paziente, prestazioni mediche e riabilitative, assicurando non solo gli obblighi di prestare la dovuta cura, ma anche quello di sorvegliare il paziente in modo adeguato alle sue condizioni.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 577/2008, ha sancito che in materia di responsabilità medica «l’onere probatorio del paziente danneggiato deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto, nonché l’aggravamento  della patologia e l’inadempimento del debitore, rimanendo in capo a quest’ultimo il dovere di attestare l’inesistenza o dell’inadempimento o del nesso eziologico».
Alla luce di ciò bisogna quindi capire quale grado di sorveglianza potesse essere richiesto al fisioterapista dipendente della struttura, ossia il sorvegliante che curava il recupero del soggetto in questione.
Preso atto che il ricorrente soffriva della patologia di Parkinson, una malattia neurodegenerativa caratterizzata da un danneggiamento progressivo delle cellule del cervello che producono la dopamina, ossia un neurotrasmettitore che ha la funzione di condurre le informazioni che permettono a tutto il corpo di muoversi, è giocoforza ritenere che il livello di sorveglianza dovesse essere massimo; a fortiori se è riconosciuto dal convenuto stesso che la caduta di un paziente anziano, nel percorso nosocomiale di riabilitazione funzionale, costituisce evento prevedibile, ma non prevenibile.
L’attenzione di un fisioterapista che permette la caduta di un soggetto talmente insicuro delle sue capacità motorie da utilizzare due bastoni antibrachiali, anche quando gli era stato prescritto di utilizzarne solo uno, conduce il giudice ad accogliere la domanda di risarcimento del danno.

Leggi il testo integrale – Tribunale di Savona, sentenza n. 180/2017

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Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

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