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Quando l'albergatore non versa la tassa di soggiorno interviene la Corte dei Conti

Corte di Cassazione: ordinanza n. 19654 del 23/07/2018, sez. Unite Civile

Presidente – G. Canzio
Relatore – L. Scarano
Materia – Corte dei conti

«Le Sezioni Unite hanno affermato che il caso del gestore della struttura ricettiva (o “albergatore”) che non provvede al versamento al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti».
A nulla è valsa l’opposizione operata dal ricorrente, il quale sosteneva che non è certo compito della Corte dei Conti quello di occuparsi del «danno provocato da un albergatore che non versa all’Amministrazione comunale quanto gli viene versato a titolo di imposta di soggiorno» dai clienti. Il ruolo dell’albergatore, poi, secondo la normativa non sarebbe chiaro in quanto l’obbligazione tributaria della tassa di soggiorno incorrerebbe solo tra il turista e l’Amministrazione comunale, lasciando quindi l’esercente all’infuori in quanto «non ne è parte perché la riserva relativa legge di cui all’art. 23 Cost. non consente di estendere a suo carico le obbligazioni che la norma primaria pone a carico del turista»; il discorso non varrebbe esclusivamente per le prestazioni a carattere tributario specificate dall’art. 53 Cost., ma per tutte le prestazioni di imposta che la pubblica amministrazione pone a carico di un privato. Il che, secondo parte ricorrente, porta alla conclusione che come «vi dovrebbe essere una legge per imporre a carico degli albergatori una prestazioni a carattere tributario egualmente vi deve essere una legge per imporre a carico degli albergatori una prestazione a carattere patrimoniale consistente nell’esazione dell’imposta, nella sua contabilità e nel successivo versamento nelle casse comunali». In assenza di una disciplina tale, l’albergatore non può essere considerato agente contabile; di conseguenza, il rapporto è quello puramente civilistico «che instaura un soggetto che riceve una delegazione di pagamento da parte di un altro soggetto».
Le Sezioni Unite, smontano la motivazione ritenendo che «l’attività di accertamento e riscossione dell’imposta comunale ha natura di servizio pubblico», il che configura il rapporto tra società ed ente come «rapporto di servizio», in quanto «il soggetto esterno si inserisce nell’iter procedimentale dell’ente pubblico come compartecipe dell’attività pubblicistica di quest’ultimo».

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