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Legge di Stabilità 2016: Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno

A quanto pare, per alcuni avvocati, la Legge di Stabilità 2016 nasconde ancora dei segreti. Uno di questi è senza dubbio la creazione, in via sperimentale, di un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.
Introdotto dai commi 414-415-416 della Legge di stabilità 2016 e ufficializzato con pubblicazione su Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, n. 302, tale fondo ha previsto lo stanziamento di 250.000 € per il 2016 e 500.000 € per il 2017 in modo da tutelare il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi.

PROCEDURA

Il coniuge che non vede versare a suo favore l’assegno ai sensi dell’art. 156 c.c. può rivolgere istanza (qui le specifiche) da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo. Nei trenta giorni successivi, il presidente del tribunale o un giudice delegato esaminerà la richiesta verificando che sussistano gli esatti presupposti affinché la procedura possa avviarsi e, in caso di esito positivo, trasmetterà comunicazione al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma dovuta a titolo di mantenimento. Successivamente, il Ministero della giustizia si rivarrà sul coniuge inadempiente per il recupero della somma versata.
Nel caso in cui dovessero sussistere i presupposti per l’avvio della procedura, l’istanza verrà bocciata con decreto non impugnabile.

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Redazione interna sito web giuridica.net

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