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L'irretroattività della legge penale

Il principio dell’irretroattività della legge penale sancisce che nessuno può essere punito per un fatto che al momento in cui è stato commesso non era previsto come reato. Specularmente, nessuno può essere punito in forza di una norma incriminatrice entrata in vigore dopo la commissione del fatto.
Secondo la Corte d’appello di Milano, invece, questo principio non si applica; la sentenza n. 68/2012, in relazione al riconoscimento del fatto di lieve entità in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, sancisce che «l’accoglimento della domanda avrebbe comportato una non consentita nuova valutazione nel merito circa la configurabilità della circostanza attenuante, non prevista all’epoca del giudizio di cognizione».
Dolo o colpa?
Non è chiaro cosa abbia spinto la Corte a esprimersi in modo così distante dal dettato legislativo.
In ogni caso ci pensa la sentenza n. 5973/2015 della Cassazione a sistemare le cose, sancendo l’applicabilità dell’attenuante della lieve entità del fatto al caso di specie «non essendo di ostacolo il giudicato atteso che tutto l’ordinamento è decisamente orientato a non tenerne conto ogniqualvolta dal giudicato resterebbe sacrificato il buon diritto del cittadino». In dubio pro reo.
Resta da chiedersi come un sequestro di persona, durato 13 ore, possa essere di “lieve entità”.

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Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

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