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L’omosessualità e la richiesta di protezione internazionale

Nella sentenza n. 814/2018 della Corte d’Appello di Napoli un soggetto ricorre in giudizio per vedersi riconosciuto lo status di rifugiato, precedentemente negato, o, in subordine, la protezione sussidiaria.
Ciò che l’ha spinto a fuggire dal suo paese, la Nigeria, è la feroce repressione penale attuata nei confronti degli omosessuali, orientamento sessuale a cui il ricorrente sente di appartenere; il Same sex marriage prohibition act, approvato nel gennaio del 2014 in Nigeria, prevede fino a 14 anni di reclusione per chi contrae matrimonio o unione civile gay e 10 anni per chi rende pubblica la propria relazione omosessuale.
Coerentemente a quanto precedentemente dichiarato, il ricorrente ha riferito che «dopo la prima esperienza con il datore di lavoro aveva intrapreso una stabile relazione con un ragazzo diciottenne, il quale sorpreso in intimità con altro giovane era stato con questo aggredito dalla folla inferocita e bruciato vivo. Proprio sua madre gli aveva detto che uno dei due ragazzi, prima di essere ucciso, aveva fatto il suo nome, sollecitandolo perciò a fuggire».
Con quale motivazione era stata respinta la richiesta del ricorrente?
Dopo aver ascoltato il racconto, privo di riscontri, del soggetto, il Tribunale aveva tracciato un suo profilo psicologico, arrivando alla conclusione «che sarebbe ragionevole attendersi che, per una persona cresciuta in un Paese dove l’omosessualità non è socialmente accettata e dove, anzi, tali comportamenti costituiscono reato, il percorso per giungere alla consapevolezza possa avere una certa complessità e una certa non linearità. Nel caso di specie, appariva perciò non plausibile che la scoperta, alla stregua del reso racconto, fosse avvenuta in modo sostanzialmente casuale, cioè con una segnalazione del nuovo compagno del suo ragazzo, e che gli asseriti rapporti fossero stati dettati al giovane più dalla necessità di provvedere al proprio sostentamento che a una vera maturazione dell’identità sessuale».
La Corte d’Appello di Napoli non è dello stesso avviso. Primariamente non può tacersi che in casi del genere l’onere probatorio sia chiaramente attenuato, non potendo pretendersi che un richiedente asilo si porti i testimoni da un continente a un altro, come un bagaglio di viaggio.
Solitamente un fattore rilevante per valutare la credibilità del racconto è quello di comparare il racconto del richiedente asilo nei vari intervalli di tempo in cui viene sottoposto a esame; se c’è coerenza, il racconto è verosimilmente credibile, così come avviene nel caso di specie.
In secundis vanno valutate le fonti nazionali e sovrannazionali: la Cassazione, con la sentenza n. 1598/2012, ha statuito che «ai fini della concessione della protezione internazionale, la circostanza per cui l’omosessualità sia considerata un reato dall’ordinamento giuridico del Paese di provenienza è rilevante, costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di persecuzione, tale da giustificare la concessione della protezione richiesta»; la Corte di Giustizia Europea, sempre sulla medesima lunghezza d’onda, ha affermato che «l’orientamento sessuale di una persona costituisce una caratteristica così fondamentale per la sua identità che essa non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi».
Alla luce di ciò nulla osta al riconoscimento dello status di rifugiato per il ricorrente, se non fosse richiesta la condicio sine qua non di essere direttamente perseguitati o di essere sottoposti a indagini penali, cose che il soggetto in questione non ha dimostrato né dichiarato.
La Corte d’appello accoglie quindi il ricorso ma in modo parziale, potendo solo riconoscere la protezione sussidiaria, in quanto il ricorrente rischierebbe trattamenti inumani o degradanti nel caso di rimpatrio, ma non la protezione internazionale.

Leggi il testo integrale – Corte d’Appello di Napoli, sentenza n. 814/2018

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Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

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