Procedura

Mancata apertura della PEC da parte del difensore

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La mancata apertura della PEC da parte del difensore non giustifica la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza alla parte resistente

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 15070 del 2 luglio 2014

L’art. 125, comma I, c.p.c. stabilisce, sin dal 2011 che, tra le indicazioni che devono obbligatoriamente essere presenti negli atti di costituzione del giudizio, vi deve essere l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore comunicato al proprio ordine e del proprio numero di fax.

L’art. 136, secondo comma c.p.c., abilita i cancellieri ad effettuare le comunicazioni alle parti anche in forma abbreviata, trasmettendo, ove previsto per legge, le comunicazioni a mezzo PEC al professionista e, solo se non è possibile inviare le comunicazione in tal modo, si può procedere alla trasmissione a mezzo telefax ovvero notifica a mezzo ufficiale giudiziario.

Nel caso di specie, l’avvocato aveva effettuato le comunicazioni della propria PEC agli enti preposti ma non aveva ancora reperito le password utili all’apertura della Posta Certificata.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la validità della comunicazione via PEC all’Avvocato, sin dal momento in cui l’indirizzo PEC viene comunicato dall’Ordine degli Avvocati di appartenenza al Ministero della Giudizio. A partire da tale data «ogni avvocato diviene responsabile della gestione della propria PEC, nel senso che se non la apre ne risente le conseguenze».

[/fusion_text] SCARICA IL PDF Di Francesco Cerotto, Avvocato del Foro di Perugia e Grafologo Giudiziario

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Francesco Cerotto

Avvocato in Perugia e Grafologo giudiziario. Referente Regionale Umbria dell?A.GRA.GI. (Associazione Grafologi Giudiziari); Iscritto all?albo dei CTU (Grafologo - Grafologia Peritale) presso il Tribunale di Perugia, svolge la professione in qualit? di CTU o CTP presso tutti i Tribunali del territorio nazionale.

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