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Mancata dichiarazione dati del conducente: come sottrarsi alla sanzione?

«Siamo una famiglia normale, chi e quando ha bisogno prende la familiare».
«Sono proprietario di numerosi automezzi e ho diversi dipendenti che ne fanno uso».
Chi non ha mai fatto o almeno ascoltato una simile esclamazione?
Del resto rientra nella pratica di vita il fatto di non sapere a volte con certezza chi sia stato nel tempo alla guida del veicolo.
Ciò, però, poco importa. Il principio di diritto, infatti. è altro e muove intorno al concetto di responsabilità, sia verso la Pubblica Amministrazione che verso i terzi. Il proprietario del veicolo è il soggetto responsabile della sua circolazione e quindi egli è sempre tenuto a conoscere l’identità del soggetto al quale ne affida la conduzione.
Così l’art.126 bis del CdS al co.2 determina in 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, il termine entro il quale il proprietario del veicolo deve fornire all’organo di polizia che procede i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, ciò anche per la conseguente decurtazione dei punti della patente di guida.In caso di omissione di tale comunicazione, fosse pure per incapacità di identificare il nome del conducente e pure dopo avere pagato la multa per la violazione principale (es. eccesso di velocità, passaggio con il rosso, ecc), il proprietario risponde personalmente per inosservanza colposa del dovere di vigilanza sull’affidamento del proprio mezzo di trasporto.
Di qui il dovere di pagare ai minimi una multa di 286 euro, cui potrebbe anche aggiungersi quella di 422 euro per inottemperanza all’invito dell’autorità di presentarsi presso gli uffici per fornire le informazioni richieste (art.180 co.8 CdS).
L’obbligo di comunicare i dati del conducente è autonomo, salvo – per espressa previsione sul verbale da parte dell’autorità procedente – l’onere di collaborazione del cittadino venga sospeso fino all’esito del ricorso contro la violazione principale.
Come sottrarsi alla sanzione da mancata dichiarazione dati conducente? Allegando un «giustificato e documentato motivo».
Due i casi riconosciuti in giurisprudenza:

  1. quello del proprietario che dimostra di avere ceduto in comodato l’autovettura a terzi prima della commissione dell’infrazione: contratto regolarmente registrato con l’assunzione dell’obbligo da parte del comodatario di effettuare la comunicazione del nominativo dell’effettivo conducente in caso di contestazione di infrazione;
  2. quello del proprietario che riceve la contestazione della violazione principale tardivamente ossia decorsi i 90 giorni di legge: la tempestività della contestazione è fondamentale per consentire al destinatario di difendersi, il trascorrere del tempo rende evanescente ogni ricordo.


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