Diritto di famiglia

MASSIMA – BELLUNO 164/2016 DEL 16.03.2016, DOTT. U. GIACOMELLI

 
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE – CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE – REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) – CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, “EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI”) – CREDITO RELATIVO A DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO – OSTACOLO DECLARATORIA INEFFICACIA ESCLUSIONE  (Cod. civ. art. 2901)
 
Nel giudizio ex art. 2901 c.c. è sufficiente che il creditore procedente alleghi un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del preteso debitore per dimostrare la titolarità d’un credito meritevole di tutela, in quanto già esaminato e ritenuto provato in sede monitoria; la pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso detto decreto non osta alla declaratoria d’inefficacia dell’atto pregiudizievole alle ragioni del creditore né comporta la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c..
 
La giurisprudenza
 
Conformi
 
Cass. 1.6.2007 n. 12849:

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