Diritto di famiglia

MASSIMA – PORDENONE 199/2016 DEL 29.03.2016, DOTT. M.P COSTA

SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI – MANTENIMENTO DEL CONIUGE – INATTENDIBILITA’ DICHIARAZIONE REDDITI – CAPACITA’ REDDITUALI DEL CONIUGE – RICOSTRUZIONE INDIZIARIA E PRESUNTIVA (Cod. civ. art. 156)
La sostanziale inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi e della documentazione depositata in causa dal marito può essere dedotta dal fatto che, con il reddito dichiarato, lo stesso non avrebbe potuto far fronte neppure al pagamento del mutuo acceso per la casa familiare.
La ricostruzione delle reali capacità reddituali deve quindi essere fatta su base indiziaria/presuntiva, valorizzandone le condotte economicamente rilevanti.
Nel caso di specie hanno assunto rilevanza la posizione lavorativa del marito; il cospicuo patrimonio immobiliare e mobiliare di cui lo stesso era titolare; l’alienazione, del tutto strumentale e finalizzata a dissimulare la possidenza e le risorse reali, di un immobile di proprietà, il cui ricavo è stato interamente destinato ad un prestito in favore della sorella.

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