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Il mutuo e il pagamento del residuo

In base all’art. 1813 c.c. «il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, mentre l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità».
Nella sentenza 206/2018 del Tribunale di Bologna l’attore ricorre in giudizio, richiedendo il pagamento dell’intero residuo, dopo che il convenuto ha omesso di pagare non solo la somma mutuata ma anche gli interessi prestabiliti.
Il principio, sul quale deve vertere la decisione del giudice, riguarda il pagamento dell’intera somma di denaro nel caso di inadempimento di una sola rata.
Il giudice, inoltre, è chiamato a esprimersi sulla pattuizione di interessi che si configurano come extralegali pur essendo leciti e non usurai.
In primis il giudice accoglie la domanda attorea, in quanto l’interruzione del pagamento della somma mutuata integra gli estremi della risoluzione del contratto ex articolo 1453 c.c.
In secundis il giudice stabilisce la conversione del saggio di interesse pattuito con quello legalmente prestabilito; nella disciplina legale è necessaria una previsione scritta, nel caso di specie assente.
Pur non essendo trascorso tutto il periodo pattuito per la restituzione rateale, tale domanda va accolta.

Leggi il testo integrale – Tribunale di Bologna, sentenza n. 206/2018

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Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

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