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Onorari professionali legali : Il Comune deve pagare anche in assenza di contratto scritto

L’avvocato che ha difeso un ente pubblico ha diritto al pagamento degli onorari professionali anche in assenza di contratto scritto. Lo ha deciso il tribunale di Latina davanti al quale sono comparsi l’avvocata L.T. che ha chiamato in causa il Comune di Cori (LT) per richiedere il pagamento della parcella, nonostante tra l’ente e la professionista non fosse stato sottoscritto nessun contratto.
L’avvocata aveva difeso il Comune in un causa di fronte al Tar del Lazio nell’ambito di un bando di concorso pubblicato nel 2004. L’incarico le era stato affidato direttamente dal sindaco del comune di Cori che, però, il tribunale di Latina ha deciso di non condannare, come richiesto dall’attrice della causa perché “ ha conferito l’incarico  – si legge nella sentenza –  al legale sottoscrivendo il mandato in veste di sindaco che rappresenta l’ente con il quale egli configura soggetto unico e non scindibile” per cui “non può essere considerato responsabile solidamente con l’ente, ovvero con se stesso”.
Ciò considerato il giudice di Latina ha però ritenuto il Comune responsabile del non pagamento della parcella dell’’avvocata e, pertanto, lo ha condannato al risarcimento degli onorari professionali, nonostante la carenza di un contratto scritto tra l’avvocata e il municipio stesso.
“ Va ora esaminata  – continua il giudice nelle motivazioni della sentenza pronunciata a giugno 2016 – l’eccezione di nullità del contratto di prestazione d’opera professionale, sollevata dal Comune, per difetto del requisito della forma scritta richiesta ad substantium. Per consolidato orientamento giurisprudenziale il contratto con il quale l’amministrazione pubblica conferisce un incarico professionale, deve essere redatto a pena di nullità, in forma scritta”, richiesta “quale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa.
E’ lo stesso giudice però a rimarcare come “la stessa Corte (Cassazione, ndr) abbia, in diverse pronunce, sottolineato la peculiarità del contratto di patrocinio legale e il suo collegamento negoziale alla procura della lite, che presenta caratteristiche  assolutamente estranee  agli altri contratti d’opera professionale, quali quelli relativi ad esempio agli ingegneri o agli architetti”.
Considerando, inoltre, che l’inesistenza della “convenzione” che l’avvocata avrebbe dovuto firmare con il Comune e che l’ente porta a giustifica del non pagamento degli oneri, doveva essere sottoscritta dalla professionista con l’unico fine di richiedere il minimo tariffario “la sua assenza  – ha deciso il tribunale di Latina –  non scalfisce la validità del mandato conferito e del sottostante contratto d’opera professionale”.
In sintesi il Giudice ha condannato il Comune di Cori a pagare la professionista per gli onorari professionali arretrati nella misura di 18.922 euro più spese forfettarie Iva e Cpa.
 
La Sentenza 
 

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Stefania Di Ceglie

Giornalista

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