Plagio musicale – Tribunale di Milano, sentenza n. 6509/2018, giudice Moro
Con la sentenza n. 6509/2018, il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di Imprese – ha ritenuto insussistente un’ipotesi di plagio di un’opera musicale, la quale non presentava i caratteri della creatività e dell’originalità richiesti per la sua tutelabilità; in particolare, dall’analisi comparativa dei due brani, emergeva solo una coincidenza della melodia dei ritornelli (le prime cinque note dei ritornelli erano ritmicamente e melodicamente identiche).
La convenuta società editrice del brano incriminato contestava la sussistenza del plagio, non presentando l’opera asseritamente plagiata i presupposti dell’originalità e della creatività (da intendersi come presenza di originalità e novità oggettiva ex artt. 2575 c.c. e 1 L. n. 633/1941): gli elementi costitutivi del brano erano ripresi dall’antecedente letteratura musicale e, comunque, tra le due composizioni non vi era alcuna identità o somiglianza, se non la comunanza di una sequenza melodica di cinque note.
La Corte di Cassazione è più volte intervenuta sull’argomento, ribadendo che il carattere creativo e la novità dell’opera sono elementi costitutivi del diritto d’autore sull’opera dell’ingegno e, pertanto, prima ancora di verificare se un’opera possa costituire plagio di un’altra, il giudice del merito deve verificare se quest’ultima abbia o meno i requisiti per beneficiare della protezione richiesta (cfr. Cass. n. 9854/2012).
Il giudice adito procedeva pertanto con la nomina di un C.T.U., chiedendogli di accertare se l’opera musicale originale avesse o meno i requisiti di creatività e originalità richiesti dalla normativa sul diritto d’autore e se il brano musicale in questione fosse un suo plagio, con particolare riguardo ai ritornelli musicali, specificando in caso positivo il gradiente quantitativo e qualitativo.
Il CTU concludeva affermando l’insussistenza del requisito dell’originalità dell’opera musicale, trattandosi di un frammento del tutto comune e ampiamente sfruttato in ogni genere e ambito musicale; pertanto si trattava di una semplice coincidenza e non di plagio.
Invero la coincidenza di un frammento musicale melodico non integra, di per sé solo, plagio. A tale fine deve prima verificarsi la creatività del frammento musicale che si assume plagiato (cfr. Cass. n. 24594/2005; Cass. n. 9854/2012) e valutarsi, sulla base della comparazione delle opere, se il plagio investa le componenti melodiche, armoniche e ritmiche.
Sulla scorta dell’insegnamento della Suprema Corte e delle conclusioni del C.T.U., pur partendo dalla corretta considerazione che l’identità di un frammento melodico possa, in linea teorica, integrare plagio, il Tribunale ha ritenuto non tutelabile il breve nucleo melodico, in quanto banale e diffusissimo (tanto da essere utilizzato anche da compositori classici oltremodo risalenti), risultando pertanto privo di effettiva originalità. Esso, infatti, dopo la coincidenza delle prime cinque note, procede in modo del tutto differente.
Ha pertanto rigettato la domanda attorea per la carenza di originalità del ritornello di cui si è lamentato il plagio e per la presenza di sostanziali differenze tra i due brani (in particolare, della componente armonica, idonea a conferire uno stato d’animo diverso alle due opere in esame).
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