CivileFallimento

Le Sezioni Unite chiariscono alcuni punti fondamentali in materia di Privilegio Artigiano ex art. 2751 bis nr. 5 C.C.

Privilegio Artigiano

Con una recentissima Sentenza del 10 Marzo 2015 le Sezioni Unite si sono occupate dell’art. 2751 bis novellato, per quanto attiene ai Privilegi Artigiani, dall’art. 36 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

Come è noto con la novella citata, al n. 5 dell’articolo in questione, il Legislatore ha specificato che i crediti dell’impresa artigiana hanno privilegio generale sui mobili del debitore se artigiana essa sia definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti?
Il ricorso, avverso un decreto del Tribunale di Verona che decideva sull’opposizione allo stato passivo di una società fallita che aveva negato il privilegio del credito di un idraulico, era stato impostato su due motivi:

a) Che dopo la novella del 2012 (entrata in vigore il 10.2.2012) la natura artigiana del creditore non si potesse più ricavare dal combinato disposto dell’art. 2083 c.c. in relazione all’art. 1 della Legge fallimentare che pone, nella sua attuale formulazione, un limite di fatturato annuo di 200.000 euro alla fallibilità di una impresa.

b) Che comunque, anche prima della novella che aveva introdotto l’inciso “definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti”, non sarebbe stata comunque ammissibile l’interpretazione analogica dell’art. 2083 per definire un’impresa artigiana in relazione al limite di fatturato previsto dall’art. 1 L.F.

Nel caso specifico la Suprema Corte ha ritenuto di accogliere il ricorso e cassare l’ordinanza impugnata con rinvio, per il secondo dei motivi suddetti ritenendo il primo infondato nella fattispecie particolare, essendo la novella entrata in vigore successivamente all’insorgere del credito, seppure prima della pronuncia del Tribunale del decreto impugnato.
Con ciò, ha enunciato due principi di grande valenza, destinati ad avere in futuro, notevole impatto nelle procedure fallimentari ed in tutte le procedure concorsuali in genere.

Innanzitutto ha chiarito in modo inequivocabile che la novella del 2012 non ha natura interpretativa, ma modifica in modo sostanziale le caratteristiche del Privilegio artigiano e quindi dovrà applicarsi, ai soli crediti sorti posteriormente al 10.2.2012.
In secondo luogo ha comunque stabilito che, anche nella formulazione ante novella 2012, la natura artigiana dell’impresa non poteva essere ricavata dall’art. 1 della Legge Fallimentare, perché ormai, dopo la riforma del diritto fallimentare del 2007, non può più sostenersi alcun collegamento tra la condizione di piccolo imprenditore e la condizione di fallibilità.

Quindi resta definitivamente stabilito dalla Corte, che decidendo a Sezioni Unite ha cristallizzato in un precedente interpretativo dal quale non si potrà più prescindere, che l’elemento reddituale (o, per essere più precisi, quello legato al fatturato annuale) non potrà essere l’unico elemento decisivo per stabilire se un credito sia da considerarsi assistito da privilegio artigiano o meno e che comunque non sarà più utilizzabile il limite dei 200.000 euro annui per valutare in modo decisivo se i crediti di una ditta artigiana siano privilegiati ai sensi del 2751 bis c.c.

Ma da un esame approfondito di tutta la sentenza, nella sua complessiva motivazione, emerge un particolare che ritengo di notevole interesse su quello che pare essere un orientamento della Corte sulla valenza che ha avuto la novella introdotta nel 2012, relativamente al presupposto dell’iscrizione all’albo artigiani dell’impresa creditrice.

Come è noto l’orientamento assolutamente prevalente, per non dire pacifico, della giurisprudenza di merito e di legittimità sotto la validità della vecchia formulazione (ante 2012) dell’art. 2751 bis, era che l’iscrizione all’Albo artigiani fosse condizione necessaria, ma non sufficiente, per il riconoscimento del privilegio.
Nella sentenza in commento, come si è detto, i giudici supremi non sono entrati nel merito delle novità introdotte con la novella del 2012, avendola ritenuta non applicabile alla fattispecie concreta per l’irretroattività della novella stessa, ma hanno espresso a mio parere, attraverso un obiter dictum proprio nella parte di motivazione riguardante il primo motivo (respinto) di cassazione proposto nel ricorso, un principio interpretativo che non può passare inosservato.

Pertanto – osserva testualmente la Corte – riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore della novella, resta fermo che l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane ex art. 5 della legge n. 443 del 1985 non spiega alcuna influenza sul riconoscimento del privilegio, dovendosi ricavare la nozione di impresa artigiana dai criteri generali del 2083 cod. civ. (Cass. 11154/12; Cass. 11024/13; Cass 18966/13; Cass 166/14).

Da ciò sembrerebbe doversi intuire che, dopo l’entrata in vigore della novella per i crediti sorti posteriormente ad essa, l’iscrizione all’Albo artigiani debba invece avere un’influenza affatto diversa, forse al punto di impedire al Giudice di entrare nel merito dell’esistenza dei presupposti per poter definire come artigiana un’impresa, o perlomeno di affermare l’esistenza di una presunzione iuris tantum in presenza dell’iscrizione all’Albo, superabile soltanto con la rigorosa prova (da porsi a carico di chi contesti la qualifica di artigiano del creditore) dell’illegittimità di siffatta iscrizione al momento dell’insorgenza del credito.

Se davvero le Sezioni Unite hanno voluto dare un segnale in tal senso, la decisione appare grandemente significativa e con effetti rivoluzionari rispetto a quanto sino ad oggi si è sostenuto in materia di privilegio artigiano.

Ed invero è francamente difficile pensare diversamente, atteso che dal senso complessivo della motivazione si evince che aver deciso il caso concreto con l’accoglimento del secondo motivo riguardante la corretta applicazione dell’art. 2751 bis nella vecchia formulazione, presuppone l’applicazione di un principio di diritto alquanto diverso di quello che la stessa Corte avrebbe espresso se avesse ritenuto di accogliere il primo motivo sulla base dello stesso articolo così come risultante dopo la novella del 2012.

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