CivileDiritto medicoNews giuridiche

Rettificazione di sesso: il Tribunale di Milano accoglie una richiesta

Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 13082/2016, ha accolto la domanda di rettificazione di sesso proposta dalla ricorrente, affetta da disforia di genere, e ha ordinato all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano di rettificare il nome nonché l’attribuzione di sesso contenuti nell’atto di nascita.
L’aspetto interessante di questa pronuncia sta nel distinguo operato dal Collegio tra l’intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali secondari ritenuto utile e necessario «al fine di rendere coerente la condizione di genere con l’intima e sostanziale identità della persona» e l’intervento di adeguamento degli organi sessuali primari (falloplastica) considerato invece inutile e rischioso per la salute; distinzione questa individuata sulla base di un’interpretazione della normativa attualmente vigente in materia coerente con i principi costituzionali e convenzionali (Convenzione europea dei diritti dell’uomo) e su cui il Tribunale di Milano ha fondato la propria decisione.
In particolare parte attrice chiedeva l’autorizzazione al trattamento medico-chirurgico di riassegnazione del sesso mediante asportazione dell’utero e delle ovaie, ma senza procedere poi a un intervento di falloplastica, poiché generalmente considerato come pericoloso e inefficace, oltre che poco funzionale nel caso di specie.
L’esclusione della necessità dell’intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica è stato ribadito recentemente sia dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 221/2015, sia dalla Corte di Cassazione, la quale, nella sentenza n. 15138/2015, si è occupata in modo approfondito delle problematiche relative all’identità di genere, affermando che la scelta di sottoporsi alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali non può che essere il risultato di «un processo di autodeterminazione verso l’obiettivo del mutamento di sesso»; la Suprema Corte ha poi evidenziato come il ricorso alla chirurgia costituisca solamente uno dei possibili percorsi volti all’adeguamento dell’immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto.
L’art. 1 della L. n. 164/1982, così come modificata dal D. lgs. n. 150/2011, recante Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, prevede che la rettificazione si faccia «in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali», senza specificare se tali modifiche riguardino i caratteri primari o secondari; mentre l’art. 31, co. 4 del predetto decreto dispone che «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato», pertanto il trattamento de quo va autorizzato solo ed esclusivamente se necessario in relazione alle specificità del caso concreto.
Il Tribunale di Milano, dopo aver analizzato le norme in vigore relative alla rettificazione del sesso, ha ragionevolmente concluso per la non indispensabilità di un preventivo intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari (inteso non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione ma solo come strumento funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico), mentre ha posto in luce la necessità di effettuare una rigorosa indagine giudiziale circa il completamento del percorso personale e biologico intrapreso dal soggetto per verificare la definitività e irreversibilità della scelta di genere effettuata.
 

Dott.ssa Veronica Foroni

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

Veronica Foroni

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Verona, tesi "Il consenso informato ai trattamenti sanitari nei soggetti incapaci tra esigenze di protezione della salute e tutela dell'autodeterminazione", relatore Prof. Riccardo Omodei Salè (110/110). Frequento la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università degli Studi di Trento e Verona. Praticante avvocato e tirocinante presso Tribunale di Verona - III sez. civile (magistrato referente dott. Massimo Vaccari). Appassionata di biodiritto e bioetica, mi interesso dei temi di diritto civile relativi a persone e famiglia (in particolare della tutela dei soggetti incapaci).

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button