Procedura

Ricorso in Cassazione: "STOP" alla duplicazione degli atti

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22726/2011, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale vertente sulla produzione documentale nell?ambito del ricorso per Cassazione. L?obbligo, a carico del contribuente, di depositare atti gi? presenti nel fascicolo d?ufficio appare ora un?evidente duplicazione documentale.

 

In un momento storico in cui le buone notizie appaiono merce piuttosto rara, unacerta soddisfazione, per gli operatori di diritto, arriva dalla pronuncia n. 22726 del 3 novembre 2011, emessa dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, che ha escluso che il ricorrente, che impugni le sentenze avanti il Supremo Collegio, sia onerato/obbligato di provvedere al deposito degli atti gi? presenti nel fascicolo d?ufficio. Vediamo di percorrere, seppur brevemente l?evoluzione normativa e, quindi, giurisprudenziale formatasi sul punto, prima del deposito della succitata pronuncia.

Inquadramento Giuridico

Com?? noto, anzitutto, il Codice di procedura civile riserva all?interno del Titolo III (Delle impugnazioni) un Capo (artt. 360 e segg.) e precisamente il Capo III, avente per oggetto esclusivamente il ricorso per Cassazione. L?articolo di detto capo che essenzialmente rileva ai fini del presente scritto ? l?art. 369c.p.c., il cui punto 4 del comma 2 ? stato significativamente modificato, da un punto di vista sostanziale, dall?art. 7, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

Il nuovo punto 4, testualmente dispone che: ?Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilit? (…) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda?.

Rispetto alla precedente formulazione (che, appariva in qualche misura generica, poich? indicava come obbligatorio il solo deposito degli atti e documenti sui quali si fonda il ricorso) il nuovo punto 4 prevede l?ampliamento della documentazione che va depositata unitamente al ricorso.

L?attuale formulazione della disposizione (che si ricorda ? applicabile ai ricorsi per Cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, come previsto dall?art. 27, co. 2, D.Lgs. 40/2006), d? attuazione alla direttiva contenuta nell?art. 1, co. 3, lett. a), L. 14 maggio 2005, n. 80, con la quale il Parlamento ha delegato il Governo a disciplinare il processo di Cassazione in funzione cd. nomofilattica, stabilendo l?estensione del sindacato diretto della Corte sull?interpretazione e sull?applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune. La modifica, in poche parole, ? coerente con l?ampliamento del motivo di impugnazione di cui all?art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., concernente l?errore di diritto nel giudizio di merito, anche ai contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro.

La prescrizione normativa si sostanzia in una preclusione per la parte, finalizzata a limitare alla fase preparatoria del procedimento ? ed in particolare all?atto del deposito del ricorso presso la cancelleria della Corte ? la possibilit? per la stessa di introdurre nel giudizio quei documenti funzionali a supportare i motivi per i quali si chiede l?annullamento della sentenza o del provvedimento impugnato.

Orientamenti Giurisprudenziali

Orientamento “rigorista-finalistico”

La giurisprudenza si era in un primo momento orientata prevalentemente in senso ?rigorista?.

Espressione di questo orientamento ? l?ordinanza di rimessione n. 8027/2011 della sezione VI, secondo cui andava ?rimessa al Primo Presidente, per l?eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la questione circa le conseguenze dell?omesso deposito nel giudizio di Cassazione, unitamente al ricorso, degli atti e documenti gi? allegati al fascicolo d?ufficio o ai fascicoli di parte di cui all?art. 369, secondo comma, n. 4), c.p.c., in quanto oggetto di contrasto giurisprudenziale e costituente una questione di massima di particolare importanza?, da cui la pronuncia in commento. La prima pronuncia espressiva di detto orientamento ? stata la sez. V, n. 24940/2009, alla quale sono seguite diverse decisioni della stessa sezione (tributaria) e segnatamente le nn. 303/2010, 21121/2010, 21580/2010, 26525/2010, 2803/2011, 3522/2011 ed alcune della sezione III, (nn. 4201/2010, 17463/2010 e 3689/2011).

Secondo detto orientamento, l?innovazione introdottanell?art. 369 c.p.c., n. 4, con il D.Lgs. 40/2006 ?non sembra poter obiettivamente assumere altro significato che quello di sancire inequivocabilmente l?estensione dell?onere di deposito in esame a tutti gli atti processuali e documenti (negoziali e non) necessari alla decisione sul ricorso e la ricomprensione nella relativa sfera oggettiva degli atti processuali generalizzatamente intesi?, risultando, in diversa ipotesi, la novella ?francamente ingiustificata, se finalizzata ad incidere unicamente sugli atti processuali estranei al fascicolo d?ufficio (consulenze di parte, citazione dei testimoni, ecc.), agevolmente catalogabili gi? alla luce della previgente formulazione normativa?. Pertanto, ?escludere dall?onere di deposito sancito dalla disposizione gli atti processuali ricompresi nel fascicolo d?ufficio dei gradi di merito ovvero ritenere l?assolvimento di tale onere fungibile, per detti atti, con il deposito dell?istanza di trasmissione del fascicolo di merito vistata dal Cancelliere del giudice a quo, a sua volta prescritto dall?art. 369 c.p.c., comma 3, si risolverebbe nella sostanziale abrogazione della portata innovativa del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7, essendo, quest?ultimo, adempimento funzionale all?ineludibile esigenza (non solo certificativa) che la Corte abbia comunque in sua disponibilit?, all?occorrenza, le complessive risultanze processuali dei gradi di merito del giudizio?.

L?interpretazione proposta venne giustificata mediante una lettura del dato testuale di cui all?art. 369, n. 4, c.p.c., in chiave ?finalistica? ovvero ?in proiezione dinamica rispetto a quello della previgente formulazione della norma?, al fine di soddisfare ?l?esigenza di offrire alla Corte, immediatamente, un quadro completo ed oggettivamente autosufficiente di elementi utili alla decisione; esigenza (…) il cui soddisfacimento costituisce condizione necessaria alla prospettiva ? propria della riforma procedimentale di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 (ed, altres?, di quello di cui alla L. n. 69 del 2009) ? di potenziare la capacit? decisionale della Corte, per fronteggiare il progressivo aumento delle sopravvenienze, attraverso l?incremento delle decisioni nelle pi? snelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.c. (…)?.

In questa prospettiva si esclude l?irragionevolezza o la vessatoriet? della duplicazione documentale per la parte ricorrente, ?dovendo la ragione della previsione del deposito di documenti gi? presenti nel fascicolo di causa ravvisarsi innanzitutto ed essenzialmente nella diversit? dei tempi di disponibilit? per la Corte dei suddetti documenti (posto che, mentre il fascicolo di causa sar? trasmesso successivamente, il deposito della sentenza impugnata e degli atti su cui il ricorso ? fondato unitamente al deposito del ricorso medesimo consente subito un primo screening dell?impugnazione, funzionale ad una immediata catalogazione ed organizzazione delle sopravvenienze), senza peraltro sottovalutare la maggiore facilit? e velocit? di accesso a tali documenti, una volta che essi risultino ben individuati e specificamente depositati, evitando cos? la necessit? di reperimento dei medesimi all?interno dei fascicoli dei gradi di merito pervenuti in Corte in un momento spesso anche di molto successivo al deposito del ricorso? (in tal senso ? riportata la motivazione delle gi? citate Cass., sez. V, nn. 26525/2010 e 2803/2011).

Principio della ragionevole durata del processo

? richiamato il principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo, che ?impone un?organizzazione del lavoro sempre pi? anticipata, accurata e mirata da parte della Corte?, e si esclude l?esistenza del potere della Corte ?di supplire alle omissioni di indicazioni volte ad individuare la consulenza (come qualsiasi atto processuale su cui si fondi il ricorso)?: ci? appare implicitamente negato dall?art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che onera la parte ricorrente in Cassazione, a pena di improcedibilit?, della produzione degli atti processuali su cui il ricorso si fonda, cos? evidenziando la sussistenza del dovere del ricorrente di produrre anche tali atti, eventualmente in copia se gli originali siano atti del fascicolo d?ufficio del giudice a quo. E ci?, anche se sia previsto, in via autonoma, l?onere di richiedere la trasmissione di detto fascicolo, adempimento nel quale, evidentemente, il ricorrente non pu? fare affidamento quando il ricorso si fondi su atti processuali che dovrebbero essere inseriti nel fascicolo d?ufficio.
La posizione (a questo punto superata) sopra indicata concludeva rigorosamente per l?improcedibilit? del ricorso, quale corollari della mancanza di essenziali atti d?impulso di parte (cosa questa da tenere ben distinta dall?inammissibilit?, che ? una valutazione preliminare attinente all?impugnabilit? del provvedimento, al decorso dei termini o alla mancata adozione delle forme prescritte dalla legge).

Orientamento contrario della Sezione Lavoro

Va segnalata una voce contraria in materia giuslavoristica.

La Suprema Corte, Sezione Lavoro, (30 agosto 2010, n. 18854) aveva, infatti, valutato non sussistente in capo al ricorrente l?obbligo/ onere di depositare la copia di un atto gi? contenuto nel fascicolo trasmesso dalla cancelleria del giudice d?appello, ribadendo i principi gi? espressi nella sentenza 2 dicembre 2008, n. 28547.

Cass. S.U. 22726/2011: risolto il contrasto giurisprudenziale

In questo contesto nettamente orientato nel senso rigoristico, si inserisce la pronunciadelle Sezione Unite, chiamate, come detto, a dirimere il contrasto.

Essa ha risolto la questione enunciando il seguente principio di diritto e mettendo ? cos? ci si augura ? la parola ?fine? alla questione.

L?onere del ricorrente, di cui all?art. 369 c.p.c., co. 2, n. 4, di produrre a pena di improcedibilit? del ricorso, entro i venti giorni dall?ultima notificazione dello stesso, ?gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda? ? soddisfatto, quanto agli atti ed ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d?ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto, ai sensi dell?art. 369 c.p.c., co. 3, (ferma in ogni caso l?esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilit? ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi).

La Suprema Corte, inoltre, si ? pronunciata espressamente anche in relazione ai ricorsi avverso le sentenze delle Commissioni tributarie, cos? statuendo: ?L?indisponibilit? dei fascicoli delle parti (che, ex D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e ex art. 25, comma 2, restano acquisiti al fascicolo d?ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non ? onerata della produzione del proprio fascicolo, contenuto nel fascicolo d?ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla Corte di Cassazione ex art. 369 c.p.c., co. 2, n. 4, c.p.c., a meno che non abbia irritualmente ottenuto la restituzione del fascicolo di parte dalla segreteria della commissione tributaria); neppure ? tenuta, per la stessa ragione, alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda e che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo della controparte?. Pertanto, il ricorrente, a pena d?improcedibilit?, ? tenuto a depositare nella cancelleria della Corte, entro 20 giorni dall?ultima notifica alle controparti, il ricorso unitamente alla copia autentica della sentenza (o decisione) impugnata, alla procura speciale (se conferita con atto separato) ed alla richiesta, munita dell?apposito visto, depositata presso la cancelleria del Giudice che ha emesso la sentenza (o decisione) avente per oggetto la trasmissione del fascicolo d?ufficio alla cancelleria della Corte.

Quanto deciso dal plenum appare senz?altro condivisibile da un punto di vista tecnicogiuridico, oltre che rappresentare un indiscutibile passo avanti nell?affermazione del principio secondo cui va tutelato il diritto del cittadino alla richiesta giustizia, escludendo cause di improcedibilit? ? nel senso pi? sopra chiarito ? (che evidentemente ne costituiscono una ?compressione?) non giustificate da solide ragioni sostanziali.

Non si comprendevano, invero, le motivazioni addotte dal precedente indirizzo giurisprudenziale, le quali, pur raffinatamente argomentate, si risolvevano in buona sostanza sul trasferimento a carico del cittadino di disfunzioni organizzative dell?apparato giustizia, notoriamente ed endemicamente, privo di mezzi e di risorse umane.

Ritenere, quindi, improcedibile un ricorso avanti la Suprema Corte per il solo fatto di non aver depositato gli atti, documenti (ecc.) su cui il ricorso ? fondato, appariva una forzatura inaccettabile, trattandosi di un?evidente duplicazione documentale, posto che i medesimi atti e quant?altro gi? si trovavano (e trovano) all?interno del fascicolo di causa trasmesso (questo ? vero in tempi non rapidissimi) dalla cancelleria del giudice a quo.

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