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Riforma processo penale 2017: Colamussi, UniBa, modifiche a macchia di leopardo

Giuridica.net prosegue la sua inchiesta sulla riforma del processo penale, approvata in via definitiva, alla Camera dei deputati. Ci siamo, nuovamente, rivolti ad una esperta della materia: la professoressa, Marilena Colamussi, docente di diritto processuale penale presso l’università Aldo Moro di Bari.
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Giuridica.net (GPN): Professoressa, un solo articolo con 95 commi. Quali sono le novità e quali gli obiettivi del Ddl sul nuovo processo penale?
Marilena Colamussi (MC): La riforma Orlando si propone un obiettivo quanto mai ambizioso, abbattere i tempi irragionevoli del processo penale, per affermare uno dei principi cardine del “giusto processo”, senza per questo pregiudicarne le garanzie, anzi, “apparentemente” mirando a potenziare soprattutto le garanzie difensive. In questa prospettiva si intende agire su più fronti: quello sanzionatorio, quello processuale/decisorio e dell’esecuzione penale. Ci si propone di rendere più efficienti le fasi di sviluppo procedurale cercando di abbattere i tempi morti. A questo proposito penso alle modifiche sui riti alternativi e agli interventi in materia di indagini preliminari.
GPN: In particolare uno dei temi più caldi riguarda i tempi della prescrizione dei processi, per cui l’Europa ci ha già bacchettato. Cosa cambia con la riforma fortemente voluta dal ministro Orlando?
MC: In termini quanto mai essenziali, la riforma interviene in modo particolare sui gradi di impugnazione, tutte le volte in cui oggetto di impugnazione è una sentenza di condanna emessa in primo grado, si prevede la sospensione  automatica dei termini di prescrizione per un anno e mezzo in grado di appello e per lo stesso periodo quando il processo pende in Cassazione. Questo meccanismo oltre ad essere in palese violazione della presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.), di fatto finisce col sortire un effetto diametralmente opposto agli intenti della riforma: allunga di tre anni la durata media dei processi.
GPN: Il Ddl prevede “tempi certi per le indagini” cosa significa?
MC: La novità interessa l’art. 407 del Codice di procedura penale in materia di “termini di durata massima delle indagini preliminari” fissati in 18 mesi, salvo talune eccezioni relative a delitti di particolare gravità, e consiste nell’apposizione di un termine ulteriore di 3 mesi, entro il quale il pubblico ministero deve dare una svolta alle indagini, nel senso di chiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale. Si aggiunga che in caso di inerzia, scatta l’avocazione delle indagini da parte della Procura generale. L’intento del correttivo, allora, sembra essere quello di scandire i tempi, per evitare ristagni nei momenti di svolta. Inevitabile conseguenza appare per un verso l’ulteriore gerarchizzazione degli uffici del pubblico ministero, e per altro verso il depotenziamento delle procure inefficienti.
GPN: L’Unione delle camere penali considera inaccettabili le condizioni proposte dal Ddl sul processo a distanza? in cosa consiste? E’ d’accordo con il giudizio dei penalisti?
MC: Sono pienamente d’accordo con il giudizio dei penalisti. La riforma ha ad oggetto l’articolo 146 bis disp. att. che estende la formula di adozione del “processo a distanza” per gli imputati detenuti per reati di particolare gravità, ad una serie di altre situazioni decisamente più blande. Di fatto viene  sacrificata la pienezza del contraddittorio, creando un pregiudizio sul piano oggettivo alla genuinità e integrità della prova, e sul piano soggettivo alla dignità della persona imputata, anche quando debba essere ascoltata in qualità di testimone.
GPN: Ci sono novità anche nel campo delle intercettazioni e della  tutela della privacy. può spiegarci meglio?
MC: Va subito detto che la materia delle intercettazioni telefoniche e telematiche sul piano della genesi normativa non è oggetto di riforma immediata bensì di delega legislativa, pertanto sono indicati solo i principi fondamentali a cui il legislatore delegato dovrà conformarsi. In questa materia, la riforma muove dall’esigenza di preservare, innanzitutto, il diritto alla riservatezza non solo della persona sottoposta alle indagini, ma anche delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento. Il punto di equilibrio consiste nella previsione di un meccanismo di estromissione dagli atti giudiziari di tutte quelle comunicazioni non “pertinenti”, comunque non rilevanti, nel procedimento penale, per eliminare tutte quelle informazioni che esulano dalla vicenda giudiziaria e che troppo spesso assurgono agli onori delle cronache, invadendo la sfera personale, sociale, lavorativa, di persone assolutamente estranee, che finisco con l’essere vittime di gossip giudiziario!
GPN: Ci sono altre novità particolarmente importanti?
MC: La materia delle impugnazioni sembra segnata da numerosi ritorni di fiamma, sotto le mentite spoglie dell’intento di limitare ulteriormente il ricorso ai mezzi di gravame. Penso ad esempio al recupero dell’appello avverso la sentenza di non luogo a procedere, quale epilogo dell’udienza preliminare. Penso, ancora, al cosiddetto patteggiamento in grado d’appello, che pur abrogato, viene introdotto nuovamente con la rubrica “Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello”. E, ancora, in sede di delega, viene riesumata la limitazione all’appello del pubblico ministero.
GPN:  Qual è la sua posizione circa questa riforma? favorevole o contrario?
MC: Contraria, ma non per spirito di contraddizione! Si tratta di un’ennesima manipolazione genetica del sistema penale, quanto mai criticabile sul piano del metodo di produzione normativa, evidentemente caratterizzato dalla frammentarietà e dall’assenza di sistematicità. In definitiva, una riforma a macchia di leopardo che non ha al suo interno dei correttivi così decisivi da consentire il miglior funzionamento della macchina della giustizia, anzi si corre il serio rischio di un ulteriore intasamento del sistema. Da una lettura complessiva della riforma, si giunge alla conclusione che il baricentro del processo sia sempre più sbilanciato verso la fase delle “indagini preliminari”. La fase dibattimentale, il cuore dell’accertamento probatorio, perde sempre più quota! Nell’era del virtuale stiamo capitolando verso un “dibattimento virtuale”, con buona pace dell’oralità che è un altro cardine del giusto processo evidentemente caduto nell’oblio!
 
 
 
 

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Stefania Di Ceglie

Giornalista

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