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Rimborsi Tari: già i primi problemi

La circolare n. 1/DF del ministero dell’Economia e delle finanze riguardante i calcoli della Tari e i rimborsi per eventuali errori non chiarisce pienamente due questioni: 1) i casi frequenti dei Comuni che applicano una quota variabile aggiuntiva a garage o cantine (trattati come «utenze non domestiche»), 2) il calendario degli arretrati rimborsabili, che secondo il ministero deve fermarsi al 2014.

La cosa certa, per ora, è che molti Comuni hanno presentato ai propri cittadini dei conti più pesanti del dovuto. Nella circolare, a tal proposito, si spiega che l’utenza domestica «deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle pertinenze» e, quindi, la quota variabile va applicata una sola volta. «La quota variabile – conclude la circolare – è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti, che va sommato come tale alla parte fissa».

Tutti i meccanismi alternativi vengono quindi esclusi, compresi quelli che trattano le pertinenze come utenze non domestiche. Anche in questo caso il contribuente si vede presentare una bolletta che prevede una quota variabile per l’abitazione e un’altra, diversa, per il garage. Però c’è un problema: il regolamento scritto dal ministero che i Comuni avrebbero dovuto adottare per il calcolo della Tari dal 2014 ha ereditato le regole di quello redatto per la Tares nel 2013. Si legge: «Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche». Ragionamento non solido, ma la cui traduzione è chiara: se la bolletta si riferisce solo alla cantina o al garage senza un’abitazione collegata, il calcolo da seguire è quello previsto per le abitazioni con un solo occupante. Nel caso in cui garage o cantina sono condotti dallo stesso contribuente che occupa l’abitazione, quelle pertinenze sono da considerare non domestiche e, perciò, devono pagare una quota variabile diversa. Ovvero, ciò che la nuova circolare esclude.

Ulteriore difetto: la circolare fissa come limite dei rimborsi il 2014. Tuttavia, già nel 2013 i contribuenti avevano pagato i difetti del tributo, ma con un’altra sigla.

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Redazione interna sito web giuridica.net

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