Diritto della privacy

Sentenze on line: nomi e dati sulla salute devono essere oscurati

Pubblichiamo questo interessante articolo in tema di diffusione dei provvedimenti a cura dell’Avv. Maria Monteleone tratto da www.laleggepertutti.it

È illegittimo pubblicare sentenze e provvedimenti senza oscurare i dati sulla salute delle parti: la pubblica amministrazione deve risarcire i cittadini per lesione della privacy.

La PA è tenuta ad oscurare i dati anagrafici e quelli sulla salute dei soggetti coinvolti in provvedimenti amministrativi e giurisdizionali pubblicati nelle banche dati istituzionali. È quanto ribadito da una recente sentenza della Cassazione [1] a tutela della privacy di soggetti destinatari di provvedimenti in materia di pensione di invalidità.
Il Codice della Privacy [2] disciplina i modi di diffusione delle sentenze o dei provvedimenti giurisdizionali, per finalità di informativa giuridica; esso prevede la possibilità per l’interessato di chiedere, per motivi legittimi, con domanda depositata nella cancelleria (prima che sia definito il grado di giudizio), che, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, venga esclusa l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi riportati nel provvedimento stesso.
Più specificamente, nel settore civile, vanno omessi, anche in mancanza di richiesta, le generalità, nonché altri dati identificativi, anche relativi a terzi, dai quali possa desumersi l’identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
Tale disposizione va letta però insieme al principio generale, sempre previsto dal codice della privacy, per cui i dati sensibilissimi, e specificamente quelli idonei a rivelare lo stato di salute, non possono comunque essere diffusi. Tale indicazione non ammette eccezioni e prescinde dunque dalla richiesta dell’interessato di oscurare i dati in caso di diffusione del provvedimento giurisdizionale per finalità informative.
Sul punto, il Garante della Privacy [3] ha precisato che, relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute, esiste uno specifico divieto di diffusione anche per i soggetti pubblici, e chiarisce che la salvaguardia dei diritti degli interessati attraverso un oscuramento delle loro generalità, non pregiudica la finalità di informazione giuridica, ma può risultare necessaria nella prospettiva di un bilanciamento dei diversi interessi per tutelare la sfera di riservatezza dei soggetti coinvolti.
È pertanto illecita la diffusione di provvedimenti che, seppur pubblicati con finalità informativa, contengono dati sensibilissimi sulla salute e invalidità dei soggetti coinvolti. Ciò vale anche quando il soggetto che ha provveduto alla diffusione è una pubblica amministrazione: la finalità pubblica di informazione non può infatti superare il diritto inviolabile alla riservatezza della persona.
Con poche accortezze (oscuramento e cancellazione nomi o dati, parole puntate ecc.) È possibile coniugare l’esigenza di diffusione dei provvedimenti giurisdizionali e amministrativi, rendendoli accessibili a tutti, con l’esigenza di tutela della privacy, in merito ai dati sensibili e sensibilissimi.
Per il testo della sentenza della Cassazione vai al link
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Redazione interna sito web giuridica.net

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