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Separazione omologata nulla se accordo non esente da vizi

Il caso
L’accordo di separazione tra due coniugi prevede che l’ex marito trasferisca all’ex moglie la quota di proprietà di 3 appartamenti. Solo dopo aver stipulato il contratto notarile, l’ex moglie viene a scoprire che gli immobili non sono conformi in termini di concessione edilizia.
La non conformità degli appartamenti, e la loro conseguente invendibilità, crea una disparità in termini di equilibrio economico nell’accordo tra i due ex coniugi. La donna, di conseguenza, cita l’ex marito per ottenere l’annullamento sia dell’atto notarile sia della clausola di separazione che prevedeva la ripartizione delle quote.

Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4784/2017, dà ragione alla donna procedendo all’annullamento delle condizioni di separazione omologata in quanto il consenso dei coniugi non è esente da vizi.

Motivazioni
La separazione consensuale è il risultato dell’unione tra 1) l’accordo tra i coniugi e 2) il successivo provvedimento di omologazione che rende efficace l’accordo stesso. Questi punti, però, possono sempre essere affetti da vizi che ne possono compromettere la validità.
In questo caso la nullità si deve alla non conformità degli appartamenti donati all’attrice. Tale irregolarità rende nulla la donazione in base all’art. 40 della legge 47/1985. Di conseguenza, è nullo l’intero accordo.

Magra consolazione per l’ex moglie, la quale non ha diritto al pagamento dell’equivalente del valore degli appartamenti. A questo proposito, il giudice spiega che «la nullità dell’attribuzione patrimoniale non comporta null’altro che il permanere tra i coniugi della comunione sui beni immobili oggetto del pregresso trasferimento». Oltretutto non può nemmeno essere previsto un risarcimento, in quanto non è provato che il convenuto fosse responsabile delle irregolarità riscontrate.

Fonte: IlSole24Ore
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