Sentenze

Tribunale di Imperia, Sez. Lavoro – Sentenza n. 4/2016 del 11.07.2016 (Dott. R. De Martino)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Imperia quale Giudice del Lavoro, in persona del dott. Roberto De Martino, ha emesso, all’udienza di discussione del 14 gennaio 2016, la seguente

SENTENZA

a definizione dei procedimenti riuniti iscritti ai nn. /2013-/2014 e /2014 R. Gen., vertenti

TRA

P. L., rappresentato e difeso dall’avv. E. S. S., presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Sanremo (IM) –

-RICORRENTE-

E

I.N.P.S. -Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t., anche quale mandatario della Società di Cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., rappresentato e difeso dall’avv. A. M., ed elettivamente domiciliato presso la sua sede provinciale, in Imperia –

-RESISTENTE-

aventi ad oggetto: opposizione ad avvisi di addebito.
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con tre separati ricorsi depositati rispettivamente in data 28 maggio 2013 e 15 gennaio/8 ottobre 2014, successivamente riuniti ai sensi dell’art. 151 disp. att. c.p.c., P. L. ha proposto opposizione nei confronti delle seguenti cartelle di pagamento (rectius: avvisi di addebito) notificatigli dall’I.N.P.S.:
1. n. per l’importo complessivo di € 3.106,61;
2. n. , per l’importo complessivo di € 6.295,77;
3. n. , per l’importo complessivo di € 3.185,14.
L’Ente previdenziale basava le sue pretese sul mancato versamento alla Gestione Commercianti dei contributi maturati nel triennio 2007/2009.
L’opponente, a sostegno della propria domanda, ha eccepito:
a) la nullità degli atti impugnati, per violazione della L. n. 212/2000 (cd. Statuto dei diritti del contribuente), con peculiare riguardo alla mancata possibilità di fornire i chiarimenti necessari prima della iscrizione a ruolo;
b) la prescrizione dei crediti vantati;
c) la natura non commerciale della attività professionale parasanitaria espletata;
d) la sua iscrizione alla cd. Gestione separata, con decorrenza fin dal 15/12/2003.
L’I.N.P.S. si è costituito ritualmente in giudizio ed ha contestato le opposizioni proposte, concludendo per il rigetto delle stesse.
Occorre in primo luogo disattendere l’eccezione pregiudiziale di nullità formulata dal ricorrente ai sensi dell’art. 6 comma 5 L. n. 212/2000. Tale disposizione esula infatti dalla materia in esame, in quanto riguarda i soli provvedimenti attinenti ad iscrizioni a ruolo “derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni”: nella fattispecie, è per contro pacifico che nessuna dichiarazione di tale natura è stata mai resa dal debitore.
E’ invece parzialmente fondata, ad avviso del Giudicante, l’ulteriore eccezione di prescrizione sollevata in via preliminare.
A fronte di un periodo contributivo complessivamente compreso tra il gennaio 2007 ed il dicembre 2009, il primo atto interruttivo della causa estintiva è costituito dalla comunicazione pervenuta al P. in data 9 maggio 2012 (doc. n. 4 di parte resistente), con cui l’Istituto fece presente all’interessato di averlo iscritto d’ufficio alla gestione degli esercenti attività commerciali, con relativa imposizione contributiva decorrente appunto dal 1° gennaio 2007. Ne consegue che, trovando applicazione il termine quinquennale fissato in materia di contribuzione obbligatoria, il lasso temporale necessario ai fini della prescrizione è maturato limitatamente al primo trimestre dell’anno 2007: l’avviso di addebito n. deve pertanto essere annullato in parte qua.
Per quanto concerne poi la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 1 L. n. 662/1996 per l’iscrizione del contribuente presso la Gestione commercianti, va dapprima considerato che l’oggetto sociale della compagine amministrata dal P. concerne testualmente “quale esercizio di impresa l’attività di recupero e di rieducazione funzionale, la progettazione e conduzione delle attività motorie e psicomotorie …_il commercio al minuto di tutti i generi non alimentari… tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari’ ed immobiliari aventi’
pertinenza con l’oggetto sociale” (cfr. visura camerale della C. s.n.c. in atti). Trattasi di attività connotate da una natura indubbiamente commerciale, ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. d) L. n. 88/1989, venendo in rilevo la vendita di beni e la prestazione di servizi a terzi, in forma imprenditoriale.
Le risultanze di detta visura camerale sono dotate, a giudizio del Tribunale, di una valenza quanto meno presuntiva circa la tipologia dell’attività sociale espletata e, nella specie, non sono state smentite da alcun elemento probatorio di segno contrario.
Sul piano soggettivo, si rileva inoltre che lo stesso P. ebbe ad indicare, in occasione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2007, la funzione svolta nell’ambito della C.. quale sua occupazione prevalente. Anche sotto tale profilo, deve ritenersi la fondatezza di tale circostanza, non avendo l’interessato dedotto alcunchè al fine di inficiare tale assunto.
In definitiva, i fatti esposti in ricorso dall’opponente sono rimasti sforniti di adeguata dimostrazione, a fronte delle risultanze documentali invocate per contro dall’I.N.P.S. a sostegno della sua pretesa.
Va da ultimo evidenziato, in punto di diritto, che la possibilità di una contemporanea iscrizione del contribuente presso la Gestione commercianti e quella separata, censurata da parte ricorrente, risulta invece nella specie consentita. Invero, il criterio della iscrizione alla sola assicurazione corrispondente all’attività prevalente previsto dal comma 208 dell’art. 1 L. n. 662/1996 in caso di più lavori autonomi non si applica ai soggetti iscritti alla cd. gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 L. n. 335/1995 -cui il P. risulta appunto iscritto con effetto dal 2003. Ciò sulla scorta della norma di interpretazione autentica contenuta nel comma 11 dell’art. 12 D. L. n. 78/2010, la cui legittimità costituzionale è stata peraltro positivamente vagliata dal Giudice delle leggi con la sent. n. 15/2012.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Imperia, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) ANNULLA l’avviso di addebito n. imitatamente alla contribuzione relativa al primo trimestre dell’anno 2007;
b) RIGETTA per il resto;
c) COMPENSA le spese;
d) FISSA il termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Imperia, li 14 gennaio 2016.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Roberto De Martino)

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