Sentenze

Tribunale di Modena, Sez. II Civile – Sentenza n. 2416/2015 del 28.10.2015 (Dott. A.G. Tibaldi)

Separazione personale giudiziale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SECONDA?SEZIONE CIVILE

Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati
DOTT. ANGELO GIN TIBALDI – Presidente
DOTT. GIUSEPPE PAGLIANI – Giudice
DOTT.ssa CARMELA ITALIANO – Giudice rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di primo grado iscritto al N. /2009 R.G. promosso da:
K. C.,
rappresentata e difesa dall’Avv. Z. V.
RICORRENTE

CONTRO

S. B., rappresentato e difeso dall’Avv.to S. M.
RESISTENTE
CON L’INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione personale giudiziale
CONCLUSIONI RASSEGNATE CONGIUNTAMENTE ALL’UDIENZA DEL 22.7.2015:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.11.2009 K. C. chiedeva al Tribunale di Modena che venisse pronunciata la separazione personale da S. B., con il quale aveva contratto matrimonio civile il fi maggio 2002 in Reggio Emilia e dalla cui unione erano nati i figli A. ed H., rispettivamente a Reggio Emilia, e a Modena.
Domandava l’addebito della separazione al resistente, assumendo che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e che il matrimonio era fallito a causa delle continue violenze fisiche e psicologiche subite dal marito, che l’avevano indotta a rivolgersi al Centro Antiviolenza di Modena. Chiedeva l’affido esclusivo dei minori, con facoltà del padre di vederli secondo le modalità previste dai Servizi Sociali, un contributo al mantenimento di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso del cinquanta per cento delle spese straordinarie, un assegno mensile per il proprio mantenimento pari ad euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Si costituiva nella fase presidenziale B. S., associandosi alla domanda di separazione, ma chiedendone l’addebito in via esclusiva alla moglie per avere la medesima violato i doveri di assistenza morale e materiale, di fedeltà coniugale, per aver rifiutato i rapporti sessuali con il marito già dall’anno 2008 e per aver concepito H. senza previamente informarlo della gravidanza e della paternità ed anzi dichiarando in diverse occasioni che questuiti ma non era sua figlia.
Chiedeva l’assegnazione della casa coniugale ed il rigetto della domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento a favore della moglie. Deducendo che, con decreto provvisorio del 19.3.2009, depositato il 28.3.2009, il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna, visto il
ricorso proposto dal P.M. ai sensi degli artt.333 e ss. c.c., aveva affidato il minore A. al Servizio Sociale del luogo di residenza, chiedeva la conferma di tale provvedimento, l’affido di H. alla madre, la collocazione di entrambi i minori presso quest’ultima, la regolamentazione delle modalità e dei tempi di frequentazione dei figli da parte del padre. Dichiarava di essere disponibile a versare euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al cinquanta per cento delle spese straordinarie.
All’udienza del 14.1.2010, il Presidente, interrogate liberamente le parti presenti e dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava H. ai Servizi Sociali competenti per territorio attesa la necessità di garantire la protezione della minore, confermava i provvedimenti relativi all’affidamento del figlio A. assunti dal Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna in data 28 marzo 2009, senza disporre nulla sulla casa coniugale in quanto i figli e la madre erano collocati presso una struttura protetta e prevedendo la facoltà del padre di vedere i minori secondo le indicazioni impartite dai Servizi Sociali competenti, obbligava il padre a versare mensilmente alla madre la somma di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al loro mantenimento, oltre al cinquanta per cento delle spese straordinarie, nonché a corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di euro 100 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese. Rimetteva dunque la causa davanti al giudice istruttore.
Nella fase contenziosa introdotta dalla ricorrente, entrambe le parti ribadivano le medesime domande, eccezioni e difese.
Ammesse le prove per interrogatorio formale e per testi, la causa era istruita mediante l’acquisizione di informazioni in ordine al procedimento pendente davanti al Tribunale per i Minorenni e della relativa documentazione nonché mediante il conferimento ai Servizi Sociali territorialmente competenti dell’incarico di valutare le condizioni dei minori e la capacità genitoriale delle parti.
All’udienza del 22.7.2015 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano di precisare le conclusioni alle condizioni trascritte in epigrafe.
Il Giudice Istruttore rimetteva la causa al Collegio, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le conclusioni.
1. La separazione personale fra i coniugi deve essere senz’altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all’art.151 c.c., desumendosi l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia dal tenore dei rispettivi atti difensivi, sia dal fallimento del tentativo di conciliazione in fase presidenziale sia infine dal lungo tempo trascorso dall’udienza del 14.1.2010 senza alcuna riconciliazione tra i coniugi.
2. Va poi osservato che entrambe le parti hanno espressamente rinunciato alla domanda di addebito della separazione all’altro coniuge.
3. Merita accoglimento la domanda proposta da entrambe le parti di affidamento condiviso dei minori S. A. ed H., nati rispettivamente a Reggio Emilia e a Modena. Tale regime è stato previsto dalla L.8.2.2006 n.54 come maggiormente rispondente agli interessi della prole, consentendo alla stessa di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori ed è derogabile solo in presenza di situazioni ostative che rendano pregiudizievole per i minori l’affido all’uno o all’altro genitore.
Nel caso di specie, è pacifico c documentale che i minori erano stati affidati ai Servizi Sociali del luogo di residenza con decreto provvisorio emesso il 19.3.2009 dal Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna (per A.) e con ordinanza pronunciata il 14.1.2010 dal Presidente del Tribunale di Modena (per H.).
Ed invero, la situazione conflittuale tra i coniugi, i riferiti episodi di maltrattamenti e la necessità di monitorare il nucleo familiare e di valutare la capacità genitoriale dei coniugi avevano imposto l’adozione di tali provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.
In esecuzione del decreto provvisorio del 19.3.2009, i Servizi Sociali dellUnione Comuni Modenesi Area Nord avevano provveduto ad inserire dal 12.6.2009 al 14.11.2009 la ricorrente con il figlio A. in una Comunità di tipo familiare in provincia di Bologna, durante la quale permanenza era nata anche H..
Successivamente la stessa era stata dimessa e collocata, con i due figli, in un appartamento del Comune di San Prospero, ove veniva aiutata anche economicamente nella gestione della prole da parte degli operatori del Servizio Sociale.
Durante questo periodo, gli incontri tra A. ed il padre erano stati organizzati dai Servizi Sociali, in ottemperanza alle statuizioni giudiziali, secondo modalità inizialmente protette e poi in forma libera.
Già in questo periodo, gli operatori del Servizio Sociale avevano ritenuto adeguate le capacità educative della madre e valutato il rapporto tra padre e figlio quale “relazione genitoriale di importanza prioritaria per il minore”. Tale relazione di accudimento appariva già all’epoca “sicura e stabile non turbata da disfunzionalità ed inoltre fonte di contenimento delle angosce infantili e ragione di buona identificazione”. Nell’osservazione psicosociale non era apparsa “alcuna forma di violenza psicologica o di violenza reale pregressa a carico del minore A. operata dalla figura paterna: nello specifico non era sembrato che A. fosse stato esposto ad un genitore incontenibile nelle proprie manifestazioni comportamentali ed emotive qual è un genitore in stato di ebbrezza o un genitore sofferente di un disturbo di personalità. Nella relazione con il figlio il padre concede un’attenzione prioritaria e continuativa ai bisogni del bambino e pensa a delle soluzioni, degli stessi bisogni con responsabilità e sufficiente competenza genitoriale” (relazione S.S. 28.9.2009).
Nonostante tra giugno e ottobre 2010 fossero emerse situazioni di elevata conflittualità tra i coniugi che avevano indotto la madre ad ostacolare l’esercizio del diritto di visita del padre e costretto gli operatori dei Servizi Sociali ad organizzare incontri protetti e vigilati tra il padre ed A. a decorrere dal 29.7.2010 a cadenza bisettimanale, successivamente le parti avevano manifestato il proprio accordo al fine di garantire al padre una frequentazione dei minori continuativa e regolare ed anche in modalità non protetta e vigilata, la cui attuazione aveva consentito ad A. il supermanento della pregressa situazione personale e scolastica, pur permanendo le difficoltà dei propri genitori sotto il profilo relazionale e caratteriale (relazione S.S. del 24.3.2011).
Il trasferimento operato dalla ricorrente, senza il consenso del padre, a decorrere dal mese di maggio 2012 della residenza propria e di quella dei figli da San Prospero al Comune di Appiano Sulle Strade del Vino (Bz) aveva nuovamente acuito la situazione di conflittualità tra i coniugi, di assoluta assenza di dialogo e di incapacità di trovare accordi in autonomia circa le modalità e i tempi di permanenza presso il padre (relazione dei S.S. del 23.10.2012).
Solo con l’intermediazione dei Servizi Sociali, delle forze dell’ordine e dei rispettivi legali, i coniugi erano riusciti a trovare un accordo per la frequentazione dei minori da parte del padre due volte al mese a Modena con accompagnamenti alternati (relazione del 30.7.2014 dei Servizi Sociali dei Comuni di Appiano in Bolzano).
Nell’ultima valutazione del nucleo familiare (relazione del 23.6.2015), invece, gli operatori dei Servizi Sociali territorialmente competenti hanno evidenziato che entrambi i genitori riconoscevano la funzione genitoriale positiva dell’altro (più rigorosa e normativa da parte della madre e più giocosa e comunicativa da parte del padre), che era notevolmente diminuita la conflittualità tra i coniugi in merito alla gestione, educazione e permanenza dei figli presso ciascun genitore, che entrambi avevano la medesima, coerente e condivisa visione della condizione e dei bisogni dei figli, che il clima familiare era positivo ed i minori avevano superato alcune difficoltà anche scolastiche che denotavano il loro disagio (il coinvolgimento nel conflitto tra i genitori e la sua strumentalizzazione da parte del padre per A.; l’eccessiva vivacità con un carattere molto forte che tendeva a non rispettare le regole per H.).
Proprio alla luce di tali considerazioni, gli stessi operatori dei Servizi Sociali hanno suggerito l’affido condiviso dei minori, pur nell’ambito di un intervento di monitoraggio e sostegno alla genitorialità a favore di entrambi i genitori.
Alla luce di tali risultanze e dell’espresso accordo raggiunto dalle parti, questo Collegio ritiene che siano venute meno le ragioni ostative all’affido condiviso, ravvisate in particolare nell’elevata conflittualità tra i genitori e nella loro incapacità ed assenza di dialogo in ordine alla gestione e frequentazione dei minori.
Il regime di affido condiviso concordato dai coniugi deve, pertanto, reputarsi conforme all’interesse superiore della prole.
Ad esso consegue che, ai sensi dell’art.337 ter c.c., le decisioni di maggiore interesse relative all’istruzione, all’educazione e alla salute dei figli debbano essere assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi, spettando in via esclusiva a ciascun genitore ‘assunzione delle decisioni relative all’ordinaria conduzione di vita, che comunque dovranno essere coerenti con il progetto comune, nei rispettivi periodi di permanenza della prole presso ciascuno di essi.
4. In considerazione delle valutazioni espresse dagli operatori dei Servizi Sociali nella relazione del 23.6.2015, della volontà dichiarata dai minori, del loro positivo inserimento nel nuovo contesto sociale e scolastico, della maggiore confidenza ed intimità dei figli con la madre, dell’accordo manifestato dai coniugi sul punto, risulta conforme al superiore interesse dei minori la loro collocazione presso la madre con residenza anagrafica nel Comune di Appiano Sulle Strade del Vino (Bz).
5. Il padre potrà mantenere contatti giornalieri al telefono, su facebook e skype e potrà tenere con sé i minori, in coincidenza con i periodi di vacanza scolastica secondo le modalità e i tempi concordati all’udienza del 22.7.2015 tenendo conto delle esigenze scolastiche e ricreative dei minori e della notevole distanza tra i due genitori, atteso che il padre si è trasferito dal 20.3.2015 in provincia di Caserta, mentre la madre con i figli continua a vivere ad Appiano in provincia di Bolzano.
6. In ordine al contributo per il mantenimento dei figli, occorre premettere che, ai sensi dell’art.337 ter c.c., salvo diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal medesimo in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, le parti hanno concordato un contributo del padre al mantenimento dei due figli nella misura di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Tale accordo deve ritenersi congruo sia in considerazione del maggior tempo trascorso dai minori presso la madre e del conseguente maggior impegno della medesima nella cura e gestione dei figli, sia in relazione alla valutazione comparitiva della condizione economica e reddituale dei coniugi.
Ed invero, la ricorrente ha dichiarato di aver reperito un’attività lavorativa di pulizia di alloggi turistici nelle giornate di sabato e domenica, mentre il resto della settimana lavora in campagna. Ella non ha percepito alcun reddito nel 2012 e nel 2014, mentre ha guadagnato euro 2536,00 nel 2013.
Il marito, dipendente di una macelleria fino al 17.3.2015 con un reddito annuo di circa 15.000,00, da tale data è privo di un’occupazione ed attualmente vive presso i propri genitori nel paese di origine a Caserta. Entrambi i coniugi hanno comunque adeguate capacità lavorative ed, in ogni caso, il contributo di euro 200,00 per ciascun figlio costituisce l’importo minimo che consente il soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita dei minori.
Alla luce di tali risultanze documentali e dell’accordo tra le parti, risulta equa anche la ripartizione, in ragione del cinquanta per cento ciascuno, delle spese straordinarie, per tali intendendosi quelle indicate in dettaglio nel dispositivo.
7. L’accordo delle parti, la sostanziale equivalenza dei rispettivi redditi e la pari capacità lavorativa dei coniugi giustifica la revoca del contributo al mantenimento della moglie, stabilito in euro 100,00 nell’ordinanza presidenziale del 14.1.2010.
8. Le spese di lite vanno integralmente compensate, in considerazione dell’esito della lite e della volontà espressa dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
pronuncia la separazione personale di K. C. e S. B.;
dà atto che entrambe le parti hanno rinunciato alla domanda di addebito della separazione;
affida i figli S. A. ed H., nati rispettivamente a Reggio Emilia in data 8.8.2002 e a Modena il 15.6.2009, ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre e con la conseguenza che, ai sensi dell’art.337 ter c.c., le decisioni di maggiore interesse relative all’istruzione, all’educazione e alla salute delle figlie dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle medesime, spettando in via esclusiva a ciascun genitore l’assunzione delle decisioni relative all’ordinaria conduzione di vita, che comunque dovranno essere coerenti con il progetto comune, nei rispettivi periodi di permanenza della prole presso ciascuno di essi;
stabilisce che il padre possa vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, previo avvertimento telefonico almeno ventiquattro ore prima; il padre potrà tenere con sé i figli durante le vacanze natalizie secondo un periodo paritario da suddividere con la madre, alternando di anno in anno il giorno di Natale con l’ultimo dell’anno, per l’intera durata delle vacanze estive; una settimana per la ricorrenza di Halloween, una settimana per il Carnevale ed una settimana per le vacanze pasquali, precisando che il padre andrà a prendere i figli presso la residenza degli stessi e la madre li preleverà presso l’abitazione del padre;
obbliga S. B. a versare a K. C., entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, la somma mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuno) per dodici mensilità, importo soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat;
dispone che siano ripartite, in ragione del cinquanta per cento ciascuno, le spese straordinarie, per tali intendendosi quelle di seguito indicate:

  • spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, d) tickets sanitari;
  • spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) cure non convenzionali, e) farmaci particolari;
  • spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasporto pubblico; e) mensa;
  • spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria;
  • spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
    spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
  • revoca con effetto dal mese di luglio 2015 il contributo al mantenimento della moglie, al quale era tenuto il marito in forza dell’ordinanza presidenziale del 14.1.2010; compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Modena il 28 ottobre 2015 nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice estensore
Di Lascio Marcella
Il Giudice
Tibaldi Angelo Gin

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