Sentenze

Tribunale di Modena, Sez. Lavoro – Sentenza n. 235/2016 del 15.10.2016 (Dott. L. Bettini)

oggetto: infortunio sul lavoro

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. XXX promossa da:
R. T., con il patrocinio dell’€™avv. M. G. e dell’€™avv. C. A., elettivamente domiciliata in VIA , MODENA, presso il difensore avv. M. G.;

RICORRENTE

contro

I.N.A.I.L., in persona del Direttore regionale pro tempore, con il patrocinio dell’€™avv. S. G., elettivamente domiciliato in VIA , sede INAIL di MODENA, presso il difensore avv. S. G.;

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo (pagina n. 4) e memoria difensiva di costituzione (pagina n. 5).

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato l’€™11/7/13 T. R. affermava che: 1) era stata dipendente di C. V. dal mese di gennaio al mese di luglio del 2012; 2) l’€™11/6/12 aveva subito un infortunio mentre si recava al lavoro; 3) mentre percorreva , a Modena, in bicicletta, un altro ciclista l’€™aveva urtata e l’€™aveva fatta cadere; 3) si era recata ugualmente al lavoro ove denunciava l’€™accaduto alla datrice di lavoro; 4) alla fine della giornata alle 18,30 era stata al Pronto Soccorso del Policlinico di Modena ove le era stato diagnosticato un ‘€œtrauma contusivo distorsivo piede dx ‘ con prognosi di sette giorni; 5) nonostante domanda amministrativa, l’€™INAIL le aveva negato l’€™indennità , sul presupposto che mancasse la denuncia dell’€™infortunio; 6) il diniego era illegittimo poiché aveva diritto alla prestazione, anche se il datore di lavoro non aveva adempiuto agli obblighi di legge; 6) se infatti era sanzionabile la condotta datoriale, ciò non impediva all’€™istituto il riconoscimento della prestazione, valendo il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali.
Chiedeva quindi che: 1) fosse accertata la natura di infortunio sul lavoro all’€™incidente occorsole; 2) fosse condannato l’€™INAIL a pagarle l’€™indennità temporanea assoluta dal 15/6/12 al 23/6/12.
Si costituiva in giudizio l’€™INAIL, in persona del direttore regionale pro tempore, chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto.
Affermava che: 1) il lavoratore non aveva denunciato l’€™infortunio al datore di lavoro e, quindi, ex art. 52 d.p.r. n. 1124/65 non aveva diritto alla prestazione richiesta; 2) l’€™infortunio era infatti avvenuto l’€™11/6/12 e la denuncia all’€™INAIL era stata compiuta dalla datrice di lavoro solo il 19/4/13 immediatamente dopo esserne venuta a conoscenza, il giorno precedente, poiché l’€™11/6/12 la lavoratrice si era regolarmente presentata al lavoro e aveva svolto l’€™attività lavorativa; 3) a nulla rilevava il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, poiché nel caso di specie difettava uno degli elementi costitutivi della fattispecie, e cioè la denuncia al datore di lavoro, e quindi, nulla era dovuto.
La causa era istruita solo documentalmente ed è stata decisa all’€™udienza del 27/9/16 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata.
La domanda della ricorrente è infondata e deve essere rigettata.
Ex art. 52 d.p.r. n. 1124/65 l’€™assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità , al proprio datore di lavoro. Quando abbia trascurato di ottemperare all’€™obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’€™infortunio, non abbia fatto la denuncia ex art. 53 d.p.r. n. 1124/65 non è corrisposta l’€™indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’€™infortunio.
E infatti: ‘€œ … l’€™art. 7 agosto 1973 n. 533 (disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie) fa riferimento alla ‘€œrichiesta’€ dell’€™assicurato all’€™Istituto assicuratore quale elemento sempre necessario salva diversa disposizione di legge.
La norma generale trova specificazione nei diversi ordinamenti previdenziali e, per quanto concerne l’€™assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nel riportato art. 52.
Ne risulta che il lavoratore non acquista il diritto soggettivo alla prestazione indennitaria in difetto della propria iniziativa ossia della denuncia di cui all’€™art. 52 cit. (o della notizia dell’€™infortunio comunque pervenuta al datore di lavoro), che per tale parte specifica la generale previsione dell’€™art. 7 cit.
Ȉ onere dell’€™attore in giudizio di fornire la prova degli elementi costitutivi del diritto soggettivo affermato (art. 2697 cod. civ.) ed il giudice deve prendere atto degli elementi risultanti ex actis’€ (Cass. civ., sez. lav., n. 165/04).
Nel caso di specie la ricorrente non ha dato prova della denuncia dell’€™infortunio alla datrice di lavoro.
Non v’€™è in atti alcuna denuncia in tal senso e non può essere sufficiente la prova testimoniale offerta relativa alla circostanza di avere genericamente riferito l’€™accaduto alla datrice di lavoro. Né la ricorrente ha offerto la prova di avere consegnato alla datrice di lavoro il certificato medico del Pronto Soccorso del Policlinico di Modena attestante le lesioni subite in occasione dell’€™infortunio.
Se così è, poiché è la stessa ricorrente che afferma di essersi presentata regolarmente al lavoro e di avere svolto la sua attività è credibile l’€™affermazione della datrice di lavoro di essere venuta a conoscenza dell’€™infortunio per la prima volta il 18/4/13, in seguito a una telefonata ricevuta dall’€™avvocato che assisteva la ricorrente, e di averlo immediatamente denunciato il giorno successivo, come ha dichiarato all’€™INAIL.
Dunque la ricorrente non ha diritto all’€™indennità temporanea richiesta poiché non ha compiuto la relativa denuncia alla sua datrice di lavoro, com’€™era onerata di fare ex art. 52 d.p.r. n. 1124/65, e poiché non è imputabile alla datrice di lavoro – per i motivi detti – il fatto di avere compiuto la denuncia ex art. 53 d.p.r. n. 1124/65 solo il 19/4/13, denuncia inidonea a far sorgere il diritto all’€™indennità richiesta, poiché quest’€™ultima non è corrisposta per i giorni antecedenti al momento in cui il datore di lavoro è venuto a conoscenza dell’€™infortunio.
La domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 1053/13 promossa da T. R. contro l’€™INAIL, in persona del direttore regionale pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
– rigetta le domande;
– condanna T. R. al pagamento a favore dell’€™INAIL delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.800,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
– fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Modena, 27/9/16
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini

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