Sentenze

Tribunale Ordinario di Grosseto, Sez. Civile – Sentenza 2.05.2015 (Dott.ssa P. Caporale)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dott.ssa Paola Caporali ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3153/2009 tra:
M.F. (C.F. …), con l’avv. T. M., elettivamente domiciliato in PIAZZA V. GROSSETO presso il difensore avv. T. M., che lo rappresenta giusta delega in atti;

– ATTORE-

e

CURATELA FALLIMENTO FONTE AL CERRO S.R.L.

-CONVENUTO CONTUMACE-

nonché

U.D’A. (C.F. …), con il patrocinio dell’avv. G. L. e dell’avv. C. elettivamente domiciliato presso i difensori che lo rappresentano giusta delega in atti;

-CONVENUTO-

e
L.M., F.C., C.S.

-CONVENUTI CONTUMACI-

Oggetto: risoluzione contratto preliminare, restituzione somme, risarcimento danni.

Conclusioni: come da verbale di udienza del 21.01.2015 e specificamente per parte attrice “Voglia il Tribunale adito, -in via istruttoria: disporsi ctu per la stima del valore di mercato dei beni di cui al preliminare di compravendita oggetto di causa, nonché ammettere l’interrogatorio formale richiesto con la memoria 183 VI c. c.p.c. n. 3 dell’8 aprile 2010; nel merito: – in via principale: risolvere il contratto oggetto di causa per grave inadempimento della società Fonte al Cerro; – in via subordinata: accertare e dichiarare che detto contratto s’è risolto per quanto previsto nella scrittura del 10 dicembre 2003; – in entrambi i casi: condannare la soc. Fonte al cerro unitamente agli altri convenuti, in solido tra loro, a restituirgli la somma di euro 50.000,00 – oltre interessi e rivalutazione – nonché a risarcirgli i danni subiti, pari ad euro 119.050,00 o la diversa somma ritenuta giusta, oltre interessi e rivalutazione. Vittoria di spese, con distrazione in favore dell’avv. M.T., antistatario”; per parte convenuta U.D’A. “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, previa reiezione delle avverse istanze istruttorie, preliminarmente, estromettere il dott. U.D’A. dal presente giudizio; dichiarare inammissibile la domanda formulata dall’attore con la memoria ex art. 183 6° c. c.p.c. n. 1 e nel merito rigettare comunque la domanda attorea in quanto infondata e non provata, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa della comparsa di risposta. In ogni caso con vittoria dei compensi del giudizio”.

Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato M.F. citava a comparire davanti al Tribunale di Grosseto, la Fonte Al Cerro s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con L.M., F.C., C.S. e U.D’A. per sentir dichiarare la risoluzione del preliminare di compravendita concluso con Fonte al Cerro s.r.l. per grave inadempimento di quest’ultima e, conseguente, sentirla condannare alla restituzione di acconto e caparra versate con riferimento al medesimo contratto, oltre al risarcimento del danno. In subordine chiedeva che la risoluzione fosse pronunciata con riferimento a quanto pattuito nella scrittura integrativa sottoscritta tra le parti. Chiedeva che L.M., F.C., C.S. e U.D’A. fossero condannati in solido con Fonte Al Cerro a restituzione somme versate e risarcimento del danno, essendosi resi fideiussori e garanti per il caso di inadempimento contrattuale della promittente venditrice.

La Fonte al Cerro s.r.l. unitamente a L.M., F.C. e C.S., si costituivano contestando la pretesa avversaria, evidenziando che non poteva essere imputata a Fonte al Cerro alcuna responsabilità per la mancata ripresa dell’attività costruttiva, dipendente da fatto del terzo ovvero del comune di Scarlino, evidenziando che era stata successivamente stipulata anche altra scrittura con cui veniva prorogato il termine già pattuito. Evidenziavano che gran parte della somma versata di euro 50 mila era stata restituita e che la domanda risarcitoria non appariva fondata.

Si costituiva U.D’A. che contestava la domanda attrice, sottolineando di essere uscito dalla compagine sociale di Fonte al Cerro s.r.l., ritenendo non più operante la garanzia fideiussoria prestata in base agli accordi endo societari, essendosi F.C., L.M. e C.S. impegnati a liberarlo da ogni garanzia assunta con riferimento ai promissari acquirenti di Fonte Al Cerro s.r.l.

La causa veniva istruita mediante produzione documentale.

All’udienza del 10.12.2013 fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva dichiarato il fallimento di Fonte al Cerro e la causa conseguentemente interrotta.

Veniva quindi riassunta da parte attrice che reiterava le spiegate domande nei confronti della curatela fallimentare e dei fideiussori.

Si costituiva in tale fase solo U.D’A. che reiterava le proprie difese, mentre la curatela fallimentare e altre parti non si costituivano in sede di riassunzione.

All’udienza del 21.01.2014 le parti precisavano le conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In forza del disposto di cui all’art. 72 RD 16.03.1942 n. 267 l’esecuzione del contratto preliminare rimane sospesa fino a quando il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiari di voler subentrare nel rapporto.

In particolare con riferimento alla richiesta risoluzione del contratto, intervenuto il fallimento del contraente ritenuto inadempiente, l’altro contraente non può più proporre l’azione di risoluzione contro la curatela, con effetti nei confronti della massa, neppure ove si faccia valere un pregresso adempimento del fallito.

Il principio è ben saldo nella giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di affermare come il fallimento (cfr. Cass., Sez. 1°, 9 dicembre 1982, n. 6713) produce, con l’indisponibilità dei beni del fallito, la par condicio creditorum, con cristallizzazione delle situazioni giuridiche di questi ultimi; i quali pertanto, se di fronte al già verificatosi inadempimento del debitore, non si siano avvalsi del diritto potestativo di chiedere la risoluzione del rapporto, non possono esercitarlo dopo la dichiarazione di fallimento con l’effetto di modificare, a proprio favore e verso la massa, la posizione di cui sono titolari. La stessa ratio ostativa della proponibilità della domanda di risoluzione contrattuale contro il fallimento, impedisce che dopo la dichiarazione di fallimento di quest’ultimo possa il contraente in bonis possa fare accertare, con riferimento ad un inadempimento anteriore, il pregresso avveramento di una condizione risolutiva, se non abbia proposto prima del fallimento la relativa domanda. Il sopravvenuto fallimento del promissario acquirente – ribadisce Cass., Sez. 2°, 24 maggio 2005, n. 10927 – oltre ad escludere, stante l’indisponibilità dei beni acquisiti al fallimento ed a tutela dei principi che regolano la ripartizione dell’attivo, la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto ancorché con riguardo a pregresso inadempimento, non consente neppure di configurare l’inadempimento del curatore, atteso che la L. Fall., art. 72, prevede la sospensione dell’esecuzione del contratto fino a quando quest’ultimo non dichiari di subentrare in luogo del fallito ovvero di sciogliersi dal contratto, alla controparte essendo attribuito unicamente il potere sollecitatorio di chiedere la fissazione di un termine per l’effettuazione di tale scelta.

E tuttavia, la dichiarazione di fallimento di una parte del contratto non pregiudica il diritto del contraente in bonis di continuare l’azione di risoluzione proposta già prima del fallimento, perché in tal caso il contraente adempiente ha già acquistato il diritto alla risoluzione prima della dichiarazione di fallimento, mediante la proposizione della domanda giudiziale in tempo anteriore alla stessa, (cfr. Cass., Cass., Sez. 1°, 3 febbraio 2006, n. 2439).

Dunque, a seguito della intervenuta modifica dell’art. 72 LF, con il quale è stato disposto che l’azione di risoluzione, proposta prima della dichiarazione del fallimento della parte inadempiente, spieghi i suoi effetti nei confronti della sopravvenuta procedura, ove, all’atto del fallimento del promittente venditore, risulti già pendente il giudizio promosso dal promissario acquirente per la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento e restituzione delle somme versate, la possibilità che il promissario acquirente venga ammesso al passivo a tale ultimo titolo dipende dall’esito del giudizio ordinario ancora pendente, con conseguente competenza del giudice ordinario a decidere sulla domanda di risoluzione pendente anteriormente alla data del fallimento.

Su tali presupposti, la domanda di risoluzione del contratto preliminare proposta prima del fallimento deve ritenersi procedibile davanti al giudice ordinario.

2. Venendo quindi all’esame del merito della domanda di risoluzione del contratto per cui è causa, risulta dagli atti e non è oggetto di contestazione che in data 11.12.2002 il M.F. ebbe a concludere con la Fonte al Cerro un contratto preliminare di compravendita di immobile da costruire e posto barca, per il prezzo complessivo di euro 195 mila IVA compresa, di cui euro 50 mila si dava atto essere corrisposte contestualmente alla firma del contratto e computate quanto ad euro 15 mila a titolo di caparra e quanto alle restanti euro 35 mila a titolo di acconto.

Nel medesimo contratto era indicato (punto 4) il termine del 31.12.2004 per il ritiro delle concessioni ed il termine ultimo per la consegna dell’immobile e la stipula del rogito per il 30.06.2006. Veniva in proposito pattuito che in caso di mancato rispetto dei termini indicati “è data facoltà alla parte promessa acquirente risolvere il contratto a mezzo semplice comunicazione scritta tramite raccomandata”, impegnando la parte promittente venditrice “a rimborsare entro il mese successivo alla parte promessa acquirente quanto pagato sino a tale data per il presente preliminare, oltre alla caparra confirmatoria versata, che esplicherà la sua funzione di risarcimento del danno predeterminato…”.

Con successiva scrittura privata in data 10.12.2003 intervenuta tra Fonte Al Cerro, M.F., F.C., L.M., C.S. e U.D’A., si dava atto del preliminare di compravendita stipulato nel 2002 e che “nel mese di febbraio 2003 il comune di Scarlino ha bloccato i lavori per cause in corso di definizione, arrivando successivamente alla sospensione della concessione n. 1890 del 22.12.2001 per la realizzazione delle sole opere di urbanizzazione primaria”, con conseguenti ritardi nei lavori e incertezza nella realizzabilità della darsena e dei relativi posti barca. Veniva quindi stabilito che “ove la società Fonte al Cerro s.r.l. non riesca ad ottenere l’ottenendo sblocco del cantiere e quindi la risoluzione definitiva dei problemi che hanno portato alla sospensione della concessione entro il 20.06.2004, ovvero, pur ottenendola, non riesca entro la medesima data a garantire la realizzazione dei posti barca in darsena come promesso in contratto, ovvero a non dare certezze sulla fattibilità di detta realizzazione anche a causa di ritardi, reticenze o silenzio della pubblica amministrazione, il contratto descritto in premessa dovrà considerarsi risolto, salvo che il promesso acquirente non accetti espressamente, entro la stessa data, le eventuali modifiche progettuali approvate dall’Amministrazione comunale dichiarandole equivalenti ed accettandole come sostitutive”.

In tale ipotesi Fonte al Cerro si obbligava a restituire al promissario acquirente quanto versato in conseguenza del preliminare entro il 29.06.2004.

Si dava quindi atto che L.M., F.C., C.S. e U.D’A. “intervengono come garanti fideiussori illimitatamente responsabili per l’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente scrittura e da quella precedente” con la precisazione che “ove la società non provveda interverranno personalmente anche disgiuntamente entro i quindici giorni successivi dalle scadenze pattuite”.

Risulta quindi che con lettera raccomandata in data 1.06.2007 il M.F., a mezzo del proprio avvocato, contestava l’inadempimento delle scritture private intervenute tra le parti e chiedeva il pagamento di quanto dovuto in base alle previsioni contrattuali.

Ciò posto risulta pacificamente che i lavori di realizzazione dell’immobile promesso in vendita -che dovevano essere sbloccati nel giugno 2004, non sono di fatto ripresi e comunque non nei termini pattuiti con il promissario acquirente.

Deve dunque ritenersi che l’inadempimento della società convenuta rispetto al contratto preliminare di vendita di immobile da costruire concluso nel 2002, debba ritenersi oggettivamente emergere, non tanto dal mancato rispetto del termine di conclusione dei lavori prevista per il 2006, ma all’evidenza dal decorso di oltre dieci anni senza che sia mai stata data alcuna notizia circa l’avvio, il decorso e la conclusione dei lavori.

Orbene, nella fattispecie in esame l’inadempimento della parte convenuta promittente venditrice consistente nella mancata realizzazione dell’immobile che si era impegnata a far acquistare all’attrice pur essendo decorsi ben tredici anni dalla stipula del relativo contratto preliminare e nove dal termine entro cui ne era stata promessa la consegna e la definizione della vendita, riveste caratteri di gravità, investendo la sostanza stessa dell’oggetto del contratto.

Da ciò discende la risoluzione del relativo contratto preliminare inter partes così come integrato con la successiva menzionata scrittura.

3. Quanto alla domanda di condanna alla restituzione delle somme già versate, nonché alla domanda di risarcimento danni, riproposte in sede di riassunzione, nei confronti della curatela del fallimento di Fonte al Cerro, le stesse, per quanto detto, vanno considerate improcedibili in questa sede, perché incidenti sul patrimonio del fallito ai sensi dell’art. 24 legge fall..

Sul punto, lo stesso dettato del nuovo testo dell’art. 72 LF, dopo aver affermato l’ammissibilità ed efficacia nei confronti del fallimento della pronuncia di risoluzione del contratto, qualora la relativa domanda fosse pendente anteriormente alla dichiarazione del fallimento, rimanda quanto agli effetti restitutori alle disposizioni di cui al titolo V, ovvero all’accertamento del passivo.

Secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, la domanda diretta all’accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell’accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 s.s. L.F., deve essere dichiarata inammissibile (ovvero improcedibile se formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore) nel giudizio di cognizione ordinaria e va eventualmente proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore (cfr. ex multis S.S.U.U. del 12.11.2004 n. 21499).

4. Le medesime domande di restituzione caparra e acconto versato, nonché di risarcimento danni devono invece essere ritenute procedibili nei confronti dei soggetti che ebbero a prestare garanzia in favore del promissario acquirente, per il caso di inadempimento di Fonte al Cerro, in forza della scrittura privata – non oggetto di contestazione, né disconoscimento – stipulata in data 10.12.2003. In proposito è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’improcedibilità del giudizio fra il creditore ed alcuno dei condebitori, determinata dal fallimento di quest’ultimo, non impedisce che il giudizio prosegua nei confronti degli altri condebitori in “bonis” nella sede ordinaria, senza essere attratto nella competenza del Tribunale fallimentare, allorché la condanna dei diversi convenuti sia domandata “in via solidale o alternativa”, così da imporre il previo accertamento delle persone concretamente legittimate dal lato passivo, alle obbligazioni retributive dedotte in giudizio.

Infatti l’improcedibilità nella sede ordinaria concerne unicamente la domanda che non solo sia diretta contro il fallito, ma sia volta a ottenere un titolo per partecipare al concorso sostanziale. Essa non può quindi riguardare le domande proposte contro i condebitori solidali non falliti, le quali non solo non danno luogo a un litisconsorzio necessario, ma neppure possono essere oggetto di una istanza di insinuazione ed essere verificate nell’adunanza prevista dall’art. 96, L. Fall. (cfr. Cass. civ. n. 1519 del 2000; n. 12325 del 1999).

Per completezza va evidenziato come in un risalente arresto la Suprema Corte ha anche affermato che, qualora l’attore, a tutela della propria situazione soggettiva, faccia valere in giudizio l’esistenza di un’obbligazione solidale per l’adempimento di una medesima prestazione (si da poter richiedere l’adempimento per l’intero a ciascuno degli obbligati solidali), ed uno dei condebitori venga dichiarato fallito, l’esistenza di un unico interesse, cui non può che corrispondere un unico diritto, rende operativa la vis attractiva del giudice fallimentare, con conseguente spostamento presso lo stesso anche della controversia relativa al rapporto corrente tra il creditore ed il condebitore non fallito, diversamente da quanto accade in presenza delle obbligazioni solidali di garanzia (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 23/07/2004, n. 13875): ma tanto, come chiarisce siffatto inciso, con riguardo all’ipotesi in cui venga fatta valere in giudizio l’obbligazione nascente da un unico rapporto in modo che il condebitore, costretto all’adempimento per la totalità, ex art. 1292 cod. civ., possa poi esperire l’azione di regresso per singole ed uguali quote nei confronti degli altri obbligati.

Ciò significa che, a prescindere dalla condivisibilità di siffatto orientamento, ne sono comunque esclusi i casi cd. di “solidarietà impropria”, riguardanti rapporti eziologicamente ricollegati a fonti diverse, e cioè i casi nei quali ad una obbligazione principale se ne ricollegano altre chiamate ad assolvere funzioni di garanzia, come avviene nei rapporti fideiussori, nascenti da un proprio ed autonomo atto negoziale, ovvero quelli di responsabilità senza debito, stabiliti dalla legge, quale, per l’appunto, l’ipotesi di cui all’art. 2560 c.c. (cfr. Cass. n. 25403 del 3.12.2009).

5. Per quanto detto, i soggetti che ebbero a prestare garanzia nei confronti del M.F. con la scrittura del dicembre 2003, per il caso di inadempimento di Fonte Al Cerro, ovvero L.M., F.C., C.S. e U.D’A., sono tenuti a restituire all’attore le somme versate sia a titolo di caparra, sia a titolo di acconto, per complessive euro 50.000, del cui avvenuto pagamento viene dato atto nel corpo stesso del contratto preliminare (senza che tale circostanza sia stata contestata).

Ciò rappresenta infatti la naturale conseguenza del venir meno del vincolo contrattuale a seguito della dichiarata risoluzione, non essendo stata allegata alcuna concreta prova di previa intervenuta restituzione delle suddette somme.

Per quanto concerne la posizione del U.D.’A., la richiesta di estromissione e comunque di esclusione dalla suddetta pretesa creditoria risulta infondata, dal momento che anche lo stesso risulta aver prestato espressamente personale garanzia fideiussoria in favore del M.F..

Del tutto irrilevante pertanto la circostanza che l’U.D’A. abbia ceduto nel 2006 le quote della società convenuta e la regolazione dei rapporti all’interno della compagine societaria, in quanto lo stesso è chiamato a rispondere delle richieste del M.F. non già in qualità di socio della Fonte al Cerro ma come garante fideiussore.

Del pari irrilevante in questa sede è la circostanza che in sede di cessione delle quote gli altri soci acquirenti abbiano dichiarato di manlevarlo dalle fideiussioni assunte, non trattandosi di accordo opponibile al terzo garantito odierno attore.

I convenuti L.M., F.C., C.S. e U.D’A. devono essere quindi condannati, in solido tra loro, a corrispondere a M.F. l’importo di euro 50.000,00 a titolo di restituzione di caparra e acconto versato in forza del preliminare di compravendita del 2002, non risultano essere in tal senso intervenuto alcun adempimento da parte del debitore principale. Il tutto oltre interessi nella misura di legge dal dovuto al saldo effettivo.

Non si ritiene dovuta la richiesta ‘rivalutazione’, atteso che il creditore di un’obbligazione di valuta – come nella fattispecie – il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l’onere di domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell’art. 1224, secondo comma c.c., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest’ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (cfr. da ultimo Cass. n. 5743 del 23.03.2015).

La domanda di risarcimento danni da inadempimento del contratto deve altresì essere respinta in quanto rimasta sfornita di idonea prova.

Avendo la parte optato per la richiesta del risarcimento dei danni subiti per l’inadempimento, e non richiedendo quindi il solo danno predeterminato in via forfettaria ex art. 1385 co II c.c. (ovvero il doppio della caparra versata) avrebbe dovuto allegare e provare lo specifico danno subito, cosa che non risulta essere avvenuta.

Né si ritiene che la mancanza di prova in punto di an del danno avrebbe potuto essere colmata con la richiesta CTU avente ad oggetto la quantificazione della differenza tra il prezzo dell’immobile indicato nel preliminare risolto e il valore commerciale dell’immobile, mai realizzato.

L’attore avrebbe semmai dovuto dare la prova di avere perduto, altri e diversi affari nella prospettiva dell’acquisto poi mai perfezionato, ovvero documentare di aver sostenuto delle spese in funzione dello stesso, in ciò potendosi tradurre il danno da mancato adempimento del contratto preliminare.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto della dichiarazione del difensore antistatario.

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:

– dichiara la risoluzione del contratto preliminare e successiva integrazione concluso inter partes per inadempimento della parte promittente venditrice convenuta;

– dichiara l’intervenuta improcedibilità delle domande di restituzione somme e risarcimento danni spiegate da parte attrice nei confronti della curatela del fallimento di Fonte al Cerro;

– condanna L.M., F.C., C.S. e U.D’A., in solido tra loro a corrispondere a parte attrice l’importo di euro 50.000 per il titolo e con gli interessi di cui in parte motiva;

– respinge nel resto la domanda attrice;

– condanna tutte le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice, in persona del difensore dichiaratosi antistatario, le spese di lite che si liquidano in euro 4.000,00 per compenso professionale, euro 348,00 per spese, oltre rimb forf., IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Grosseto, il 2.05.2015

Il Giudice

(Dott.ssa Paola Caporali)

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